Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24945 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24945 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 21754-2007 proposto da:
SANTONI ALDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
PO 9, presso lo studio dell’avvocato NAPOLITANO
FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato SERI
MANUEL giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente con atto di costituzione –

Data pubblicazione: 06/11/2013

avverso la sentenza n. 63/2006 della COMM.TRIB.REG.
di ANCONA, depositata il 14/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/09/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;

chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato BACHETTI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udito per il ricorrente l’Avvocato SERI che ha

21759-07

Svolgimento del processo
Aldo Santoni impugnava un avviso di rettifica e di
liquidazione con il quale l’agenzia delle entrate, ufficio
di Jesi, previa elevazione del valore finale dichiarato di
un complesso immobiliare costituito da terreni agricoli e

oltre interessi e sanzioni, su un atto di donazione.
Il contribuente rivendicava, diversamente da quanto
ritenuto dall’ufficio, l’applicabilità del cd. calcolo
automatico per coefficienti, con cui, appunto, l’Invim era
stata liquidata al momento della donazione; e in tal senso
contestava la correttezza del metodo di stima sinteticocomparativo, rispetto a immobili asseritamente similari,
viceversa applicato ai fini della rettifica fiscale.
Radicatosi il contraddittorio, l’ufficio produceva una
memoria ribadendo la propria tesi, in quanto gli edifici
donati, lungi dal poter essere considerati pertinenza di
terreni agricoli, avevano rappresentato – essi – i beni
principali.
Di tale deduzione il contribuente eccepiva la novità.
Il suo ricorso era peraltro respinto dalla commissione
tributaria provinciale di Ancona.
Su appello del contribuente, la commissione tributaria
regionale delle Marche confermava la decisione, nella
sostanza ritenendo che non erano stati introdotti nuovi
elementi di fatto a sostegno della pretesa tributaria,
sebbene ulteriori argomenti intesi a rafforzare la tesi

sovrastanti edifici, aveva recuperato la maggiore Invim,

fin dall’inizio affermata nell’atto impositivo. Aggiungeva
che i beni donati erano da identificare in porzioni di un
complesso turistico-alberghiero corredato da piscine; e
che il metodo di stima era stato correttamente collegato
dall’amministrazione al valore di mercato di beni
similari, desunto da una stima eseguita dall’agenzia del

territorio.
Contro la sentenza di secondo grado, il contribuente ha
proposto ricorso per cassazione. Ha articolato tre motivi.
L’amministrazione non ha depositato controricorso, ma una
nota finalizzata alla sola partecipazione alla
discussione.
Motivi della decisione
I. – Col primo mezzo, il ricorrente censura la decisione
per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 e 20
del d.p.r. n. 643 del 1972 e dell’art. 34, co. 2-bis, del
d. lgs. n. 346 del 1990, chiedendo di dire se sia
possibile, per l’ufficio finanziario, modificare, in sede
giudiziale, i motivi su cui è fondata la pretesa
impositiva.
Il motivo è inammissibile in relazione al quesito di
diritto, formulato come un astratto interpello su principi
processuali, senza alcun riferimento alla fattispecie
concreta.
In ogni caso è pure infondato, perché il ricorrente allude
al fatto che, in memoria, l’ufficio aveva insistito
nell’inapplicabilità del metodo parametrale rilevando che

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gli immobili donati comunque non potevano considerarsi
pertinenza di terreni agricoli.
E’ allora corretta l’affermazione a mezzo della quale la
commissione tributaria regionale ha escluso essersi
trattato, nel caso di specie, di un nuovo motivo a
sostegno della pretesa tributaria. La pretesa, invero, per

quanto dalla sentenza si apprende, era stata consegnata al
rilievo che la donazione aveva avuto a oggetto la nuda
proprietà di quattro immobili, due dei quali costituiti da
terreni e gli altri due costituiti da complessi di edifici
e impianti sportivi a destinazione turistico-alberghiera.
Ed è pacifico – perché lo riconosce lo stesso ricorrente
trascrivendo i tratti essenziali dell’avviso notificatogli
– che la rettifica dei valori dichiarati era stata fin
dall’inizio argomentata osservando che gli immobili, “pur
facendo parte (..) di una maggiore consistenza agricola”,
andavano considerati secondo la consistenza e l’ uso alla
data dell’atto (31-05-1999) e, quindi, non potevano
“essere considerati pertinenza di un terreno agricolo che
non [era] stato contestualmente oggetto di trasferimento”.
L’assunto attinente alla natura non pertinenziale degli
edifici rispetto agli annessi terreni era stato quindi fin
dall’inizio esplicitato come base della rettifica di
valore del complesso immobiliare.
II. – Col secondo motivo, deducendo violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 17, 6 ° co. e 7 ° co., lett. e)
(rectius,

a), del d. lgs. n. 504 del 1992, nonché

dell’art. 34, 5 ° co., del d. lgs. n. 346 del 1990 e

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dell’art. 52, 4 ° co., del d.p.r. n. 131 del 1986, il
ricorrente ascrive alla sentenza di avere attribuito
rilevanza a eventi successivi alla data del 31-12-1992 per
così ritenere modificate le caratteristiche dell’immobile;
e di aver negato l’applicazione del beneficio della
valutazione automatica per la determinazione del valore

finale al 31-12-1992 sul solo presupposto che
successivamente al 31-12-1992 le caratteristiche
dell’immobile erano mutate.
Il secondo motivo è inammissibile perché concluso – come
l’altro – da un quesito generico. Ed è in ogni caso
infondato nel presupposto.
La sentenza menziona l’avvenuta costruzione, nel complesso
turistico, di una seconda piscina dopo il dicembre 1992.
Ma non incentra su questo fatto la ratio decidendi.
Invero la commissione tributaria regionale ha confermato
l’atto impositivo considerando valida la relazione di
stima dell’agenzia del territorio, che – si dice – aveva
determinato il valore di mercato dei beni donati
giustappunto alla data del 31-12-1992, con metodo di stima
sintetico-comparativo.
Tale metodo – dice ancora la sentenza

era stato

supportato da specifici elementi, e, tra questi, dal
confronto con un atto dell’ottobre 1992 relativo a una
compravendita immobiliare in zona limitrofa, nonché dalla
indicata esistenza – a corredo dell’immobile – di una
piscina di circa 312 mq. (e annessi spogliatoi) costruita
a seguito di autorizzazione edilizia del 1989.

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Consegue che non è quello evidenziato nel motivo il
presupposto della valutazione del giudice di merito.
III. – Col terzo motivo, infine, il ricorrente, deducendo
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, 2 ° co.,
della 1. n. 730 del 1985, censura la sentenza sostenendo
che l’attività di agriturismo non vale di per sé ad

destinati,

sicché

l’utilizzazione

di

immobili

alterare la natura comunque agricola degli immobili a essa
per

l’esercizio dell’agriturismo non poteva servire a negare
l’applicazione del metodo automatico di determinazione del
valore finale al 31-12-1992.
Il terzo motivo è inammissibile per più ragioni.
Innanzi tutto perché appare incentrato su questione nuova,
dal momento che dalla sentenza non risulta che una simile
argomentazione sia stata spesa a fondamento del ricorso
avverso l’atto impositivo.
In secondo luogo perché concluso da un quesito di diritto
ancora una volta formulato in modo generico, senza
riferimenti alla fattispecie.
Infine

e comunque perché suppone un apprezzamento di

merito, dal momento che la sentenza ha affermato che gli
immobili costituivano porzioni di un complesso turisticoalberghiero. Simile elemento è intangibile in cassazione,
costituendo espressione del giudizio sulla quaestio facti.
Il quale giudizio è sindacabile soltanto sotto il profilo
– non dedotto – della completezza e congruenza della
motivazione.
IV. – Il ricorso è rigettato.

5

a£NTEDARF.C.:1STkk710I317
AI SENSI DEL
N.131 TAh. ALL. – N. 5

UM4VAIA4ZI.I3pLARA
Le spese processuali,

correlate alla partecipazione

dell’avvocatura erariale all’udienza di

discussione,

seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle

compensi, oltre le spese prenotate a debito.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta

spese processuali, che liquida in euro 1.100,00 per

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