Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24944 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.23/10/2017),  n. 24944

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25222/2016 proposto da:

D.V.E. & C. SNC, in persona dei legali

rappresentanti M.C., MU.CA.,

D.V.F., D.V.E. elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ORAZIO NIOSCATIELLO;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in RONZA, VIA GERMANICO

109, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA SEBASTIO, rappresentata

e difesa dall’avvocato FRANCESCO DE PALMA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 257/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 13/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. proponeva appello contro la sentenza del Tribunale di Taranto con la quale era stata condannata al pagamento della somma di Euro 62.639,92, oltre interessi e spese, in favore della società D.V.E. & C. s.n.c., titolare di un rapporto di conto corrente assistito dall’apertura di credito intrattenuto con la banca dal 25 maggio 1990 al 29 dicembre 1999.

Nella resistenza della società appellata, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza pubblicata il 13 maggio 2016, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava la domanda di pagamento condannando l’appellata alla restituzione, in favore della banca appellante, delle somme versate in esecuzione della decisione di primo grado.

2. – Contro detta sentenza ricorre per cassazione D.V.E. & C. s.n.c., la quale affida l’impugnazione ad un unico motivo. Resiste con controricorso Banca Monte dei Paschi di Siena. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1842,1843,2033, e 2935 c.c., nonchè dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; denuncia altresì vizi motivazionali, una errata lettura di Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418 e Cass. 15 gennaio 2013, n. 798e, infine, la contraddittorietà tra i principi di diritto e i documenti di causa. Muovendo dal dato per cui la Corte di merito aveva rilevato che il rapporto di conto corrente si era chiuso con un saldo complessivo, a favore della ricorrente, di Euro 674,20, viene osservato che tale circostanza non poteva avere alcuna rilevanza. Osserva l’istante, infatti, che a fronte di un saldo debitore, alla data del 30 novembre 1999, di Lire 99.703.106, essa correntista aveva effettuato versamenti solutori pari a Lire 102.900.000 a totale estinzione dell’esposizione debitoria relativa al rapporto: in tal modo sul conto residuava un proprio credito di Lire 3.196.894, il quale veniva successivamente rimesso ad essa correntista, al netto delle spese di chiusura.

2. – Il motivo è fondato.

Come si è accennato, la Corte di appello ha osservato che il conto corrente risultava essersi chiuso con un saldo a favore della società correntista pari a Euro 674,20: importo che la banca aveva corrisposto. Il giudice del gravame ha aggiunto che nel caso di specie avrebbe potuto parlarsi di pagamento “soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca avesse esatto dalla correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultassero compresi interessi non dovuti” (pagg. 4 s. della sentenza impugnata).

Ora, insegnano le Sezioni Unite di questa Corte che, se durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato prelevamenti e versamenti, questi ultimi possono essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l’effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca: ciò che accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su di un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento; non anche nei casi in cui i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell’affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. Se, tuttavia, i versamenti operati nel corso del rapporto di apertura di credito, in situazioni di indebitamento che rientrano nei limiti dell’accreditamento, non integrano pagamenti, in quanto non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d’indebitamento del correntista, diversamente è a dirsi per l’ipotesi in cui, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia riscosso dal correntista il saldo finale (Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418).

Alla luce di tali principi, è evidentemente non decisivo che il saldo del conto corrente, al momento della sua chiusura, registrasse un credito della società correntista. Tale evenienza avrebbe al contrario dovuto far supporre l’esistenza di un credito della società ricorrente per pregressi indebiti pagamenti.

Ciò che la Corte di appello avrebbe dovuto verificare era, infatti, il precedente attuarsi di rimesse solutorie in favore della banca; rimesse che, in presenza di una apertura di credito, dovevano individuarsi nei versamenti operati a fronte di precedenti sconfinamenti (per la parte eccedente il limite massimo dell’affidamento) e nei pagamenti con cui era stata definitivamente ripianata l’esposizione debitoria nascente dall’accordato finanziamento: pagamenti, questi ultimi, di cui la sentenza impugnata non parla, ma che – salvo ipotizzare un mancato utilizzo della linea di credito – è lecito pensare siano intervenuti, visto che il conto corrente, al momento della sua chiusura, recava un saldo a credito della ricorrente.

3. – La sentenza va dunque cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, cui è affidata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto:

“Con riferimento alla domanda di ripetizione proposta dal correntista nei confronti della banca per indebiti pagamenti, il giudice del merito, in presenza di una apertura di credito, non può attribuire rilievo dirimente al fatto che il rapporto si sia chiuso con un saldo a credito del correntista, ma è tenuto a verificare se tale risultato si sia prodotto in quanto il predetto soggetto abbia in preceden.za estinto l’esposizione debitoria derivante dall’utilizzo dell’accordato finanziamento attraverso rimesse, che – in quanto dirette ad attuare il detto adempimento – presentino natura solutoria e rilevino, dunque, ai fini dell’accertamento dell’ipotetico indebito”.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Lecce, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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