Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24944 del 07/10/2019

Cassazione civile sez. I, 07/10/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 07/10/2019), n.24944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25554/2016 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Delle

Quattro Fontane n. 10, presso lo studio dell’avvocato Ghia Lucio,

che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e

B.P., elettivamente domiciliata in Roma, P.le Clodio n.

61, presso lo studio dell’avvocato Riva Riccardo, che la rappresenta

e difende, giusta procura in calce al ricorso successivo;

– ricorrente successivo –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore

F.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Tacito 23 presso lo

studio dell’avvocato Giustiniani Giovanni che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso e al controricorso

e ricorso incidentale;

– controricorrente e controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.M., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5113/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/09/2019 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA, che ha concluso per il rigetto del ricorso B.;

cessata la materia del contendere del ricorso C. per i motivi

da 1 a 6 e rigetto per i motivi da 7 a 10;

rigetto ricorso incidentale e cessata materia contendere sui primi 3

motivi del ricorso B.;

udito per il ricorrente C. l’Avvocato Andrea Pisanti, con

delega, che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il ricorrente B. l’Avvocato Riccardo Riva che ha

chiesto il rigetto del ricorso e rinuncia ai primi 3 motivi;

udito per il controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato

Giovanni Giustiniani, che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale;

l’accoglimento dell’incidentale e aderisce alla cessazione della

materia del contendere.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 30-8-2016, la corte d’appello di Roma, definendo il gravame relativo all’azione di responsabilità proposta dalla curatela del fallimento di (OMISSIS) s.r.l. nei confronti degli amministratori e dei sindaci della società, ha (per quanto ancora interessa): (i) accolto parzialmente l’impugnazione di S.T. (liquidatrice) Sp.Eu. (presidente del collegio sindacale) e Ma.Ro. (sindaco effettivo) avverso la sentenza n. 756210 del tribunale di Roma e rigettato la domanda di restituzione di alcune somme corrisposte all’ex amministratrice G.E.; (ii) rideterminato il debito complessivo dei condebitori solidali verso il Fallimento e condannato ciascuno al pagamento delle somme conseguenti; (iii) compensato parzialmente le spese processuali del giudizio di primo grado nel rapporto tra il Fallimento e i condebitori S., Sp. e Ma.Ro., con condanna di questi al residuo; (iv) condannato gli ex amministratori B.P. e C.A. per l’intero, nonchè la S., Sp. e Ma.Ro. per i 2/3, a rifondere al Fallimento le spese del giudizio di secondo grado; (v) condannato in solido i predetti B., C., S., Sp. e Ma.Ro. a pagare le spese processuali sostenute dalle residue parti evocate in appello, Ma.Fu., Sg.Pi. e M.M., nei cui confronti la domanda del Fallimento era stata in primo grado definitivamente respinta e relativamente ai quali la notifica dell’impugnazione aveva avuto valore di litis denuntiatio.

La sentenza d’appello è stata impugnata con ricorso per cassazione di C.A., sulla base di dieci motivi, e con successivo ricorso di B.P., sorretto da quattro motivi.

Il Fallimento ha resistito con separati controricorsi, nel primo dei quali ha altresì proposto ricorso incidentale, in tre motivi, avverso il capo della decisione col quale è stato accolto il gravame di S., Sp. e Ma.Ro. a proposito dei danni derivati dalla restituzione di somme all’ex amministratrice G.E., mediante consegna di effetti cambiari.

Codesti intimati non hanno svolto difese.

A seguito di separate transazioni intervenute col Fallimento, C. e B. hanno rinunciato ai motivi di ricorso rispettivamente avanzati nei confronti della procedura: segnatamente, C. ai motivi dal primo al sesto e B. ai motivi dal primo al terzo.

La curatela del fallimento (OMISSIS) ha aderito alle rinunce.

La materia del contendere resta dunque in questa sede circoscritta allo scrutinio dei motivi dal settimo al decimo del ricorso di C., quarto del ricorso di B. e ai tre motivi del ricorso incidentale del Fallimento (OMISSIS).

La difesa di C. ha pure depositato una memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. – Per consolidato e risalente principio, l’unità del processo non è di ostacolo a che una dichiarazione di rinunzia, accettata, ad alcuni dei motivi di ricorso per cassazione, proposti nei confronti di solo una delle controparti, produca il suo effetto ove la rinunzia si riferisca come nella specie – a un rapporto processuale congiunto con quello instaurato con le altre parti ma scindibile da questo.

In tal caso il processo può dichiararsi estinto limitatamente al rapporto processuale fra le parti fra le quali la rinunzia è intervenuta (cfr. la sempre condivisibile Cass. Sez. U n. 107-70, cui adde Cass. n. 177-77).

Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio quanto al rapporto tra i ricorrenti C. e B., da un lato, e il Fallimento dall’altro.

Essendovi stata adesione della parte non rinunziante, non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese (art. 391 c.p.c., u.c.).

II. – Vanno innanzi tutto esaminati i ricorsi, per buona parte identici, di C. e B..

Nei limiti di quanto ancora rileva, C. denunzia:

– col settimo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 332 c.p.c. poichè l’obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l’inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario, sicchè non sussistevano i presupposti per la condanna alle spese nei confronti delle parti alle quali l’impugnazione era stata notificata ai fini di cui all’art. 332 cit.;

– con l’ottavo mezzo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 108,109,111 e 91 c.p.c. per avere la corte d’appello errato nell’affermare, a fondamento della condanna, che le parti appellanti non avevano consentito l’estromissione del giudizio di Ma.Fu. e di Sg.Pi., visto che non si era in presenza di un caso di possibile estromissione e visto che anzi la stessa istanza di estromissione aveva comprovato l’insussistenza di un interesse di queste parti alla prosecuzione del giudizio;

– col nono mezzo, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., n. 4, essendo risultata la pronuncia sulle spese priva dei requisiti strutturali minimi di motivazione sul fatto probatorio e sulle massime di esperienza applicate, anche considerando la mancanza di disamina della posizione dell’altro beneficiario delle spese medesime, M.;

– col decimo motivo, infine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 2 Cost., essendo stata la decisione sorretta da fatti assolutamente irrilevanti: tale si sarebbe dovuta considerare l’estromissione o meno dal giudizio ai fini della regolazione delle spese, a fronte invece del fatto che C., con l’atto d’appello, non aveva rivolto domande a parti diverse dal Fallimento, con conseguente impossibilità di ravvisare il presupposto della soccombenza se non rispetto a tale parte.

B. prospetta, nel residuo quarto motivo del suo ricorso, doglianze sostanzialmente eguali a quelle complessivamente articolate da C., e in particolare la violazione e falsa applicazione degli artt. 108,109,111 e 91 c.p.c. per avere la corte d’appello dato rilevanza a un fatto (il diniego di consenso all’estromissione) ininfluente, a fronte della circostanza decisiva che l’impugnazione era stata avanzata solo nei riguardi del Fallimento, essendo stati gli altri convenuti evocati (correttamente) ai soli fini della litis denutiatio.

III. – Entrambi i ricorsi, che è possibile esaminare unitariamente per comunanza di questioni, sono fondati.

Si era in presenza di cause tra loro scindibili, atteso che le domande implicavano l’affermazione di esistenza di obbligazioni solidali (in tema, ex multis, Cass. n. 21567-17). Nè era stata prospettata una relazione di dipendenza dovuta alla domanda di impugnazione, tale da far ritenere ipotizzabile un’inscindibilità per ragioni processuali.

La stessa corte d’appello ha d’altronde sottolineato che l’impugnazione, nel concreto avanzata dagli odierni ricorrenti nei riguardi del solo Fallimento (OMISSIS), era stata notificata ai restanti convenuti Ma.Fu., M.M. e Sg.Pi. a titolo di “mera litis denuntiatio”, aggiungendo che “la domanda del fallimento verso di loro (era) stata respinta in primo grado” e che “rispetto al corrispondente capo di pronuncia non vi (era) stata impugnazione”.

IV. – In tale situazione non poteva essere pronunciata la condanna degli appellanti alle spese verso i predetti convenuti, costituitisi in appello senza proposizione di gravami, per l’elementare ragione che la fattispecie era governata dall’art. 332 c.p.c., e per l’altrettanto ovvia considerazione che la notificazione è da tale norma imposta al solo fine di consentire l’impugnazione (incidentale) della medesima sentenza.

L’art. 332 c.p.c. garantisce, cioè, semplicemente l’unitarietà del processo di impugnazione, e questa Corte ha già avuto modo di considerare che nell’ipotesi di cause scindibili la notifica dell’appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di vocatio in ius ma, giustappunto, di semplice litis denuntiatio; e dunque non può determinare la condanna alle spese ove codesti infine si costituiscano senza proporre impugnazione incidentale (Cass. n. 5508-16).

V. – Del tutto irrilevante è l’inciso della corte territoriale in ordine al mancato consenso all’estromissione di taluni di questi convenuti; come pure non è pertinente l’assunto del Fallimento (del quale ben vero neppure si comprende l’interesse) secondo cui C. e B. avrebbero dovuto in ogni caso rifondere le spese processuali di tutti i soggetti nei confronti dei quali avevano introdotto il rapporto processuale.

La pluralità di parti non si era avuta, in appello, intorno a un unico oggetto comune a tutti. All’appello era stato devoluto – per quanto ai nostri fini interessa – il solo rapporto tra i suddetti impugnanti ( C. e B.) e il Fallimento, essendo stata respinta la domanda del Fallimento contro i restanti convenuti, Ma.Fu., M.M. e Sg.Pi., con decisione non impugnata. Ed è inconferente la giurisprudenza asseritamente contraria menzionata dal Fallimento medesimo, giacchè anche a voler prescindere dall’osservazione appena svolta in ordine al difetto di interesse, non essendo il Fallimento la parte nel cui alveo patrimoniale la decisione sarebbe destinata a rifluire, vi è che la sentenza richiamata nel controricorso della curatela (Cass. n. 7401-16) attiene al ben diverso tema della regolamentazione, nel giudizio di appello, delle spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia.

La sentenza d’appello va dunque cassata nel capo afferente.

VI. – Venendo al ricorso incidentale si osserva che, con tre motivi, il Fallimento (OMISSIS) impugna la sentenza nel capo relativo al rigetto della domanda proposta contro la liquidatrice della società ( S.), nonchè contro i sindaci Sp. e Ma.Ro. (essendo stata altrimenti definita la posizione del sindaco Faustini), per il risarcimento dei danni derivati dalla consegna di effetti cambiari all’ex amministratore G.E. – per la complessiva somma di Lire 283.435.000 (nel controvalore in Euro).

L’impugnata sentenza al riguardo ha osservato che la circostanza della consegna dei titoli, desunta dalla incontestata relazione L. Fall., ex art. 33, non esimeva il Fallimento dalla necessità di dimostrare che alla detta consegna fosse conseguito l’incasso da parte della beneficiaria; incasso per contro non riscontrato nella documentazione prodotta.

A tale ratio la curatela oppone:

– col primo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonchè degli artt. 1992 e 1993 c.c., artt. 18, 20 e 21 Legge camb., artt. 2392,1223,2394,2395 e 2407 c.c., per avere la sentenza mancato di considerare che i titoli cambiari erano stati emessi non dalla (OMISSIS) ma dalla società terza Young Lavori s.r.l., in pagamento parziale del prezzo di cessione di un ramo aziendale; donde il danno per la società si era concretato già al momento della cessione delle cambiali in pagamento del distinto asserito obbligo esistente verso la G., essendo con ciò venuto meno il diritto cartolare di (OMISSIS) quanto al pagamento del dovuto dal proprio debitore;

– col secondo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonchè degli artt. 2392,1223,2394,2395 e 2407 c.c., per non avere la corte d’appello considerato il fatto decisivo risultante dalla quietanza liberatoria rilasciata dalla G. a seguito della consegna dei titoli;

– col terzo motivo, infine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c. per non avere essa corte indicato i motivi che a suo avviso avrebbero reso necessaria la dimostrazione dell’effettiva riscossione dei titoli ai fini della prova del danno.

VII. – Il primo motivo del ricorso incidentale è fondato, e tanto assorbe i restanti.

L’impugnata sentenza ha riformato la decisione di primo grado sostenendo la necessità, su tale punto, della prova dell’avvenuto incasso dei titoli cambiari, siccome consegnati alla G. in pagamento di un suo previo finanziamento.

Ciò la corte territoriale ha ritenuto per il riflesso che ne derivava in ordine all’effettività del corrispondente danno prospettato mediante l’azione di responsabilità.

L’affermazione della corte d’appello di Roma è del tutto errata.

Non è in discussione che il pagamento di un’obbligazione pecuniaria debba effettuarsi, ex art. 1277 c.c., in moneta avente corso legale (salva naturalmente la diversa volontà delle parti).

Questo comporta che il pagamento eseguito mediante cessioni di cambiali non ha effetto solutorio, avendo la cambiale natura di strumento per la circolazione del credito e non di pagamento, e avvenendo la cessione (o la girata) sempre e in generale pro solvendo, non pro soluto.

Tuttavia simile generale principio, del quale l’impugnata sentenza ha fatto sostanziale applicazione, non rileva nel caso concreto, poichè qui non si discuteva dell’effetto solutorio del pagamento ma del danno azionato ai sensi della L. Fall., art. 146; e sia nella relazione L. Fall., ex art. 33, sia nella sentenza di primo grado (i cui tratti salienti sono stati dal Fallimento riportati testualmente nel ricorso per cassazione) era stato specificato che l’importo di Lire 283.435.000, corrispondente al finanziamento fatto dalla G. alla società allora in bonis, era stato restituito mediante consegna di effetti bancari di un terzo: segnatamente “mediante consegna di effetti bancari (..) rilasciati alla (OMISSIS) s.p.a. dalla Young Lavori s.r.l. a titolo di pagamento parziale del prezzo di cessione” di un ramo aziendale.

Se ne desume che il danno era stato allegato dalla curatela, ed era stato ritenuto esistente dal tribunale, non in rapporto all’esborso in sè e per sè considerato della corrispondente somma, ma in relazione alla correlata impossibilità per (OMISSIS) (e dunque per il Fallimento) di esigere a sua volta il pagamento del distinto credito portato dai titoli.

A fronte del concreto atteggiarsi della fattispecie di responsabilità, la motivazione si rivela carente. La postulazione avrebbe dovuto indurre la corte d’appello a spiegare perchè la perdita del controvalore dei titoli dovesse reputarsi irrilevante ai fini del danno concretamente azionato, corrispondente alla perdita della legittimazione cartolare; spiegazione che certo non può evincersi dall’evocato principio della rilevanza in sè non solutoria della consegna delle cambiali a estinzione di un debito da finanziamento.

VIII. – In conclusione, estinto il giudizio quanto al rapporto tra i ricorrenti C. e B. e il Fallimento, l’impugnata sentenza va nel resto cassata in accoglimento dei motivi di ricorso sopra menzionati.

Segue il rinvio alla medesima corte d’appello di Roma, la quale, in diversa composizione, rinnoverà l’esame dei corrispondenti punti attenendosi ai principi esposti.

La corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio quanto al rapporto tra i ricorrenti C. e B., da un lato, e il Fallimento, dall’altro; accoglie i restanti motivi dei ricorsi suddetti nonchè il primo motivo del ricorso incidentale del Fallimento, assorbiti gli altri motivi di questo ricorso; cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2019

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