Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24944 del 06/12/2016

Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 25/11/2016, dep. 06/12/2016), n.24944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2491-2010 proposto da:

C.M., nq di legale rappresentante dell'(OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA VIA EDOARDO D’ONOFRIO 43, presso

lo studio dell’avvocato UMBERTO CASSANO, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VELLETRI, AZIENDA SPECIALE DI VELLETRI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 45/2009 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 09/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/11/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASSANO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. L'(OMISSIS) d’Italia propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 45/20/09 del 9 marzo 2009 con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittima l’ingiunzione di pagamento notificatale dal Comune di Velletri, per ICI 97/02, relativamente ad un immobile di sua proprietà utilizzato in locazione, da una società commerciale, come casa di cura.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto insussistente, nella specie, la causa di esenzione da Ici di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i); trattandosi di attività svolta non direttamente dall’ente ecclesiastico o assistenziale, bensì da un soggetto-imprenditore commerciale a questo estraneo.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dal Comune di Velletri.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

p. 2. Con l’unico motivo di ricorso – assistito dal quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., qui applicabile ratione temporis – l'(OMISSIS) d’Italia deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione o falsa applicazione delle norme Ici e, in particolare, del cit. D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i). Ciò perchè, ai fini dell’esenzione, rileverebbero esclusivamente la natura giuridica non commerciale dell’ente proprietario; la natura sanitaria, assistenziale o solidaristica esercitata nell’immobile dall’ente stesso, ancorchè attraverso un soggetto terzo; la destinazione dei proventi locativi alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’ente.

p. 3. Il motivo è infondato.

I limiti di operatività dell’esenzione in oggetto sono stati, infatti, già definiti da questa corte di legittimità con orientamento consolidato, al quale si intende dare qui continuità.

Tale orientamento, al quale la sentenza impugnata si allinea, stabilisce che l’esenzione dall’imposta che il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), prevede per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 1, lett. c), (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio d’attività commerciali), purchè destinati esclusivamente – fra l’altro – allo “svolgimento d’attività assistenziali”, “esige la duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. L’esenzione non spetta, pertanto, nel caso di utilizzazione indiretta, ancorchè assistita da finalità di pubblico interesse” (tra le tante: Cass. nn. 8054/05; 18838/06; 3733/10; 4502/12; 14226/15).

Questo indirizzo è stato anche più recentemente ribadito in forza del principio per cui l’esenzione in esame “è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile dell’attività di assistenza o delle altre equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 87, ora 73, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 917 del 1986, cui il citato art. 7 rinvia), sicchè non è applicabile ove l’immobile sia locato, rilevando in tale ipotesi l’utilizzo a fini di lucro da parte del proprietario, a prescindere dall’attività posta in essere al suo interno dal conduttore e dalle modalità di reimpiego dei canoni riscossi” (Cass. 8870/16).

La circostanza che, come è pacifico nel caso di specie, l’immobile in questione sia adibito ad attività sanitaria e di cura non direttamente dall’ente proprietario, ma in forza di un contratto di locazione a favore di una società commerciale, esclude – in definitiva – l’esenzione in oggetto; risultando del tutto irrilevante che ì proventi locativi vengano destinati dall’ente alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali.

Si tratta di soluzione che, d’altra parte, è già stata affermata nei medesimi termini – in relazione a diversi periodi di imposta – tra le stesse parti in causa: Cass. ord. 12854/14.

Il ricorso va pertanto rigettato; nulla sulle spese.

PQM

LA CORTE

– rigetta il ricorso;

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinnta civile, il 25 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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