Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24944 del 06/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 06/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 06/11/2020), n.24944
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18129-2019 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona dell’amministratore unico pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 131, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPE ZACCARIA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ROSA ZACCARIA;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA SPA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 3197/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 14/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FIDANZIA
ANDREA.
Fatto
RILEVATO
– che viene proposto dalla (OMISSIS) s.r.l. ricorso avverso la sentenza n. 3197/2019, depositata il 14/05/2019, con cui è stato rigettato il reclamo L. Fall. ex art. 18, proposto dalla odierna ricorrente contro la sentenza n. 866/2017 del 21.11.2017 del Tribunale di Roma che ne ha dichiarato il fallimento;
– che il curatore del fallimento (OMISSIS) s.r.l. e la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. non hanno svolto difese;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 6, sul rilievo che la Cassa di Risparmio di Ferrara in quanto non più creditore, non era legittimata a proporre istanza di fallimento;
2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., artt. 1 e 15, sul rilievo che il giudice di merito ha dichiarato il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. nonostante avesse dato atto che il credito della Cassa di Risparmio fosse stato estinto precedentemente alla presentazione dell’istanza di fallimento ed ha fondato la sua decisione sull’elevato importo delle perdite nonostante la L. Fall., art. 1, prenda in considerazione i ricavi annui, il patrimonio e i debiti complessivi;
3. che entrambi i motivi, da esaminarsi unitariamente, contestandosi in entrambi la qualità di creditore della Cassa di Risparmio di Ferrara, sono inammissibili per non aver colto il ricorrente la ratio decidendi;
– che, in primo luogo, il giudice di merito ha accertato positivamente la qualità di creditore della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a., evidenziando (nonostante un indizio in senso contrario) che non risultava con la dovuta certezza che il credito posto alla base dell’istanza di fallimento, fondato sul decreto ingiuntivo n. 22774/2011 del Tribunale di Roma e comunque non contestato, corrispondesse a quello oggetto della nota della Cassa di Risparmio di accettazione della somma di Euro 65.000,00 ad estinzione della credito della banca, richiamandosi nella suddetta nota solo “l’emarginata esposizione debitoria”, senza alcun riferimento al credito indicato dal predetto istituto di credito (oltre a non avere, in ogni caso, il creditore depositato atto di desistenza);
– che, quanto al riferimento all’elevato importo delle perdite, il giudice di merito ha valorizzato tale profilo non in relazione ai requisiti dimensionali dell’impresa, a norma della L. Fall., art. 1, ma nel ritenere sussistente il requisito dell’insolvenza, richiesto dalla L. Fall., art. 5, il quale era evincibile anche dalla cessazione dell’attività da parte della fallita;
4. che con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., artt. 1 e 15, dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2729 c.c. sul rilievo che vi erano indizi gravi precisi e concordanti della non fallibilità della società ricorrente;
5. che il motivo è inammissibile;
– che va preliminarmente osservato che il giudice di merito, con motivazione immune da vizi logici, ha evidenziato che la società ricorrente non aveva assolto l’onere della prova sulla stessa incombente in ordine alla ricorrenza dei requisiti della non fallibilità (vedi Cass. n. 24548/2016), e ciò sul rilievo della inattendibilità dei bilanci depositati (apparentemente attestanti il difetto dei requisiti dimensionali di cui alla L. Fall., art. 1) in quanto non depositati nel registro delle imprese, non approvati dall’assemblea, privi di continuità e comunque incompleti (mancava quello del 2009);
– che la società ricorrente si è limitata a contestare il percorso logico-argomentativo del giudizio di merito, svolgendo mere censure di merito, in quanto finalizzate ad invocare una diversa ricostruzione dei fatti in ordine all’avvenuto assolvimento dell’onere probatorio circa la ricorrenza dei requisiti di non fallibilità;
6. che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
condanna la ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in Euro 4.100,00 di cui Euro 100,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 14 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020