Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24944 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24944 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso 20932-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

DOVIGO ELISA, GIROTTO RAFFAELLA, GIROTTO MARIANGELA,
GIROTTO GIOVANNA, elettivamente domiciliate in ROMA
PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato
NAPOLITANO LORENZO con studio in BASSANO DEL GRAPPA,

Data pubblicazione: 06/11/2013

LARGO PAROLINI 117 (avviso postale) giusta delega in
calce;
– controricorrente non chè contro

UNIRISCOSSIONI

CONCESSIONARIO

SERVIZIO

NAZ.

– intimato –

avverso la sentenza n. 8/2007 della COMM.TRIB.REG. di
VENEZIA, depositata il 10/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/09/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato NAPOLITANO
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

RISCOSSIONE PROVINCIA DI VICENZA SPA;

20932-07

Svolgimento del processo
I contribuenti proponevano ricorso alla commissione
tributaria provinciale di Vicenza contro una cartella di
pagamento per Invim, conseguita al passaggio in giudicato
di una sentenza con la quale la stessa commissione aveva

nei confronti di un avviso di rettifica del valore di tre
immobili, oggetto di dichiarazione di successione.
Anche il ricorso avverso la cartella veniva accolto
dall’adita commissione tributaria.
La sentenza era confermata in appello.
La commissione tributaria regionale del Veneto, in
particolare, nel respingere il gravame dell’agenzia delle
entrate, osservava che, secondo i contribuenti,
l’iscrizione a ruolo era avvenuta senza indicazione dei
nuovi imponibili e senza i calcoli relativi alla
liquidazione; e che in effetti l’ufficio avrebbe dovuto
manifestare il percorso logico-contabile finalizzato alla
determinazione della somma pretesa, posto che il suo
operato, per una parte, si era distaccato dalla decisione
del giudice tributario.
Per la cassazione della sentenza d’appello, depositata il
10 luglio 2007 e non notificata, ha proposto ricorso
l’agenzia delle entrate, deducendo tre motivi.
I contribuenti hanno resistito con controricorso e hanno
depositato una memoria.
Il concessionario alla riscossione non ha svolto difese.

parzialmente accolto un ricorso dei medesimi contribuenti

Motivi della decisione
I. – Col primo motivo, deducendo violazione e falsa
applicazione dell’art. 25 del d.p.r. n. 602 del 1973, la
ricorrente afferma che il concessionario si era nella
specie attenuto alla disposizione richiamata, posto che la
motivazione della cartella deve contenere solo

l’imponibile, l’aliquota e i conteggi degli importi
iscritti a ruolo, senza necessaria indicazione degli atti
a essa collegati, da cui la pretesa abbia tratto origine.
Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa
applicazione dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000, la
ricorrente osserva che il contribuenti erano stati
d’altronde a conoscenza degli atti impositivi presupposti
dalla cartella esattoriale, sicché non era loro consentito
impugnare la cartella medesima lamentando la mancata
conoscenza e/o la mancata allegazione dei criteri in base
ai quali, in quegli atti presupposti, la maggiore pretesa
era stata accertata.
Infine col terzo motivo, deducendo un’insufficiente
motivazione sul fatto controverso da ultimo evidenziato,
la ricorrente lamenta che la commissione tributaria
regionale non abbia dato risposta alla contestazione
erariale, secondo cui i contribuenti erano a conoscenza di
ogni dettaglio del procedimento di liquidazione
dell’imposta.
– I motivi sono infondati a fronte della

ratio

decidendi dell’impugnata sentenza.

2

La sentenza ha invero confermato l’annullamento della
cartella previamente affermando che essa non aveva
indicato il nuovo imponibile, né il meccanismo di calcolo
del tributo. Ha alluso a un onere motivazionale specifico,
al riguardo gravante sul concessionario, di manifestare il
percorso logico-contabile finalizzato alla determinazione

della somma pretesa. Ha tuttavia anche sottolineato,
infine, “che, nel caso in questione, l’operato appare
contraddittorio, in quanto l’ufficio, per una parte, si
distacca dalla decisione del giudice”.
In detta sintetica

ma eloquente

valutazione si

rinviene l’implicito accertamento circa l’essere stata la
cartella in contrasto con la statuizione giurisdizionale
che ne costituiva il fondamento.
Trattasi, in questo senso, di un accertamento di fatto non
direttamente censurato; e quindi insindacabile in questa
sede.
III. – Devesi allora evidenziare, a parziale correzione di
quanto pure affermato dall’impugnata sentenza, che la
cartella esattoriale è atto della riscossione per il quale
è improprio discorrere di oneri motivazionali incentrati
su asseriti “percorsi logico-contabili”.
La cartella invero deve contenere l’imponibile, l’aliquota
e i conteggi degli importi iscritti a ruolo.
Tuttavia la cartella, in quanto atto della riscossione,
presuppone il titolo accertativo – nella specie giudiziale
– dell’obbligazione tributaria iscritta a ruolo. E dunque
deve contenere, nei riguardi del debitore iscritto a

3

MeNTE

REGIS’R AVIONC
Al SENSI Di-Th
N. 131 TAL.
N, 5
MATERIA TRIBUTARIA

ruolo, l’intimazione ad adempiere lo specifico obbligo
risultante dal titolo.
Nel caso di specie, quel che rileva è che il giudice del
merito ha accertato una dissociazione tra l’intimazione e
il titolo.

ricorrente contrastato, ne consegue il rigetto del
ricorso.
Spese processuali alla soccombenza.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle
spese processuali, che liquida in euro 1.900,00, di cui
euro 1.700,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta

Poiché tale profilo della statuizione non risulta dalla

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