Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24943 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 25/11/2011), n.24943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

I.S.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Canpania, sezione 49, n. 188, depositata il 20 gennaio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13

ottobre 2011 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I.S., socio accomandatario della sas Falco Elettronica di Iovine Salvatore & C, impugnava con distinti ricorsi gli avvisi di accertamento ai fini dell’IRPEF del reddito di partecipazione per gli anni 1994 e 1995 errassi a seguito della rettifica effettuata nei confronti della società.

I ricorsi erano accolti in primo grado.

La Commissione tributaria regionale della Campania, adita dall’Agenzia delle entrate, ufficio di Aversa, rigettava gli appelli, riuniti, proposti avverso le due sentenze. La rettifica del reddito di partecipazione era infatti fondata sul recupero a tassazione di costi contabilizzati dalla società partecipata con l’utilizzazione di fatture derivanti da operazioni inesistenti: secondo il giudice d’appello, mentre per quanto concerne il soggetto che aveva emesso le fatture si era in presenza non di una condotta riconducibile ad operazioni inesistenti, ma piuttosto ad un comportamento fiscalmente illegale i cui effetti si esaurivano nella sfera esclusiva del trasgressore, per quanto concerne la sas Falco era evidente non esservi stata attività concorrente o quantomeno consapevole.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione.

Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’amministrazione censura la decisione per extrapetizione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, e per vizio di motivazione; con il secondo motivo si duole, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, che a fronte delle presunzioni prodotte dall’ufficio, dotate di gravità, precisione e concordanza, ed in assenza di convincente prova contraria, la pretesa fiscale, adeguatamente dimostrata, sia stata disattesa, in violazione anche dei principi sull’onere probatorio.

Preliminarmente si rileva che il giudizio, concernente l’accertamento, a carico di un socio, del reddito di partecipazione ad una società di persone, essendosi svolto solo nei confronti di alcuno dei soggetti interessati, senza aver visto la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari, è affetto da nullità assoluta.

Ciò in quanto “in materia tributaria l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (Cass., sezioni unite, 4 giugno 2008, n. 14815).

La sentenza va pertanto cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria provinciale di Caserta.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria provinciale di Caserta.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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