Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24943 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. I, 24/10/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 24/10/2011), n.21943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 30785 dell’anno 2005 proposto da:

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO I.Iva (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in Roma, Via G.D. Romagnosi, n. 20, nello studio

dell’Avv. Stefano Duranti; rappresentato e difeso dall’Avv. LANZARONE

Paolo, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.C.G. c.f. (OMISSIS) – L.C.C. –

L.C.M. – LA C.A. – L.C.E.A. (EREDI

DI LA.CE.MA.), rappresentati e difesi dall’Avv. GIUSEPPE

BRUNO, come da procure speciali in atti;

– controricorrenti –

nonchè sul ricorso n. 2752 dell’anno 2006 proposto da:

L.C.G. – L.C.C. – L.C.M. – L.

C.A. – L.C.E.A. (EREDI DI L.C.

M.), come sopra rappresentati;

– ricorrenti in via incidentale –

contro

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, n. 212,

depositata in data 2 marzo 2005;

sentita la relazione all’udienza dell’8 giugno 2011 del Consigliere

Dott. Pietro Campanile;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Libertino Alberto Russo, il quale ha concluso per il rigetto

dei ricorsi.

Sentito l’Avv. Stefano Duranti, munito di delega, il quale ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La.Ce.Ma. adiva la Corte di appello di Palermo chiedendo la determinazione della giusta indennità relativamente all’espropriazione di un complesso immobiliare, costituito da un’area scoperta ed un piccolo fabbricato parzialmente adibito a cabina di proiezione, il tutto facente parte di un complesso, sito nell’area urbana di (OMISSIS), adibito a cinematografo all’aperto.

Successivamente, essendo stata determinata l’indennità definitiva di espropriazione, veniva proposta opposizione davanti alla medesima corte, deducendosi l’incongruità per difetto della stima. I due procedimenti venivano riuniti.

Con la decisione indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, espletata consulenza tecnica d’ufficio, rigettava l’eccezione di improponibilità della domanda, determinava l’indennità complessiva di espropriazione in Euro 140.821,96 (applicando al solo terreno i criteri di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, ed escludendo la riduzione del 40 per cento in considerazione dell’inconguità dell’offerta), nonchè quella di occupazione in Euro 14.564,42.

Avverso tale decisione propone ricorso il Comune di Belmonte Mezzagno, deducendo due motivi.

Si costituiscono con controricorso gli eredi del L.C., proponendo ricorso incidentale affidato a motivo unico.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Il Comune di Belmonte Mezzano denuncia, con il primo motivo, violazione della L1. n. 865 del 1971, nonchè dell’art. 40 cod. proc. civ., comma 2, sostenendo, dopo aver richiamato la decisione della Corte Costituzionale n. 67 del 22 febbraio 1990, che per effetto di tale decisione sarebbe consentita la proposizione della domanda di determinazione della stima, ma solo a condizione che il decreto di esproprio risulti già emesso.

Tale assunto contrasta con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui all’espropriando sono concesse due azioni per chiedere la determinazione: della giusta indennità, a seconda che sia stata calcolata o meno da parte della Commissione provinciale quella definitiva di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 16: nel primo caso l’opposizione alla stima deve essere proposta nel breve termine di decadenza concesso dalla cit. L. n. 865, art. 19, mentre, qualora sia stata soltanto offerta dall’espropriante l’indennità provvisoria, all’espropriando è consentito, dopo la decisione n. 67 del 1990 della Corte Cost., chiedere la determinazione giudiziale del giusto indennizzo di cui all’art. 42 Cost., pur quando tardi o non venga emesso il provvedimento di stima da parte della Commissione.

Condizione imprescindibile per l’esercizio di entrambe le azioni è l’avvenuta pronuncia del decreto di esproprio, il quale segna il momento del trasferimento della proprietà dell’immobile a titolo originario dall’espropriato all’ente espropriante, nonchè della sostituzione del diritto reale del primo in diritto al giusto indennizzo (Cass., 30 agosto 2007, n. 18314).

Se, dunque, l’emanazione del decreto di espropriazione costituisce condizione di procedibilità e non già presupposto della domanda, potendo essere prodotto, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., anche dopo la proposizione del ricorso per cassazione (Cass., 7 giugno 2009, n. 14080; Cass., 1 marzo 2010, n. 4863), non vi sarebbe alcuna giustificazione se, attese, la sostanziale affinità fra la domanda di determinazione della stima e l’opposizione alla stessa, il decreto stesso nei relativi giudizi avesse una valenza di tipo diverso, come sembra sostenersi nel ricorso.

Quanto al profilo relativo alla riunione dei due procedimentir avendo il L.C., dopo aver chiesto la determinazione dell’indennità, proposto anche opposizione con riferimento alla stima intervenuta in corso di causa (certamente non incìdente sulla proseguibilità della prima azione: Cass. 30 marzo 1998, n. 3320), appare evidente come il richiamo all’art. 40 c.p.c. non sia pertinente, dovendo trovare applicazione, davanti allo stesso giudice, le disposizione contenute nell’art. 273 c.p.c., e segg..

Mette conto di rimarcare, a tale riguardo, che i provvedimenti di riunione e separazione di cause costituiscono esercizio del potere discrezionale del giudice, hanno natura ordinatoria e si fondano su valutazioni di mera opportunità, con la conseguenza che essi non sono sindacabili in sede di legittimità e non comportano, per gli effetti che ne discendono sullo svolgimento dei processi, alcuna nullità (Cass., 15 maggio 2007, n. 11187; Cass., 25 gennaio 2008, n. 1697).

2.2 – Il secondo motivo del ricorso principale attiene alla decurtazione del 40 per cento dell’indennità, ritenuta non operante nella decisione impugnata: a prescindere dalle ragioni addotte dal Comune, assume decisiva rilevanza la circostanza inerente all’intervenuta abrogazione, per effetto della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 348 del 2007, della norma contenuta nella L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, sulla quale la censura si fonda.

2.3 – Del pari infondato è il motivo con il quale gli eredi del L. C., in via incidentale, censurano l’impugnata decisione, per omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento al maggior volume ricavabile, tale da determinare una maggiore indennità, mediante la realizzazione di un seminterrato, ottenibile – oltre la cubatura consentita dall’indice di edificabilità sfruttando il dislivello fra la via (OMISSIS) e la via (OMISSIS).

In realtà, la Corte territoriale, sia pure in termini sintetici, fornisce una congrua motivazione al riguardo, laddove afferma di ritenere che “l’indennità di esproprio sia stata, quanto al terreno, correttamente determinata dal consulente tecnico d’ufficio, avendo lo stesso preso in considerazione, per la stima, 1’indice di densità fondiaria massima di 6,3 mc/mq”.

Non ricorre pertanto, il denunciato vizio motivazionale, dovendosi per altro rilevare come la decisione del Consiglio di Stato invocata dai controricorrenti sostenga, nell’ambito di una vicenda del tutto dissimile, che si debba tener conto, ai fini del calcolo della volumetria, dei locali interrati, ma non certo sostiene che, ai fini della determinazione del valore di un terreno edificabile allo scopo di determinare la giusta indennità di esproprio si possa tener conto della cubatura concretamente realizzabile prescindendo dai limiti legali di edificabilità.

2.4 – Tanto premesso, ritiene tuttavia la Corte che non possa prescindersi – non essendosi formato il giudicato in merito alle concrete modalità di applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis – dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 348/07, nel frattempo intervenuta, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale norma, commi 1 e 2, attesa l’efficacia di una tale pronuncia dei giudizi, come quello in esame, in cui sia ancora in discussione la determinazione di detta indennità, la quale non potrebbe certamente essere regolata da norme dichiarate incostituzionali.

Torna quindi nuovamente applicabile, per la determinazione dell’indennizzo, il criterio generale del valore venale del bene, già previsto dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, che costituisce l’unico ancora rinvenibile nell’ordinamento, non essendo stato abrogato dal T.U. approvato con D.P.R. n. 327 del 2001, art. 58, in quanto detta norma fa espressamente salvo “quanto previsto dall’art. 57, comma 11, (oltre che dall’art. 57 bis) il quale e- sclude l’applicazione del T.U. relativamente ai progetti per i quali, come è accaduto nel caso in esame, “alla data di entrate in vigore dello stesso decreto sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera, ribadendo che continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data, fra cui, pertanto, quella contenuta nella Legge Generale n. 2359 del 1865, art. 39.

Deve inoltre precisarsi che nella fattispecie non opera nemmeno lo “ius superveniens” costituito dalla L. n. 244 del 2007, art. 2 comma 89, che prevede la riduzione del 25% dell’indennità allorchè l’espropriazione sia finalizzata ad interventi di riforma economico – sociale, prevedendo la norma intertemporale di cui al successivo comma 90 la retroattività della nuova disciplina di determinazione dell’ indennità di esproprio limitatamente ai “procedimenti espropriativi in corso e non anche ai giudizi in corso (Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2009, n. 22756).

La richiesta indennità di esproprio – ed in tal senso va accolto il ricorso – deve pertanto calcolarsi con riferimento al valore pieno dell’area espropriata, secondo la previsione del richiamato della L. n. 2359 del 1865, art. 39.

2.5 – L’impugnata sentenza deve essere quindi cassata in relazione all’aspetto testè evidenziato.

Non essendo necessari ulteriori acquisizioni, in quanto dalla sentenza impugnata emergono gli elementi di fatto necessari per la determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione, ricorrono certamente le condizioni per una decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.. Deve, pertanto, assumersi il dato relativo al valore del terreno, al quale, come già evidenziato, non è applicabile alcuna riduzione o decurtazione ai sensi dell’abrogato della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis. A tale valore, pari ad Euro 155.922,78 (L. 301.908.600), deve aggiungersi la rimanente somma di 62.847,64, relativa al ristoro, già attribuito, del fabbricato e della recinzione muraria.

Deve pertanto ordinarsi il deposito nelle forme di legge del complessivo importo di Euro 218.770,42, a titolo di espropriazione, con gli interessi di legge dal decreto di esproprio fino al versamento, cui deve aggiungersi l’indennità di occupazione, da ricalcolarsi, secondo i criteri indicati nella impugnata decisione, sulla base della indennità di e-spropriazione così come ricalcolata, con gli interessi decorrenti dalla scadenza delle singole annualità, il tutto previa detrazione delle somme già versate.

Il rigetto delle tesi sostenute da entrambe le parti e la riforma della decisione impugnata solo in base allo ius superveniens consigliano l’integrale compensazione delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando interamente fra le parti le spese relative al presente giudizio di legittimità.

Pronunciando sul ricorso incidentale, ridetermina l’indennità di espropriazione in complessivi Euro 218.770,42, ordinandone il deposito nelle forme di legge, detratte le somme già versate, con gli interessi di legge dal decreto di esproprio fino al versamento.

Ordina altresì il versamento della differenza dovuta in relazione all’indennità di occupazione, da ricalcolarsi secondo i criteri indicati nella impugnata decisione, sulla base della indennità di espropriazione così come rideterminata, con gli interessi decorrenti dalla scadenza delle singole annualità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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