Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24943 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.23/10/2017),  n. 24943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24864/2016 proposto da:

D.M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANDREA

BAFILE 5, presso lo studio dell’avvocato CARMINE LOMBARDO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE MASSELLA;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, quale incorporante di UNICREDIT BANCA SPA, in persona

del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNG.

TEVERE A. DA BRESCIA 9-10, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

FIORETTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 724/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 29/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Nella sentenza impugnata si legge che il Tribunale di Verona aveva respinto la domanda di risarcimento del danno proposta da D.M.V. nei confronti di Unicredit Banca s.p.a.; tale domanda era fondata su asseriti comportamenti illeciti della banca che avrebbe: indotto l’attore a stipulare un contratto di mutuo per esigenze familiari nonostante egli avesse chiesto un finanziamento per necessità professionali; aggredito in sede esecutiva un bene immobile altrimenti non pignorabile, in quanto facente parte del fondo patrimoniale istituito da D.M. e dal coniuge; dato corso all’azione esecutiva nonostante l’estinzione della posizione debitoria in ragione di un accordo transattivo.

2. – La Corte di appello di Venezia, in data 29 marzo 2016, respingeva l’impugnazione contro detta pronuncia che era spiegata da D.M.V..

3. – Quest’ultimo ora ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte veneta facendo valere due motivi di impugnazione. Resiste con controricorso Unicredit s.p.a., quale incorporante Unicredit Banca.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 7, con riferimento all’art. 2697 c.c., in ordine all’oggetto delle istanze istruttorie e, altresì, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. La censura investe la decisione del giudice del gravame con cui è stata esclusa la rilevanza delle prove per interrogatorio formale e per testimoni dedotte dall’odierno ricorrente.

1.1. – Il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 2043 c.c., con riferimento all’art. 99 c.p.c., in ordine all’illegittimità del comportamento della banca che aveva taciuto al giudice il pagamento del fideiussore, ottenendo, con ciò, un indebito arricchimento. Il ricorrente rileva come il giudice di appello avesse mancato di considerare che la disciplina in materia di fideiussione rendeva illegittimo il procedimento esecutivo instaurato da Unicredit, dal momento che tale procedimento era volto a soddisfare un rapporto creditorio “già esauritosi totalmente o parzialmente” a seguito del pagamento del garante. Inoltre non poteva condividersi l’assunto della sentenza impugnata per cui la condotta della banca doveva ritenersi lecita solo perchè D.M. non aveva proposto opposizione in sede esecutiva.

2. – Il ricorso è inammissibile.

L’esposizione sommaria dei fatti di causa (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3) deve considerarsi del tutto carente: essa consta, nella sostanza, della semplice riproduzione, in sequenza, delle conclusioni rassegnate dalle parti nelle varie fasi del giudizio e dei dispositivi delle sentenze pronunciate dal Tribunale e dalla Corte di appello; da tali stralci degli atti processuali non è tuttavia possibile avere precisa contezza della controversia. Va osservato, in proposito, che il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena d’inammissibilità del ricorso per cassazione, è funzionale alla completa e regolare instaurazione del contraddittorio ed è soddisfatto laddove il contenuto dell’atto consenta di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti (Cass. 2 agosto 2016, n. 16103; cfr. pure Cass. 3 febbraio 2015, n. 1926, secondo cui il principio di autosufficienza del ricorso impone, tra l’altro, che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa conoscenza della controversia e del suo oggetto). La modalità redazionale adottata dal ricorrente non fornisce, invece, alcun preciso ragguaglio circa la vicenda sostanziale dedotta in lite.

Tale carenza si ripercuote, del resto, sulla stessa intelligibilità e specificità dei motivi.

In particolare, il primo contiene il richiamo a capitoli di prova la cui affermata rilevanza non sarebbe comunque in questa sede apprezzabile (pur nei limiti consentiti al sindacato di legittimità) in assenza di precisi ragguagli sulla vicenda controversa. Oltretutto, tale rilevanza è stata negata dalla Corte di merito sulla scorta di precise evidenze documentali, indicative della tipologia del finanziamento concesso, oltre che della considerazione per cui i capitoli non miravano a dimostrare una “invincibile o ingannatoria imposizione di condizioni contrattuali che non sarebbero state altrimenti accettate”: il giudizio espresso dalla Corte di appello si fonda, quindi, su apprezzamenti (circa il rilievo che possano assumere le risultanze acquisite a fronte delle prove di cui è stata richiesta l’ammissione) che sono devoluti al giudice del merito e risultano non censurabili nella presente sede. Infatti, come è ben noto, spetta al giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di controllarne l’attendibilità e la concludenza (per tutte: Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921).

Il secondo motivo risulta del pari carente di autosufficienza in assenza di una idonea esposizione dei fatti. In particolare, il ricorrente fa questione di un pagamento (che sarebbe stato eseguito da sua figlia, nella qualità di garante): pagamento che, oltre a non potersi inquadrare in una articolata sequenza fattuale (visto che il ricorso non la contiene), non è nemmeno precisato nel suo ammontare. Mancanza, quest’ultima, che, peraltro, impedisce alla censura di superare l’affermazione della sentenza impugnata per cui il titolo posto in esecuzione aveva ad oggetto una posizione debitoria ben più ampia rispetto a quella oggetto della nominata definizione; infatti, in presenza di un pagamento parziale risulta sconfessato quanto l’odierno ricorrente avrebbe sostenuto nel terzo motivo di appello (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata): l’avere cioè la banca portato a termine la procedura esecutiva nonostante l’avvenuta estinzione dell’esposizione debitoria.

3. – Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. – Le spese del giudizio gravano sulla parte soccombente.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro, 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto che sussistono i presupposti perchè parte ricorrente provveda al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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