Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24943 del 06/12/2016

Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 25/11/2016, dep. 06/12/2016), n.24943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 172-2010 proposto da:

COMUNE DI OSTELLATO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo

studio dell’avvocato MARCELLO FURITANO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CECILIA FURITANO, MARCO ZANASI giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA CEREALICOLTORI ITALIANI, COCERIT SOCIETA’ COOPERATIVA in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio

dell’avvocato SIMONA RINALDI GALLICANI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROBERTO MONTAGNANI giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 91/2008 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata il 19/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/11/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZANASI che ha chiesto l’estinzione

(rinuncia);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

p. 1. Il Comune di Ostellato (FE) ha proposto quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 91/X/08 del 10 novembre 2008, con la quale la commissione tributaria regionale Emilia Romagna, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo il diniego da esso opposto all’istanza di rimborso Ici su fabbricato rurale presentata, per gli anni 2002 2004, dalla Cooperativa Cerealicoltori Italiani – Co.Cer.It..

La cooperativa ha depositato controricorso.

p. 2. In data 17 novembre 2016 è stata depositata dal Sindaco del Comune di Ostellato, previa autorizzazione GC n. 128/16, dichiarazione di rinuncia al presente ricorso a spese compensate, con accettazione da parte della Cooperativa Co.Cer.it.

Ne segue l’estinzione del processo ex artt. 390 e 391 c.p.c..

PQM

LA CORTE

– dichiara estinto il processo; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 25 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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