Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24943 del 06/12/2016
Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 25/11/2016, dep. 06/12/2016), n.24943
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 172-2010 proposto da:
COMUNE DI OSTELLATO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo
studio dell’avvocato MARCELLO FURITANO, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati CECILIA FURITANO, MARCO ZANASI giusta
delega a margine;
– ricorrente –
contro
COOPERATIVA CEREALICOLTORI ITALIANI, COCERIT SOCIETA’ COOPERATIVA in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio
dell’avvocato SIMONA RINALDI GALLICANI, rappresentato e difeso
dall’avvocato ROBERTO MONTAGNANI giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 91/2008 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,
depositata il 19/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/11/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;
udito per il ricorrente l’Avvocato ZANASI che ha chiesto l’estinzione
(rinuncia);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
p. 1. Il Comune di Ostellato (FE) ha proposto quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 91/X/08 del 10 novembre 2008, con la quale la commissione tributaria regionale Emilia Romagna, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo il diniego da esso opposto all’istanza di rimborso Ici su fabbricato rurale presentata, per gli anni 2002 2004, dalla Cooperativa Cerealicoltori Italiani – Co.Cer.It..
La cooperativa ha depositato controricorso.
p. 2. In data 17 novembre 2016 è stata depositata dal Sindaco del Comune di Ostellato, previa autorizzazione GC n. 128/16, dichiarazione di rinuncia al presente ricorso a spese compensate, con accettazione da parte della Cooperativa Co.Cer.it.
Ne segue l’estinzione del processo ex artt. 390 e 391 c.p.c..
PQM
LA CORTE
– dichiara estinto il processo; spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 25 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016