Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24943 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24943 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 6913-2007 proposto da:
GIANOLI RENZO in proprio, elettivamente domiciliato in
ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIANOLI RENZO con studio in SONDRIO VIA C. ALESSI 16
(avviso postale);
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 06/11/2013

- controricorrente

avverso la sentenza n. 146/2005 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 02/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/09/2013 dal Consigliere Dott. FRANCESCO

udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

TERRUSI;

6913-07

Svolgimento del processo
L’avv. Renzo Gianoli ha proposto ricorso per cassazione
contro la sentenza della commissione tributaria regionale
della Lombardia, depositata il 2 gennaio 2006, non
notificata, di conferma, salva una marginale rettifica

dovuta a un errore di calcolo, di un avviso di
liquidazione dell’Invim, delle imposte catastali e delle
sanzioni, emesso dall’agenzia delle entrate di Sondrio in
attuazione di un anteriore giudicato (di cui alla sentenza
della medesima commissione tributaria regionale in data 26
gennaio 2000).
In origine la controversia aveva avuto a oggetto le
maggiori imposte asseritamente dovute dagli eredi per la
successione in morte di Mario Gianoli.
Il contribuente, per quanto ancora unicamente rileva,
aveva eccepito che l’atto, conseguente al giudicato su
quella controversia, era stato inficiato da un errore
nello scomputo della quota parte della frazione d’imposta
già pagata durante il giudizio; e che comunque aveva
ricalcolato l’imposta in contrasto col giudicato, giacché
il valore degli immobili caduti in successione era stato a
suo tempo ritenuto congruo.
La commissione tributaria regionale ha invece osservato
che l’avviso di liquidazione era da ritenere corretto,
stante che la citata anteriore sentenza aveva sì
confermato i valori iniziali degli immobili dichiarati dal contribuente e dai coeredi – (oltre che il valore

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d’avviamento di due aziende), ma aveva nel contempo
mantenuto fermi i valori finali così come rettificati
dall’ufficio.
Ha aggiunto che, nel calcolo delle afferenti imposte,
l’ufficio aveva tenuto conto dell’esatto importo versato
dai coeredi in pendenza dell’anteriore giudizio,

correttamente ripartendolo in proporzione alle quote di
ciascuno; e che aveva commesso un errore materiale peraltro riconosciuto e quindi soltanto da rettificare circa l’importo da scomputare in beneficio del ricorrente.
Per la cassazione della sentenza, l’avv. Gianoli ha
prospettato cinque motivi.
L’agenzia delle entrate ha replicato con controricorso.
Motivi della decisione
Col primo mezzo il

ricorrente deduce la

contraddittorietà della motivazione dell’impugnata
sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
Le imputa di aver ritenuto legittima la liquidazione
dell’Invim nonostante l’anteriore giudicato avesse al
riguardo dichiarato la nullità dell’avviso di rettifica e
di liquidazione; e di non essersi pronunciata sul fatto
che, ove anche quel giudicato avesse mantenuto fermi i
valori finali degli immobili, l’Invim avrebbe dovuto
essere rideterminata sul solo incremento derivante dalla
rettifica di quei valori, peraltro unicamente incidenti
sulle quote di spettanza di altro coerede (Mario Gianoli).
Il primo motivo è inammissibile perché difetta di
autosufficienza, non essendo riportato l’esatto contenuto

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e dell’avviso di liquidazione, e della sentenza richiamata
a confutazione della diversa tesi della commissione
tributaria regionale. La quale ha implicitamente accertato
che l’atto aveva provveduto a riliquidare l’Invim in
coerenza con quanto risultante dalla rettifica
confermata dall’anteriore giudizio – dei valori finali

dichiarati dal contribuente.
Donde in definitiva il motivo presuppone accertamenti di
fatto distonici rispetto a quanto dalla sentenza
emergente, accertamenti che – come noto – sono alla corte
preclusi.
– Il secondo, il terzo e il quarto motivo possono
essere esaminati congiuntamente.
In particolare il ricorrente denunzia: col secondo motivo,
la violazione e la falsa applicazione degli artt. 57 e 58
del d. lgs. n. 546 del 1992; col terzo motivo, la
violazione e la falsa applicazione dell’art. 56 del d.
lgs. n. 546 del 1992; col quarto motivo, la violazione e
la falsa applicazione dell’art. 54 del d. lgs. n. 546 del
1992.
La tesi complessivamente enunciata è che la commissione
tributaria regionale, nell’esprimere il sopra detto
convincimento, avrebbe fondato la decisione su una nuova
eccezione, non rilevabile d’ufficio, per la prima volta
introdotta in appello dall’agenzia delle entrate,
tardivamente costituitasi, giusta memoria in data 2
dicembre 2005.

3

SEN I D S. R.F.IGISTIlt kW*.
AI SENS; DL 4t
N. 131 TA”, ALL., i.,
MATERIA TRIPVTAMA
In logica continuità con detta tesi, il ricorrente, col
quinto motivo, denunzia la violazione e la falsa
applicazione dell’art. 24, 3 ° co., del d. lgs. n. 546 del
1992 per non avere la commissione regionale rinviato la
trattazione al fine di consentire il deposito di una

III. – I mentovati motivi sono infondati.
Risultano infatti basati sull’erroneo assunto che la
commissione tributaria regionale abbia deciso la
controversia accogliendo un’ eccezione non rilevabile
d’ufficio.
In verità, come con evidenza traesi dalla sopra riportata
sintesi, la commissione regionale – a fronte della diversa
tesi del ricorrente – ha semplicemente constatato che
l’avviso di liquidazione era stata formato in coerenza con
l’anteriore giudicato. E in tal senso ha apprezzato i
fatti costituitivi della pretesa così come azionata

DEPOSITATO IN CAKCELLER1A

dall’amministrazione.

IL

1 EY., 2013

IV. – Consegue il rigetto del ricorso.
NA

Spese alla soccombenza.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle
spese processuali, che liquida in euro 1.100,00 oltre le
spese prenotate a debito.

il Funzion

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta

rudiziark»

memoria di replica sulla ridetta nuova eccezione.

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