Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24942 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.23/10/2017),  n. 24942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23743/2016 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dagli avvocati CRISTINA BIANCHI e ANGELICA GHEZZI;

– ricorrente –

contro

ITALFONDIARIO S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2713/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con citazione notificata in data 5 gennaio 2000, F.M. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, quale fideiubente di Metalli Italiana di B.M. e C. s.n.c., per l’importo di Lire 550.000.000 a favore di Intesa Gestione Crediti s.p.a.: il credito azionato era costituito dallo scoperto di un conto corrente intestato alla debitrice principale.

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la banca chiedeva il rigetto dell’opposizione.

Il Tribunale di Milano accoglieva l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto.

2. – Proponeva impugnazione Intesa Gestione Crediti e, nella resistenza di F.M., la Corte di Appello di Milano accoglieva il gravame e condannava l’appellata a corrispondere all’appellante la somma di Euro 278.335,08

3. La pronuncia era cassata da questa Corte con sentenza n. 2317 del 2014, con la quale era sottolineato come, da un lato, nel giudizio a cognizione piena la banca fosse tenuta a produrre gli estratti conto fin dall’apertura del conto corrente e come, dall’altro, la produzione degli estratti conto limitata ad un periodo di tempo individuato unilateralmente dall’istituto di credito risultasse assolutamente inidonea a soddisfare l’onere probatorio posto a carico di quest’ultimo. Rilevava, in particolare, la Corte, che la produzione parziale di estratti conto, ancorchè analitici, non permettesse di conoscere le vicende del conto stesso e che nella specie era pacifico che la banca si fosse limitata a depositare copia dei nominati documenti a partire dal 1989, mentre il rapporto si era costituito nel 1986.

4. – La Corte di appello di Milano, in sede di rinvio, operato l’azzeramento del saldo iniziale alla data del primo degli estratti conto prodotti in giudizio, condannava F.M. al pagamento della somma di Euro 273.941,75.

5. – Contro tale pronuncia la nominata F. ha proposto un ricorso per cassazione basato su due motivi. Italfondiario s.p.a., quale procuratrice di Castello Finance s.r.l. e di Intesa Sanpaolo, rispettivamente cessionaria e cedente del credito per cui è causa – secondo quanto indicato nella sentenza impugnata – non ha svolto attività processuale nella presente sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 384 c.p.c.. Sostiene la ricorrente che il principio di diritto enunciato nella sentenza n. 2317/2014 precludesse la ricostruzione del conto, per come operata dal giudice del rinvio attraverso l’assunzione di un saldo iniziale pari a zero. Rileva l’istante che la Corte del rinvio aveva supposto che nel triennio 1986-1988 non vi sarebbe stata alcuna partita di dare in favore della società correntista e che ciò, tuttavia, non era affatto dimostrato.

Il motivo è infondato.

La soluzione della Corte di merito si basa sul rilievo per cui non era dimostrato, e nemmeno dedotto, che l’andamento del conto corrente relativamente ai primi tre anni (per i quali non erano stati prodotti gli estratti conto) “avesse registrato un esito positivo per la società”: e cioè – deve intendersi – che il saldo delle operazioni poste in essere in tale periodo fosse attivo per il correntista. Mette conto di osservare, al riguardo, che nemmeno nel ricorso per cassazione l’istante asserisce che in concreto, nell’arco del triennio, si fosse delineato un tale risultato e tantomeno fornisce, nel rispetto del principio di autosufficienza, indicazioni che possano supportare una tale, inespressa, conclusione.

Ciò posto, la mancata produzione degli estratti conto per un dato periodo, in cui pure ha avuto esecuzione il contratto di conto corrente, non implica che la domanda azionata dalla banca vada senz’altro respinta, come pare ritenere la ricorrente. In assenza di un saldo positivo, infatti, risulta senz’altro spendibile la soluzione dell’azzeramento del saldo (e cioè della totale elisione dell’esposizione debitoria che la banca assuma essere maturata dal correntista nei propri confronti nel periodo non documentato dagli estratti conto). Tale modalità operativa di ricostruzione del conto appare coerente con il principio di diritto cui doveva conformarsi il giudice del rinvio: principio secondo il quale la banca ha l’onere di produrre gli estratti conto afferenti le movimentazioni che hanno avuto luogo nel corso dell’intero rapporto. Se infatti, in base a quanto affermato nella sentenza n. 2317/2014, solo una completa documentazione delle dette movimentazioni consente di dar ragione della pretesa azionata, ciò non significa che in presenza di una produzione solo parziale degli estratti conto detta pretesa non possa accertarsi, e dirsi se del caso fondata, con specifico riguardo al periodo per cui consti detta documentazione. In tale prospettiva appare legittimo ricostruire il saldo procedendo all’azzeramento del saldo, a debito del cliente, che sia maturato per il periodo anteriore a quello cui si riferiscano le registrazioni degli estratti conto acquisiti al giudizio (dal momento che quel saldo – che potrebbe essere stato alimentato da una non consentita capitalizzazione, come evidenziato nella nominata sentenza di questa Corte – non potrà considerarsi provato).

In definitiva, l’assenza degli estratti conto per il periodo iniziale del rapporto non era astrattamente preclusiva di un’indagine contabile per il periodo successivo, potendo questa attestarsi sulla base di riferimento più sfavorevole per il creditore istante, quale l’inesistenza di un saldo debitore alla data dell’estratto conto iniziale (così Cass. 26 gennaio 2011, n. 1842 cit., in motivazione).

2. – Col secondo motivo è denunciata la violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., comma 2. Viene censurata l’affermazione della Corte di appello secondo cui la ricorrente “aveva l’obbligo di contestare una relazione tecnica”: si deduce, infatti, che il principio di non contestazione opera con riferimenti ai fatti, e non alle valutazioni tecniche o ai rendiconti.

Il motivo è inammissibile.

Esso investe l’affermazione della Corte di merito secondo cui l’odierna ricorrente nulla aveva replicato quanto agli importi in cui Italfondiario, una volta operato l’azzeramento del saldo iniziale, aveva rideterminato il proprio credito (avendo riguardo alle diverse ipotesi della capitalizzazione annuale e dell’assenza di capitalizzazione).

Ora, a monte del rilievo in sè affatto scontato – per cui il giudice del merito può trarre argomenti di prova dalla condotta processuale della parte, giusta l’art. 116 c.p.c., comma 2, va evidenziato che la censura non chiarisce, nei suoi precisi termini, il contenuto dell’allegazione formulata dalla banca, facendo la ricorrente generico riferimento a una “relazione tecnica”, di cui la sentenza non parla e che si ignora come sia stata concepita e redatta. In tal modo, la doglianza appare priva della necessaria specificità, non consentendo alla Corte di avere precisa contezza della questione fatta valere con il motivo di ricorso.

3. – Il ricorso è dunque respinto.

4. – Nulla per le spese, non essendosi l’intimata difesa nel giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto che sussistono i presupposti perchè parte ricorrente provveda al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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