Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24942 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep. 06/12/2016), n.24942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11990-2011 proposto da:

C.A.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI

GRACCHI 91, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO BRASCA,

rappresentata e difesa dall’avvocato LORETA DI MARCO giusta delega

in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO CONTROLLI DI CASERTA, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 397/2010 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata l’08/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per la ricorrente l’Avvocato MARINACCI per delega dell’Avvocato

DI MARCO che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato ROCCHITTA che insiste nel rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

C.A.G. propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 397 dell’8 novembre 2010, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania ha ritenuto legittimo, a conferma della prima decisione, l’avviso di liquidazione notificatole dall’agenzia delle entrate per imposta di registro, ipotecaria e catastale sulla sentenza n. 663/07 del tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere; sentenza parziale con la quale era stata disposta la riduzione di quota di legittima, la rideterminazione delle quote ereditarie e la rimessione sul ruolo per l’assegnazione, mediante sorteggio, delle quote spettanti a coeredi diverse da essa ricorrente.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione in oggetto in quanto sufficientemente motivato; e correttamente riferito al valore dell’intero compendio ereditario oggetto di azione di divisione. Fatto salvo il diritto di regresso della ricorrente nei confronti delle altre parti processuali coobbligate in solido.

L’agenzia delle entrate si è costituita nel presente giudizio al solo fine della discussione in udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Con il primo motivo di ricorso la C. deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omessa o carente motivazione su un punto decisivo della controversia, costituito dalla insufficiente motivazione dell’avviso di liquidazione (L. n. 212 del 2000, art. 7), in quanto privo dell’indicazione della base imponibile e delle aliquote applicate.

Questo motivo di ricorso è infondato.

In base alla previsione generale di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7 l’atto dell’amministrazione finanziaria deve essere motivato alla stregua dei provvedimenti amministrativi, L. n. 241 del 1990, ex art. 3 indicando “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell’amministrazione”.

L’art. 52 cit., comma 2 (introdotto dal D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 4) stabilisce anch’esso – a pena di nullità – che l’atto debba indicare “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato”; aggiungendosi che se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Ciò premesso, si ritiene che la decisione resa sul punto dalla sentenza della CTR impugnata – che viene censurata esclusivamente sotto il profilo della carente motivazione, non anche sotto quello della violazione o falsa applicazione delle norme disciplinanti i requisiti di motivazione dell’atto impositivo – abbia dato compiutamente conto della peculiarità della fattispecie; rappresentata dal fatto che l’imposizione aveva qui ad oggetto non un accertamento di maggior valore da parte dell’ufficio, bensì la liquidazione dell’imposta dovuta sul valore predeterminato di una controversia giudiziale avente ad oggetto un compendio ereditario. Controversia giudiziale parzialmente definita (artt. 37 ed 8 tariffa D.P.R. n. 131 del 1986) con sentenza emanata all’esito di un procedimento ben noto alla contribuente, che vi aveva dato impulso con la sua domanda di riduzione, ed alla quale ella aveva partecipato per l’intero suo corso.

Si trattava dunque, nella specificità del caso, di un avviso di liquidazione sufficientemente motivato nel richiamo inequivoco alla sentenza in oggetto; all’applicazione di imposta proporzionale (con aliquota evincibile dalla legge) sul trasferimento di terreni ed altri cespiti; al valore di tali beni come risultante dalla sentenza stessa. Tutto ciò poneva la contribuente in condizione di individuare gli elementi essenziali della pretesa tributaria dedotta nell’avviso di liquidazione e, conseguentemente, di apprestare – come è avvenuto – idonea opposizione ad essa.

Il convincimento così reso, e sufficientemente argomentato, del giudice di appello non appare, dunque, censurabile sul piano logico-giuridico.

p. 2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce omessa o carente motivazione su un punto decisivo della controversia, costituito dall’applicazione dell’aliquota alla corretta base imponibile; per non avere la commissione tributaria regionale considerato che si trattava, nella specie, di sentenza parziale avente ad oggetto non la divisione ereditaria ma la domanda di riduzione da lei proposta rispetto alla quota di altra coerede; tanto che la causa era stata rimessa sul ruolo per l’assegnazione, mediante sorteggio, di quote alle quali essa ricorrente era indifferente.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione o falsa applicazione degli artt. 37 e 57, nonchè 8 Tariffa, D.P.R. n. 131 del 1986; dovendosi qui applicare l’imposta di registro sul valore non dell’intero compendio ereditario (Euro 683.825,72), ma della sola quota oggetto di riduzione a suo favore (Euro 136.998,42); e, inoltre, mediante applicazione dell’aliquota di cui all’art. 8, lett. c Tariffa (1%, trattandosi di sentenza parziale di mero accertamento, e non ad effetto traslativo).

Questi due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria, non possono trovare accoglimento.

In primo luogo, essi difettano del requisito di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., n. 6), poichè si incentrano sull’erronea imposizione (per imposta di registro, nonchè ipotecaria e catastale sui trasferimenti immobiliari e le relative trascrizioni) di una sentenza (tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere n. 663/07), il cui testo integrale – indispensabile, in base allo stesso tenore delle censure, al fine di valutarne a fini tributari la natura e gli effetti – non viene riportato in ricorso. Nè in quest’ultimo si specifica in quale momento e sede processuale tale sentenza sia stata prodotta nel corso del contenzioso tributario, e nemmeno in quale sede, all’interno del fascicolo di parte, essa sia attingibile da questa corte con i caratteri di immediatezza e concentrazione che sono dovuti in ragione della natura e della struttura del giudizio di legittimità.

La ricorrente si limita a riportare “stralci” dei propri scritti difensivi depositati nei precedenti gradi di giudizio, a loro volta riportanti “stralci” del dispositivo di tale sentenza; ma quest’ultima non viene riportata, nè richiamata nel senso appena indicato, nella sua necessaria interezza, così come risultante dalla interdipendenza tra parte dispositiva e parte motiva. Nemmeno, ad essa si fa riferimento tra gli atti depositati in allegato al presente ricorso.

Il requisito di cui si constata la mancanza ha portata generale (tra le molte: Cass. S.U. n. 7161 del 25/03/2010; S.U. n. 28547/2008; Cass n.124 del 04/01/2013; Cass. n. 7455 del 25/03/2013) e vale anche, in quanto tale, in materia tributaria. Si è a quest’ultimo proposito affermato che: “in tema di contenzioso tributario, il ricorrente, pur non essendo tenuto a produrre nuovamente i documenti, in ragione dell’indisponibilità del fascicolo di parte che resta acquisito, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, comma 2, al fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria, di cui è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369 c.p.c., comma 3, deve rispettare, a pena d’inammissibilità del ricorso, il diverso onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito” (Cass. n. 23575 del 18/11/2015).

Ora, nel caso in esame la lacuna impedisce, in particolare, di vagliare la fondatezza della tesi secondo cui si tratterebbe nella specie, ai fini dell’imposizione di registro, di una sentenza avente esclusivamente ad oggetto la domanda di riduzione di legittima (autonoma e personale) proposta dalla ricorrente nei confronti di altra coerede; non già, come invece risultante dall’avviso di liquidazione e dalla stessa sentenza impugnata, di una sentenza che, operata la riduzione, ha poi dato ingresso alla divisione della comunione ereditaria sulla base delle quote rinvenienti dalla riduzione medesima.

Evenienza, quest’ultima, che la stessa ricorrente – peraltro – accredita, là dove richiama la natura parziale della sentenza in oggetto (di per sè non ostati all’imposizione, D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 37), e la circostanza che essa abbia disposto, da un lato, l’assegnazione di una quota a lei medesima e, dall’altro, la prosecuzione del giudizio per l’assegnazione, mediante sorteggio, delle quote spettanti alle altre due parti condividenti.

Sotto quest’ultimo profilo, le censure in esame sono dunque inammissibili anche per un’altra ragione; costituita dalla mancata focalizzazione della vera ratio decidendi contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui – vertendosi appunto di pronuncia di divisione avente effetto anche nei confronti di C.A.G. correttamente l’avviso di liquidazione ha stabilito la base imponibile nell’intero valore del compendio ereditario dedotto in lite, e fermo restando il diritto di regresso della C. per le quote di imposta a carico delle altre parti co-obbligate al pagamento del tributo D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 57.

Ratio decidendi che – da un lato – non trova valido e specifico contrasto nelle censure in oggetto, e che – dall’altro – si pone comunque in linea con l’orientamento di legittimità in materia, secondo cui: “qualora lo scioglimento della comunione ereditaria avvenga per sentenza, e non per negozio, l’imposta di registro, quale costo per la fruizione del servizio pubblico dell’amministrazione della giustizia, è a carico di tutte le parti del giudizio di divisione, sicchè il condividente, assegnatario del compendio, che abbia pagato l’intera imposta ha diritto di regresso nei confronti degli altri condividenti, debitori solidali verso il fisco” (Cass. ord. n. 3532 del 14/02/2014).

Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.000,00 per compenso professionale; oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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