Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24942 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 06/11/2020), n.24942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 95-2019 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CRISTINA CHERCHI;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di SASSARI, QUESTURA di SASSARI;

– intimate –

avverso il decreto n. 206/2018 del GIUDICE DI PACE di SASSARI,

depositato il 16/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FIDANZIA

ANDREA.

 

Fatto

RILEVATO

– che il Giudice di Pace di Sassari ha rigettato il ricorso avverso il decreto di espulsione in data 22/1/2018 del cittadino moldavo C.A., che ricorre per cassazione, deducendo, con tre motivi;

– che l’intimato non hanno svolto difese;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 213, e art. 13 bis, in riferimento alla mancata sottoscrizione del provvedimento espulsivo da parte del Prefetto;

2. che il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c;

che, in particolare, premesso che secondo quanto riporta il ricorrente, il decreto è stato sottoscritto dal Vice Prefetto in forza di specifica delega, va rilevato che in base al consolidato orientamento di questa Corte (cfr. ord. n. 1042 del 2017; n. 25271 del 2010): “E’ legittimo il provvedimento di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato emesso dal vice prefetto aggiunto a ciò delegato dal vice prefetto vicario, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato”;

che il GdP ha deciso tale questione in conformità di tale indirizzo ed il ricorrente non offre motivi per discostarsene;

3. che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, per la mancata di traduzione del provvedimento nella sua lingua;

4. che anche questo motivo è inammissibile;

che, premesso che secondo condivisa giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2953 del 2019) l’omessa traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall’interessato, o in quella c.d. veicolare, ai sensi dell’art. 13, comma 7, comporta la nullità del provvedimento espulsivo, salvo che lo straniero conosca la lingua italiana o altra lingua nella quale il decreto è stato tradotto circostanza accertabile anche in via presuntiva e costituente accertamento di fatto censurabile nei ristretti limiti dell’attuale disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nel caso di specie, l’affermazione contenuta nel decreto impugnato secondo cui lo stesso ricorrente aveva dichiarato di aver indicato l’italiano come lingua preferita, risulta negata mediante un inammissibile generico rinvio agli atti;

5. che, infine, anche il terzo motivo – con il quale si deduce la violazione del TUI, art. 13, comma 134, e artt. 13 bis e 14, per avere il GdP omesso di esaminare le censure di cui ai motivi “3-4-5” della sua opposizione – è inammissibile per genericità, non essendo stati riportati i motivi asseritamente non esaminati in seno al ricorso e per di più si imputano errori circa i fatti presi in esame nel provvedimento espulsivo, che non è neppure trascritto, così non consentendo a questa Corte di comprenderne il testo;

6. che non va provveduto sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

 

 

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