Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24942 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24942 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 2697-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
2460

ZANI MAURIZIO;
– intimato –

Nonché da:
ZANI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
TIGRE’ 37, presso lo studio dell’avvocato CAFFARELLI

Data pubblicazione: 06/11/2013

i FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato VINCENZI ANTONIO giusta delega a margine;
– controri corrente incidentale contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

avverso la sentenza n. 75/2007 della COMM.TRIB.REG. di
BOLOGNA, depositata 1’11/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/09/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto
ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso
incidentale condizionato.

– intimato –

R.G. 2697/2009
Fatto
La Commissione tributaria regionale del!’ Emilia, con sentenza n. 75/11/07, depositata il
11.12.2007, respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della
Commissione tributaria provinciale di Ravenna n. 257/04/2005, che annullava le sanzioni, nei
confronti di Zani Maurizio, affittuario del podere “Granarolo”, sito in Faenza, ai sensi dell’art. 31.
73/2002, essendo stata accertata, da parte degli ispettori di vigilanza dell’Inps, a seguito di

registrato nel libro matricola.
Rilevava la CTR che nella fattispecie trattavsi di distacco di operai agricoli da parte del proprietario
del fondo a favore dell’affittuario.
Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo i seguenti motivi:
a) insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia in
relazione all’art. 360, n. cinque c.p.c., avendo ritenuto il giudice di appello la regolarità
dell’assunzione dei lavoratori, deducendo come gli stessi fossero distaccati presso la ditta affittuaria
Zani Maurizio, risultando iscritti nel libro matricola della ditta proprietaria Zani Pietro, senza
considerare che la ditta affittuaria ha regolarizzato in un momento successivo all’accesso degli
ispettori Inps i lavoratori in questione, non considerando che i quattro lavoratori erano stati trovati
sprovvisti della lettera di assunzione al momento dell’accesso e che il contribuente non aveva
allegato alcun elemento concreto idoneo a comprovare l’effettivo distacco dei lavoratori presso
l’azienda affittuaria, chiedendo la decisione della causa nel merito, ex art. 384 c.p.c., con la
conferma dell’avviso di irrogazione sanzioni impugnato.
La società intimata si è costituita con controricorso, formulando anche ricorso incidentale
condizionato e presentando memoria.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 18.9. 2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
La fattispecie del comando o distacco del dipendente privato, è configurabile nel particolare atto
organizzativo dell’impresa che determina una mera modifica, con carattere non definitivo, delle
modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, che viene a svolgersi presso un terzo con
interesse del datore di lavoro a che la prestazione sia resa anche a favore del terzo.
La ricorrente rileva la contraddittorietà della motivazione asserendo che i giudici di appello
avrebbero erroneamente accertato che i quattro lavoratori regolarmente occupati presso la ditta
1

ispezione compiuta il 28.8.2002, la presenza di quattro lavoratori irregolarmente occupati e non

Zani Maurizio sarebbero stati distaccati dal padre del ricorrente, Zani Pietro titolare anch’egli di
azienda agricola, mentre erano stati assunti dalla parte resistente, in epoca successiva all’ispezione
inps.
Va, al riguardo, rilevato che la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all’assunzione del
lavoratore e l’effettivo beneficiano della prestazione (c.d. distacco o comando) è consentita soltanto
a condizione che essa realizzi, per tutta la sua durata, uno specifico interesse imprenditoriale tale da
consentirne la qualificazione come atto organizzativo dell’impresa che la dispone, così
conseguente temporaneità del distacco, coincidente con la durata dell’interesse del datore di lavoro
allo svolgimento della prestazione del proprio dipendente a favore di un terzo. Il relativo
accertamento è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da
motivazione adeguata e immune da vizi. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7517 del 15/05/2012)
Nel caso di specie la CTR ha accertato, sulla base della documentazione prodotta, che tali lavoratori
erano iscritti nel libro matricola dell’imprenditore agricolo proprietario del fondo Zani Pietro, a
nulla rilevando la successiva regolarizzazione presso l’azienda affittuaria Zani Maurizio,
osservando come ” da tale circostanza si desume agevolmente – come sostenuto da parte ricorrente
nel primo gravami – che la presenza sul fondo agricolo in affitto di operai agricoli assunto dal
proprietario fosse ammissibile essendo interesse non secondario del proprietario (interessato a
conseguire concretamente il canone pattuito) la positiva conclusione della raccolta (e sul finire del
periodo di maturazione) di frutti deperibili da parte dell’azienda affittuaria”.
Trattasi di motivazione coerente e logica che giustifica il distacco temporaneo dei lavoratori,
accertato dal giudice di appello.
Il ricorso incidentale condizionato rimane assorbito.
In conclusione, si ritiene che il ricorso principale vada rigettato, assorbito l’incidentale
condizionato, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità, stante la peculiarità della
questione

DEPQ,S1 TO IN CANCELLERIA

PQM
Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale.
Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 18.9.2013

IL

NOV. 2013

determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e la

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