Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24941 del 23/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 12/06/2017, dep.23/10/2017), n. 24941
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11961/2015 proposto da:
F.M. (parte ricorrente);
– ricorrente –
contro
PROCURATORE REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE TORINO, PROCURATORE GENERALE
PRESSO LA CORTE D’APPELLO TORINO, G.A.;
– intimati –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositato il
24/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO
LAMORGESE.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che F.M. ha presentato ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Torino, in data 30 dicembre 2014, che aveva rigettato il suo reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare che aveva autorizzato il proprio amministratore di sostegno, avv. G.A., ad effettuare pagamenti vari;
ritenuto che il ricorso non è stato notificato all’avv. G., il quale non si è costituito e che, inoltre, è stato proposto dalla F. personalmente, senza essere sottoscritto da avvocato iscritto nell’apposito albo e munito di procura speciale (art. 365 c.p.c.).
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017