Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24941 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep. 06/12/2016), n.24941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5754-2011 proposto da:

B.C., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ESTE in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 95/2010 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 16/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per i ricorrenti l’Avvocato PAVARIN che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta al

controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Z.R. ed altri esponenti della famiglia B.- R. propongono due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 95/05/10 del 16 dicembre 2010 con la quale la commissione tributaria regionale del Veneto ha ritenuto legittimi salvo il minor valore attribuito, rispetto all’accertato, ad un terreno – l’avviso di rettifica e liquidazione, nonchè l’avviso di liquidazione di imposta di registro suppletiva a loro notificati dall’agenzia delle entrate con riguardo al rogito 23 giugno 2005 con cui essi avevano proceduto alla divisione dei beni immobili rinvenienti dalle successioni di B.A. e di Bo.An..

In particolare, la commissione tributaria regionale ha ritenuto: – fondata l’imposizione dell’atto alla stregua non già di una divisione, ma di una permuta, posto che i beni rispettivamente assegnati provenivano da titoli diversi, e facevano parte di due masse ereditarie distinte; – congruo il valore attribuito al terreno caduto in successione, così come stabilito dal primo giudice in esito a consulenza tecnica d’ufficio.

Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate, la quale ha anche proposto un motivo di ricorso incidentale sul valore del terreno. La Zanin ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1.1 Con il primo motivo di ricorso principale si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 1111 c.c. e segg. e art. 1552 c.c.; per avere la commissione tributaria regionale attribuito natura di permuta all’atto divisionale in oggetto, nonostante che ad ogni comproprietario fosse stata assegnata una quota corrispondente a quella di diritto, e senza compensazione di eccedenze.

Con il secondo motivo di ricorso principale si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – insufficiente ed incongrua motivazione su un fatto decisivo per il giudizio. Per avere la commissione tributaria regionale affermato che essi ricorrenti avrebbero, negli atti di causa, evidenziato l’esecuzione di conguagli in compensazione delle diverse quote attribuite; circostanza, quest’ultima, non vera, e mai sostenuta nemmeno dall’amministrazione finanziaria.

p. 1.2 Questi due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria, sono infondati.

Va infatti considerata la non pertinenza alla fattispecie del principio (v. Cass. 20645/05) secondo cui lo scioglimento della comunione ha natura dichiarativa, posto che con esso i condividenti si limitano a trasformare il loro diritto sulla quota ideale nel diritto su un bene determinato; senza che, con ciò, intervenga tra loro un atto di cessione.

Tale principio presuppone infatti che la divisione abbia riguardo ad un’unica massa e, con ciò, beni provenienti da un medesimo titolo.

La peculiarità del caso di specie è invece nel senso della sussistenza di plurime masse, e nell’acquisizione dei rispettivi diritti di comproprietà indivisa sulla base di plurimi titoli; ciò in ragione del fatto che la divisione in oggetto ha riguardato beni rientranti in due distinte successioni mortis causa, apertesi in momenti diversi in capo, rispettivamente, agli eredi di B.A. e di Bo.An..

Va dunque fatta qui applicazione di un opposto orientamento, secondo cui (Cass.13009/07; SSUU 2224/61; Cass. 2173/63): – la pluralità dei titoli di acquisto ingenera plurime comunioni, con la conseguenza che ciascun compartecipe non vanta sulla totalità dei beni un diritto corrispondente alla somma delle singole frazioni che gli derivano da ciascun titolo, ma tanti diritti, ciascuno per la quota corrispondente ad ogni titolo e relativo ai beni con lo stesso acquistati; – attribuendo ad un condividente, su una sola massa, la somma delle quote vantate su masse diverse, gli si assegnano beni eccedenti la sua frazione di diritto su quella massa, escludendolo al contempo dalle altre (e reciprocamente si opera nei confronti degli altri condividenti); – in conseguenza di ciò, l’atto di divisione di più masse ha solo apparentemente natura di accertamento o dichiarativa, costituendo in realtà un negozio ad effetto traslativo che può essere qualificato in termini sia di permuta (in caso di assegnazione ad un condividente, su una sola massa, di beni di valore corrispondente alla somma dei diritti a lui pro quota spettanti su ciascuna delle altre masse), sia di compravendita (in caso di plusvalenza quantitativa, cioè di assegnazione ad un condividente di una quota di fatto eccedente quella di diritto); – in definitiva, nell’ipotesi di scioglimento di più comunioni ingenerate da più titoli, si realizza non già un atto meramente dichiarativo ad effetto retroattivo, bensì un negozio traslativo di diritti; e ciò anche nel caso in cui non si proceda a compensi o conguagli, per avere ciascun condividente ottenuto una quota di fatto esattamente pari alla quota di diritto spettantegli.

Sulla base di tali principi – applicabili anche in tema di imposizione di registro e di relativa individuazione della voce tariffaria di riferimento – corretta deve dunque ritenersi la sentenza qui impugnata, la quale ha nella specie individuato, proprio in considerazione della pluralità delle masse e dei relativi titoli di provenienza, un negozio traslativo corrispondente alla permuta.

Nè la pluralità di masse veniva meno, nel caso di specie, per effetto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34, u.c.; essendo pacifico (v. ric., pag. 3) che le due comunioni non hanno riguardato – entrambe – gli stessi soggetti.

p. 2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’agenzia delle entrate deduce insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso del giudizio, costituito dal maggior valore che doveva essere attribuito al terreno oggetto del rogito divisionale. Aspetto, quest’ultimo, sul quale la commissione tributaria regionale si era limitata ad acriticamente recepire la consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado, senza farsi carico delle censure mosse da essa agenzia in appello. Nemmeno questa doglianza può trovare accoglimento. La commissione tributaria regionale, dopo aver definito “corposa e minuziosa” la consulenza tecnica d’ufficio disposta dal primo giudice, ne ha poi riportato un ampio stralcio; ritenuto di piena condivisibilità, e di per sè in grado di dare conto delle contrapposte argomentazioni dell’agenzia delle entrate (segnatamente per quanto concerne l’applicazione, nella fattispecie concreta, del metodo comparativo sintetico, contemperato con un metodo di computo schematizzato specificamente relativo alla valutazione delle aree edificabili). A fronte della convergenza di tali metodi di valutazione (comunque comportanti l’incremento del valore dichiarato dai contribuenti), dovevano ritenersi insufficienti e generici “i termini di paragone proposti dall’ufficio circa i recenti prezzi di mercato”. Orbene, ferma restando la congruità della motivazione offerta sul punto dal giudice regionale, si osserva come nessuna delle contestazioni mosse dall’agenzia delle entrate fosse in grado di inficiare il ragionamento svolto dal consulente tecnico, così come recepito nella sentenza censurata. Si tratta, anzi, di contestazioni palesemente volte a suscitare una diversa considerazione di elementi meramente fattuali ed estimativi; per lo più implicanti una nuova ed alternativa comparazione con altri terreni siti nello stesso Comune e, inoltre, relativi ad uno solo dei due criteri valutativi adottati dalla commissione tributaria regionale in sede di recepimento della consulenza tecnica d’ufficio. Sicchè la stessa censura non mira che ad inammissibilmente suscitare nella presente sede di legittimità, attraverso la deduzione di un vizio motivazionale, una nuova disamina di elementi riservati al giudice di merito, perchè prettamente fattuali e valutativi.

Ne segue il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale; con compensazione delle spese.

PQM

LA CORTE

– rigetta il ricorso principale;

– rigetta il ricorso incidentale;

– compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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