Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24940 del 06/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 06/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 06/11/2020), n.24940
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24157-2018 proposto da:
O.C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso all’avvocato ENNIO CERIO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto n. R.G. 40/2018 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,
depositato il 26/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FIDANZIA
ANDREA.
Fatto
RILEVATO
– che viene proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Campobasso del 26 giugno, il quale ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
– che il Ministero intimato si è costituito in giudizio con controricorso;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c.;
– che il richiedente ha depositato la memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.
Diritto
CONSIDERATO
1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione ex art. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per avere il giudice di primo grado valutato in maniera apodittica la situazione della regione dell’Anambra State della Nigeria, non indicando alcuna fonte internazionale qualificata se non con un mero richiamo all’ultimo report di Amnesty International sulla stessa Nigeria, ed escludendo l’esistenza di una condizione di pericolo dovuta a violenza diffusa e non controllata in modo non sufficientemente adeguato;
2. il motivo è inammissibile nonchè manifestamente infondato;
che, in particolare, il richiedente svolge mere censure di merito in quanto finalizzate a sollecitare, in ordine alla sussistenza nell’Anambra State della Nigeria di una situazione di violenza generalizzata e diffusa derivante da conflitto armato, una diversa valutazione in fatto rispetto a quella operata dal giudice di primo grado, non svolgendo neppure critiche specifiche al preciso rilievo del Tribunale di Campobasso secondo cui la situazione di conflitto al livello di guerra civile è presente in Nigeria nelle sole zone caratterizzate dalla presenza del gruppo terroristico religioso Boko Haram, tra cui non rientra l’Anambra State;
che, peraltro, manifestamente infondata è la censura secondo cui il rapporto di Amnesty International non costituirebbe una fonte internazionale non qualificata, essendo un orientamento ormai costante di questa Corte che l’indicazione delle fonti di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, non ha carattere esclusivo, ben potendo le informazioni sulle condizioni del Paese estero essere tratte da concorrenti canali di informazione, quali ad esempio, i siti internet delle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell’aiuto e della cooperazione internazionale, come Amnesty International e Medici senza frontiere (vedi Cass. n. 13253 del 30/06/2020; vedi anche Cass. n. 13449/2019);
che, infine, la censura in ordine alla mancata audizione del ricorrente in sede giurisdizionale è inammissibile in quanto tardiva, essendo stata svolta solo nella memoria conclusiva;
3. che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in Euro 2.100, oltre S.P.A.D..
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020