Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24940 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24940 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 8440 del ruolo generale dell’anno
2012, proposto
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, in
persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis
dall’avvocatura dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma,
alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
ricorrente –

23A

contro
Metrocampania Nordest

in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a

margine del controricorso, dall’avv. Fausto Ciapparoni, presso lo
studio del quale in Roma, alla via G.B. Morgagni, n. 19
elettivamente domicilia
controricorrente
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o estensore

Data pubblicazione: 06/11/2013

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per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania, sezione 50 0 , depositata in data 29 dicembre 2011, n. 574/50/1 1 ;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 8 luglio 2013
dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
udito per la società l’avv. Fausto Ciapparoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale

Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del secondo motivo di ricorso,
in esso assorbito il primo
Fatto

Metrocampania Nordest s.r.1., già Ferrovia Alifana e Benevento-Napoli s.r.1.,
società integralmente controllata dalla Regione Campania per il tramite del socio
unico Ente Autonomo Volturno —EAV s.r.1., è concessionaria per la gestione di
un’infrastruttura ferroviaria di trasporto pubblico locale, in base all’atto di
concessione del 23 dicembre 2003 stipulato dalla Regione Campania con la s.r.l.
Ferrovia Alifana e Benevento-Napoli.
La concessione s’inserisce in un ampio progetto regionale di allargamento e
di costruzione di una infrastruttura di rete regionale e metropolitana integrata,
sia su aree demaniali di sedime ferroviario, sia su beni mobili ed immobili ivi
esistenti, dei quali la concessione garantisce al concessionario l’uso gratuito,
prevedendo altresì (articolo 7), al suo scadere, l’obbligo del concessionario di
restituire i beni affidatigli in concessione nonché i beni dal concessionario
successivamente acquisiti, purché a totale contributo pubblico.
In questo contesto, la società ha presentato, con l’apposito modello VR
2010, richiesta di rimborso di credito IVA di diecimilioni di euro, relativo ai
periodi d’imposta 2008-2009, facendo leva sull’articolo 30, terzo comma, lettera
c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, che
disciplina il rimborso dell’imposta <>.

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Ne è seguito il provvedimento di diniego oggetto del giudizio, motivato
dall’ufficio per la circostanza che, essendo l’Iva assolta sugli acquisti relativa
alla realizzazione di nuove linee ferroviarie, le infrastrutture, i beni e gli impianti
restano di proprietà della Regione concedente: essi non possono essere iscritti
nel bilancio della società come beni ammortizzabili, in quanto non hanno
autonoma funzionalità e non sono autonomamente utilizzabili rispetto al bene al

quale accedono.
A seguito d’impugnazione della società, la Commissione tributaria
provinciale ha accolto il ricorso, con sentenza che la Commissione tributaria
regionale ha confermato, escludendo, per un verso, di poter applicare il
giudicato relativo al rimborso dell’Iva per la medesima causale, ma in relazione
all’anno 2004 e, ritenendo, per altro verso, di dover rapportare il diritto al
rimborso ai costi non coperti dai contributi pubblici, pur accogliendo
integralmente la domanda.
Ricorre l’Agenzia delle entrate per ottenere la cassazione della sentenza,
affidando il ricorso a due motivi.
La società resiste con controricorso, illustrato altresì con memoria.
Diritto
/.- È fondata l’eccezione preliminare di tardività e, in conseguenza,
d’inammissibilità del ricorso, per l’inosservanza del termine breve di sessanta
giorni dalla notifica della sentenza.
/./.- In fatto, la stessa Agenzia delle entrate riferisce di aver ricevuto la

notifica della sentenza in data 19 gennaio 2012, in tal maniera evocando
l’applicabilità del termine breve d’impugnazione (vedi, in motivazione, Cass.,
sez.un., ord. 16 aprile 2009, n. 9004).
Ricevuta la notifica della sentenza, l’ufficio ha dato avvio al procedimento
notificatorio del ricorso per cassazione, consegnando gli atti in data 15 marzo
all’ufficiale notificatore, affinché procedesse a notificare all’indirizzo del
procuratore costituito in Roma, alla via della Mercede, n. 11. Il tentativo di
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notifica non è andato a buon fine, risultando dalla relativa relata che il
destinatario risultava trasferito alla via delle Terme Deciane numero 10.
Gli atti sono stati nuovamente consegnati all’ufficiale giudiziario in data 21
marzo affinché procedesse a nuova notifica, ma anche questo nuovo tentativo
non è andato a buon fine, risultando dalla relativa relata che il destinatario a
quell’indirizzo era sconosciuto.

Finalmente, individuato l’esatto indirizzo del procuratore costituito (via
Morgagni, n. 19), l’ufficio ha nuovamente consegnato gli atti all’ufficiale
giudiziario in data 27 marzo 2012 e la notifica è andata a buon fine il successivo
30 marzo.

1.2.- Obietta al riguardo la società che il proprio difensore ha comunicato in
data 19 dicembre 2011 il trasferimento dello studio professionale in via
Morgagni, n. 19 e che il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma ha dato
pubblicità alla modifica sin dal 28 dicembre 2011.
2.- Sul punto, le sezioni unite della Corte (Cass., sez.un., 18 febbraio 2009,

n. 3818 e 19 febbraio 2009, n. 3960; conformi, tra varie, Cass., sez.un., ord. 15
giugno 2010, n. 14494 e Cass. 28 aprile 2010, n. 10212) hanno chiarito che:
-il 1° comma dell’articolo 330 c.p.c., il quale prevede, in via sussidiaria, la
proposizione dell’impugnazione mediante notificazione <>,

identifica col procuratore il destinatario della notifica, di guisa che, contenendo
un riferimento unicamente personale, esso fa implicito richiamo alle modalità
previste dagli articoli 138 e 139 del codice di procedura civile;
-l’indicazione del luogo di consegna dell’atto, oltre che indispensabile al
buon esito della notifica, costituisce un requisito essenziale all’identificazione
del destinatario di essa, di modo che, nel caso di richiesta all’ufficiale giudiziario
di notifica dell’impugnazione nel domicilio di un procuratore esercente l’attività
nell’ambito della circoscrizione di assegnazione, il requisito deve essere
assicurato con l’indicazione del <> (giusta l’articolo
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17 del regio decreto legge numero 1578 del

1933, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36) o della <>
(giusta l’articolo 68 del regio decreto numero 37 del 1934) del procuratore;
-l’accertamento del luogo, in quanto essenziale alla validità ed all’astratta
efficacia della richiesta, è adempimento preliminare, che non può che essere a
carico del notificante ed essere soddisfatto altrimenti che con il previo riscontro

di esso presso l’albo professionale, il quale rappresenta la fonte legale di
conoscenza del domicilio degli iscritti e nel quale il procuratore ha l’obbligo di
fare annotare i mutamenti della sua sede;
-un tale onere non si può ritenere escluso od attenuato da un dovere del
procuratore di dichiarare nel giudizio il proprio domicilio ed i suoi mutamenti.
Le norme professionali prevedono, infatti, l’obbligo del procuratore di eleggere
un domicilio, e comunicarne i mutamenti, soltanto nel caso di svolgimento di
attività al di fuori della circoscrizione di assegnazione (articolo 82 del regio
decreto numero 37 del 1934). La

ratio della disposizione, costituita

dall’adeguatezza delle annotazioni nell’albo professionale a soddisfare in ambito
locale le esigenze processuali di conoscenza del domicilio del procuratore,
esclude che, qualora il procuratore abbia dichiarato all’atto della costituzione un
proprio domicilio, la mancata comunicazione del mutamento di esso possa
contrastare con i doveri di lealtà e probità imposti alle parti ed ai loro difensori,
tenuti comunque, considerata la non imprevedibilità del mutamento in relazione
alla durata dei processi e delle loro fasi, a fare riferimento al domicilio effettivo
risultante dall’albo professionale, o possa costituire un impedimento alle
comunicazioni e notificazioni alle quali sono tenuti la cancelleria e le parti nel
corso del giudizio;
-all’onere di verificare anteriormente alla notifica dell’impugnazione presso
l’albo professionale il domicilio del procuratore presso il quale notificare
l’impugnazione corrisponde l’assunzione da parte del notificante del rischio
dell’esito negativo della notifica richiesta in un domicilio diverso da quello
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effettivo. In particolare, ha soggiunto la Corte, sono manifestamente infondati i
dubbi di costituzionalità sollevati per l’impossibilità che ne deriverebbe al
notificante di fruire per l’intero dei termini di impugnazione, sia perché
l’effettività della tutela del diritto di agire e di difendersi nel processo è
assicurata nelle forme e nei limiti ragionevolmente previsti dall’ordinamento
processuale, sia in quanto l’accertamento del domicilio effettivo del procuratore

risultante dall’albo professionale nessun significativo pregiudizio temporale
può comportare alla parte, considerata l’agevole consultazione degli albi e, in
particolare, la loro attuale informatizzazione ed accessibilità telematica.
3.-Si sottraggono a queste regole le sole ipotesi in cui in cui la notifica
presso il procuratore non abbia raggiunto il proprio scopo per caso fortuito o
forza maggiore, come, ad esempio, nel caso di mancata o di intempestiva
comunicazione del mutamento del domicilio all’ordine professionale o di ritardo
della sua annotazione, ovvero di morte del procuratore e di tutte le altre ipotesi
nelle quali l’ufficiale giudiziario o postale, nonostante la corretta indicazione del
domicilio, non abbia completato la notifica e ne abbia attestato l’esito negativo
per un fatto non imputabile al richiedente.
3.1.-Soltanto in tali specifiche fattispecie, in osservanza dei principi di
eguaglianza e di difesa sanciti dagli articoli 3 e 24 della Costituzione, il
procedimento di notificazione dell’impugnazione può essere riattivato,
nonostante il superamento dei relativi termini perentori e decadenziali,
ammettendosi la tardiva perfezione della notifica nei confronti del destinatario.
Lo strumento di riattivazione consiste in un’istanza al giudice ad quem di
fissazione di un termine perentorio per completare la notifica, depositata
contestualmente all’attestazione dell’omessa notifica, nel termine previsto per la
costituzione della parte nel caso di regolare instaurazione del contraddittorio;
ove, poi, la tardiva notifica dell’atto di impugnazione possa comportarne la
nullità per il mancato rispetto dei termini di comparizione, l’istanza deve

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contenere la richiesta al giudice di fissare, a norma dell’articolo 164 c.p.c., un
termine perentorio per la rinnovazione dell’impugnazione.

3.2.- Nel nostro caso, di contro, per un verso l’Agenzia non ha dedotto la
ricorrenza di alcuna ipotesi di caso fortuito o forza maggiore; per altro verso, la
società ha allegato e documentato le tempestive comunicazione e pubblicità del
mutamento d’indirizzo.

3.3.- Né può essere applicato, va precisato, il principio stabilito dalle sezioni
unite (con la sentenza 24 luglio 2009, n. 17352), secondo cui qualora la
notificazione dell’atto, da compiere entro un termine perentorio, non si concluda
positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e
l’onere -anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo,
atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un
allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la
ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la
conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del
procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un
termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la
comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per
assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessari.
E ciò in quanto, questa sentenza ha riguardo all’ipotesi, diversa da quella in
esame, di procuratore svolgente le proprie funzioni processuali in un circondario
diverso da quello di assegnazione, al quale le norme professionali (del R.D.
22 gennaio 1934, n. 37, art. 83) impongono l’obbligo di eleggere un domicilio
nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso cui il giudizio è in corso e
quindi anche di comunicarne i mutamenti; in definitiva, la sentenza ha riguardo
ad un’ipotesi in cui il procedimento notificatorio non si concluda per causa non
imputabile alla parte interessata.

4.- La diversa soluzione da applicare nel caso in questione non è, poi,
destinata a mutare in ragione delle peculiarità del processo tributario e, in
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particolare, in ragione della disposizione contenuta nell’articolo 17 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui <>.

4.1.-E ciò in quanto, su un piano generale, le sezioni unite della Corte (Cass.,

sez.un., 15 dicembre 2008, n. 29290) hanno stabilito che la specifica previsione
normativa in tema di notificazioni contenuta nell’articolo 17 <<...costituisce eccezione all'art. 170 cod. proc. civ. (relativo alle sole notificazioni endoprocessuall) e non all'art. 330 cod. proc. civ., invece applicabile in virtù del richiamo contenuto negli artt. 1, comma 2 e 49 del d.lgs n. 546 del 1992 alle norme processuali codicistiche, non costituendo ostacolo, all'introduzione della notifica dell'impugnazione presso il procuratore costituito, la non obbligatorietà, nel processo tributario, della rappresentanza processuale da parte del procuratore "ad litem", in quanto tale rappresentanza, non essendo vietata, è facoltativa>> ed hanno specificato che, nella previgente disciplina del

“contenzioso tributario” dettata dal D.P.R. n. 636 del 1972, l’esistenza di una
disposizione di contenuto analogo a quella di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo numero 546/92, cioè dell’articolo 32bis, a norma del quale le
comunicazioni e le notificazioni (erano) eseguite, salva consegna in mani
proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dalla
parte nel suo primo atto, fino al decimo giorno successivo a quello in cui sia
stata presentata o sia pervenuta alla segreteria della commissione la
comunicazione di variazioni, non aveva creato ostacolo all’applicabilità dell’art.
330 c.p.c. al processo tributario.
4.2.- A tanto va aggiunto, in particolare, che l’onere di denuncia di
variazione del domicilio eletto o della residenza o della sede <<è previsto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l'elezione del domicilio dalla medesima operata presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di RG n. 8440/2012 Angelina4vlaria rio estensore 8 ( Pagina 9 di 10 indicare la sede dello studio del procuratore medesimo. In tale caso, il difensore domiciliatario non ha a sua volta l'onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è, invece, onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, ai sensi dell'art. 17, comma terzo, del d.lgs. citato>> (Cass., ord. 29 maggio 2013, n. 13366).

5.- Dunque, qualora il procedimento notificatorio non si sia concluso
mediante consegna di copia conforme all’originale dell’atto da notificare, per
irreperibilità del difensore domiciliatario all’indirizzo indicato, come certificato
dall’ufficiale notificatore sull’avviso di ricevimento, la notifica, solo tentata e
non compiuta nel termine, si deve considerare inesistente, con la conseguente
inapplicabilità della disciplina della rinnovazione della notifica nulla e degli
effetti preclusivi della decadenza previsti dall’articolo 291 c.p.c. (Cass. 26
marzo 2010, n. 7358).
5.1.- Difatti, soggiunge la Corte, è principio ormai comunemente recepito

quello secondo cui l’ipotesi di inesistenza giuridica della notificazione ricorre
quando essa sia stata eseguita in modo assolutamente non previsto dalla
normativa e sia pertanto inidonea a realizzare lo schema tipico dell’istituto, come
accade quando la consegna dell’atto avvenga a persona ed in luogo non riferibili
al destinatario e non vi sia stata una qualsiasi consegna dell’atto da notificare. Si
configura invece la nullità della notificazione quando, nonostante l’inosservanza
di formalità e di disposizioni di legge in tema o di individuazione delle persone
legittimate a ricevere la consegna dell’atto notificato o del luogo in cui detta
consegna deve essere eseguita, una notificazione sia, comunque, materialmente
avvenuta mediante rilascio di copia dell’atto a persona e luogo avente un
qualche riferimento con il destinatario della notificazione (Cass. 18 luglio 2008,

n. 19985; Cass. 12 maggio 2011, n. 10464).
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5.2.-Nel caso in questione, già al momento della seconda consegna degli atti
all’ufficiale giudiziario, risalente al 21 marzo 2012, il termine di sessanta giorni
per la notifica del ricorso per cassazione era ormai inutilmente spirato (essendo
decorso il 19 marzo 2012).
6.-Ne segue l’inammissibilità del ricorso.

per le peculiarità del procedimento notificatorio, segnato, tra l’altro, da una
relata di notifica che indicava un domicilio del difensore risultato, invece, errato.
per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-compensa le spese.
Così deciso in Roma, 1’8 luglio 2013.

Sussistono, tuttavia, eccezionali motivi per la compensazione delle spese,

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