Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2494 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. I, 31/01/2017, (ud. 13/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Maglificio Amelia s.a.s. di P. A. & C. e P.A.,

elettivamente domiciliato in Roma, via Pierluigi da Palestrina 17,

presso l’avv. Iossa Francesco Paolo

(avvocatoiossa.francesco.legalmail.it), che li rappresenta e difende

disgiuntamente all’avv. Giulio De Maria

(giuliodemaria.pec.ordineavvocatitorino.it) e all’avv. Guido Strona

(avvguidostrona.puntopec.it), per procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

nei confronti di:

Filatura Fontanella s.p.a. in liquidazione e concordato preventivo e

Figierbiella s.r.l. in persona del Presidente del C.d.A., rag.

G.M., nella qualità di trustee del Trust Tesoreria Filatura

Fontanella, elettivamente domiciliate in Roma, via Oslavia 14,

presso lo studio dell’avv. Nicola Mancuso

(nicolamancuso.ordineavvocatiroma.org), dal quale sono rappresentate

e difese, unitamente all’avv. Gullo Giuseppe ((OMISSIS)), per

procure speciali a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 587/2013 della Corte d’appello di Torino

emessa in data 22 febbraio 2013 e depositata il 18 marzo 2013, R.G.

n. 502/2011;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore

generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per

l’accoglimento dei ricorsi.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel luglio 2004 la s.a.s. Maglificio Amelia e il sig. P. stipularono con la s.p.a. Filatura Fontanella un contratto preliminare per l’acquisto da parte della Filatura Fontanella s.p.a. dell’intero capitale sociale di Eurofili s.p.a.

2. Essendo incorse varie questioni sull’esecuzione del contratto entrambe le parti hanno instaurato procedura arbitrale. In seguito alla riunione delle due procedure è stato pronunciato all’unanimità il lodo del 13 gennaio 2011 che ha accolto parzialmente le domande di entrambe le parti (e, specificamente, ha condannato la Filatura s.p.a. al pagamento in favore di Maglificio s.a.s. e P.A. della somma di 41.183,81 Euro mentre ha condannato il Maglificio e il P. al pagamento in favore di Filatura della complessiva somma di 468.023,99 Euro).

3. Con atto di citazione del 10 marzo 2011 P.A. e il Maglificio Amelia s.a.s. hanno impugnato il lodo arbitrale e hanno chiesto la sua dichiarazione di nullità e la condanna della Filatura Fontanella s.p.a. al pagamento delle plusvalenze realizzate dalla vendita dell’immobile compreso nel patrimonio aziendale (pari a 1.915.727,99 Euro) e dalla vendita dei macchinari (pari a 826.610,00 Euro).

4. Filatura Fontanella s.p.a. si è costituita unitamente a Figerbiella s.r.l. (società cui era stato nel frattempo conferito il credito per cui è causa in qualità di trustee del Trust Tesoreria Filatura Fontanella), e ha chiesto il rigetto dell’impugnazione e, in via incidentale, la parziale nullità del lodo arbitrale per quanto concerne il mancato accoglimento delle domande della Filatura Fontanella relative alla garanzia per le passività di Eurofili s.p.a. con conseguente condanna del Maglificio e del P. al pagamento della complessiva somma di Euro 2.683.885,96.

5. La Corte di appello di Torino, con sentenza n. 587/2013, ha dichiarato inammissibile la impugnazione del lodo arbitrale proposta dalla s.a.s Maglificio Amelia e da P.A., ha dichiarato assorbita l’impugnazione incidentale del medesimo lodo proposta da Filatura Fontanella s.p.a. Ha compensato interamente le spese di lite. La Corte distrettuale ha ritenuto che alla controversia in esame si applica il testo vigente dell’art. 829 c.p.c. (come riformato dal D.Lgs. n. 40 del 2006) con la conseguenza della nullità di tutti i motivi di impugnazione basati sull’allegazione della violazione di norme di diritto. Ha ritenuto che gli altri motivi relativi alla contraddittorietà della motivazione costituiscono in realtà censure di merito o procedurali inammissibili. Ha qualificato l’impugnazione incidentale come condizionata e ne ha pertanto dichiarato l’assorbimento.

6. Ricorrono per cassazione Maglificio Amelia s.a.s. e P.A. deducendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e dell’art. 829 c.p.c., nella loro interpretazione costituzionalmente orientata, di cui alla sentenza n. 6148 del 19 aprile 2012 della Corte di Cassazione secondo cui le convenzioni arbitrali concluse prima del 2 marzo 2006 continuano a essere regolate dalla legge previgente che prevedeva l’impugnabilità del lodo per violazione della legge sostanziale a meno che le parti non avessero stabilito diversamente.

7. Propongono controricorso e ricorso incidentale Filatura Fontanella s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo e Figerbiella s.r.l. deducendo: a) violazione dell’art. 112 c.p.c., omissione di pronuncia sui motivi di impugnazione dedotti dalle esponenti; b) ricorso incidentale condizionato, al fine di ottenere la pronuncia sui motivi di impugnazione basati sull’allegazione da parte di Filatura s.p.a. e Figirbiella s.r.l. della violazione di norme di diritto, nel caso di accoglimento del ricorso inteso all’applicazione dell’art. 829 c.p.c. nuovo testo alle sole convenzioni di arbitrato sottoscritte dopo il 2 marzo 2006; c) violazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2.

8. Entrambe le parti depositano memorie difensive.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

9. Il ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale sono fondati alla luce della recente pronuncia n. 9284 del 9 maggio 2016 delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, in tema di arbitrato, l’art. 829 c.p.c., comma 3, come riformulato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 24, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui al D.Lgs. n. 40 cit., art. 27, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge – cui l’art. 829 c.p.c., comma 3, rinvia – va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicchè, in caso di convenzione cd. di diritto comune stipulata anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l’impugnazione del lodo, così disponendo l’art. 829 c.p.c., comma 2, nel testo previgente, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.

10. Anche il primo motivo del ricorso incidentale è fondato perchè contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello l’appello incidentale era condizionato esclusivamente per ciò che concerne i motivi fondati sulla violazione di legge mentre non) era per quanto riguarda gli altri motivi intesi a far riconoscere un credito di Filatura e Figirbiella in relazione alle opere di rifacimento e ripristino dell’immobile di proprietà Eurofili, alla perdita dei margini di contribuzione lordi e del credito presso la clientela, ai costi per l’affitto dei locali di (OMISSIS) e dei macchinari.

11. Il terzo motivo del ricorso incidentale deve ritenersi assorbito dall’accoglimento dei precedenti che comporta la cassazione con rinvio della sentenza della Corte di appello di Torino.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale e i primi due motivi del ricorso incidentale, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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