Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2494 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 04/02/2020), n.2494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9512-2012 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 74,

presso studio NITOGLIA STEFANO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GASPERINI ANDREA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE MINISTERO FINANZE UFFICIO DI PISA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 19/2011 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 23/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2019 dal Consigliere Dott. TADDEI MARGHERITA.

Fatto

RILEVATO

Che:

C.G. ha proposto ricorso, svolgendo tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2566/2008 della CTR della Toscana, che ha accolto l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della CTP di Pisa, la quale aveva accolto il ricorso del C. annullando un accertamento relativo al maggior reddito da partecipazione nella C. Costruzioni snc, pur avendo la società usufruito dei benefici di cui alla L. n. 289 del2002.

Diritto

CONSIDESATO

Che:

Va preliminarmente rilevato che nelle more del presente giudizio C.G. ha depositato richiesta di cessazione della materia del contendere, comunicando di avere aderito alla definizione agevolata di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, con riguardo alla cartella di pagamento oggetto della presente controversia e che, a seguito dell’accoglimento della istanza, ha provveduto al pagamento del quantum richiesto per la definizione dei carichi pendenti, dichiarando formalmente di rinunciare ad ogni ricorso pendente ed in particolare a quello del presente giudizio;

l’adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017 conv., con modif., dalla L. n. 96 del 2017, ex art. 11 ed il pagamento del dovuto da parte dello stesso permette di riscontrare l’effettiva definizione della lite, consentendo, pertanto, al giudice di dichiarare d’ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo, come già affermato da questa Corte con la decisione n. 31021 del 2018,che questo collegio condivide e fa propria; le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del citato D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, u.p..

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio, per cessata materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA