Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2494 del 04/02/2020
Cassazione civile sez. trib., 04/02/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 04/02/2020), n.2494
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9512-2012 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 74,
presso studio NITOGLIA STEFANO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GASPERINI ANDREA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE MINISTERO FINANZE UFFICIO DI PISA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 19/2011 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,
depositata il 23/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2019 dal Consigliere Dott. TADDEI MARGHERITA.
Fatto
RILEVATO
Che:
C.G. ha proposto ricorso, svolgendo tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2566/2008 della CTR della Toscana, che ha accolto l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della CTP di Pisa, la quale aveva accolto il ricorso del C. annullando un accertamento relativo al maggior reddito da partecipazione nella C. Costruzioni snc, pur avendo la società usufruito dei benefici di cui alla L. n. 289 del2002.
Diritto
CONSIDESATO
Che:
Va preliminarmente rilevato che nelle more del presente giudizio C.G. ha depositato richiesta di cessazione della materia del contendere, comunicando di avere aderito alla definizione agevolata di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, con riguardo alla cartella di pagamento oggetto della presente controversia e che, a seguito dell’accoglimento della istanza, ha provveduto al pagamento del quantum richiesto per la definizione dei carichi pendenti, dichiarando formalmente di rinunciare ad ogni ricorso pendente ed in particolare a quello del presente giudizio;
l’adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017 conv., con modif., dalla L. n. 96 del 2017, ex art. 11 ed il pagamento del dovuto da parte dello stesso permette di riscontrare l’effettiva definizione della lite, consentendo, pertanto, al giudice di dichiarare d’ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo, come già affermato da questa Corte con la decisione n. 31021 del 2018,che questo collegio condivide e fa propria; le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del citato D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, u.p..
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio, per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020