Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2494 del 01/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 2494 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TORRICE AMELIA

SENTENZA

sul ricorso 6768-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2017
4218

contro

VARRIALE SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato
CARLO SRUBEK TOMASSY, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati FRANCESCO SORRENTINO,

Data pubblicazione: 01/02/2018

EMILIANO SORRENTINO, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 31/2011 della CORTE D’APPELLO
di TRIESTE, depositata il 15/03/2011 r.g.n. 30/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

TORRICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA’, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato CHIARA SRUBEK per delega verbale
Avvocato CARLO TOMASSY SRUBEK.

udienza del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. AMELIA

N. R.G. 6768 2012

Fatto e Motivi
1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Trieste ha rigettato

l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado, che
l’aveva condannata a pagare a Salvatore Varriale la retribuzione di posizione
corrispondente al terzo livello, retribuzione già erogata in relazione al precedente

La Corte territoriale ha ritenuto che la clausola di salvaguardia contenuta

2.

nell’art. 13 c. 4 del CCNL 1998/2001 fosse applicabile al contratto stipulato tra
l’Agenzia ed il Varriale in data 8.3.2000, relativo all’incarico di direttore dell’Ufficio
Distrettuale delle Imposte Dirette di Gorizia.
Essa è pervenuta a siffatta conclusione sulla scorta delle seguenti

3.

argomentazioni motivazionali: l’art. 1 c. 4 del CCNL 1998/2001 aveva stabilito che
esso disciplinava il periodo 1 gennaio 1998 – 31 dicembre 2001 per la parte normativa
e, al c. 5, aveva contemperato detto principio prevedendo che gli effetti giuridici
decorrevano dalla data di stipulazione (5.4.2001), salvo diverse decorrenze, non
previste con riguardo alla fattispecie dedotta in giudizio; il contratto individuale aveva
richiamato le norme del codice civile e tra queste l’art. 2077 c.c. in punto di
sostituzione automatica delle clausole difformi sfavorevoli rispetto alle previsioni del
contratto collettivo; la diversa opzione interpretativa avrebbe determinato disparità di
trattamento correlate al solo dato del tempo di stipulazione del contratto individuale; il
“peso”

dell’incarico

all’ufficio

relativo

di

Gorizia

era

notoriamente

ed

incontestatamente maggiore rispetto a quello dell’Ufficio di Cervignano.
4.

Avverso questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per

cassazione affidato ad un unico motivo, al quale ha resistito con controricorso
Salvatore Varriale.
5.

In via preliminare il Collegio osserva che può omettersi l’esame delle eccezioni

di inammissibilità del ricorso formulate nel controricorso con riguardo alla mancata
allegazione e alla mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnata
e con riguardo alla disposizione contenuta nell’ art. 360 bis c.p.c., dovendo la causa
essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso, per le ragioni che verranno di
seguito

esposte.

Tanto

in

applicazione

del

principio processuale della

“ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (Cass. SSUU n. 9936 del
2014).
1

incarico di Direttore dell’Ufficio delle Entrate di Cervignano.

N. R.G. 6768 2012

Sintesi del motivo di ricorso
6.

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.,

violazione e falsa applicazione dell’art. 1 c. 4 e 5 e dell’art. 13 c. 4 del CCNL dell’Area
della Dirigenza relativo al quadriennio 1998-2001 e dell’art. 2077 c.c.
7.

La ricorrente assume che, in virtù del principio “tempus regit actum”, il

dal CCNL concernente il personale con qualifica dirigenziale sottoscritto il 9.1.1997,
relativo al quadriennio 1994-1997. Evidenzia che detto CCNL non prevede che in caso
di mancata conferma dell’incarico il nuovo incarico debba essere equivalente a quello
attribuito in precedenza. Assume che il CCNL stipulato il 5.4.2001, che aveva
assicurato siffatta garanzia, è applicabile solo ai contratti individuali stipulati dopo il
5.4.2001.
8.

La ricorrente desume l’erroneità della esegesi delle clausole contrattuali

collettive contenuta nella sentenza impugnata dal fatto che il c. 4 dell’art. 1 del citato
CCNL individua il periodo di riferimento temporale di applicazione del contratto,
agganciandolo a quello scaduto mentre il c. 5 si riferisce agli effetti giuridici delle
disposizioni contrattuali introdotte con il nuovo contratto, tra cui, assume debba
essere ricompresa la disposizione contenuta nell’art. 13 c. 4.
Esame del motivo
9.

Il motivo è infondato

10.

Il c. 4 dell’art. 13 del CCNL del personale dirigente dell’Area I, sottoscritto il

5.4.2001, concernente il quadriennio 1998 – 2001 ed il primo biennio economico 1998
– 1999, attribuisce al dirigente di ottenere un incarico almeno equivalente a quello
precedentemente attribuito.
11.

La disposizione richiamata ricostruisce in maniera compiuta la nozione di

“equivalenza” degli incarichi. Essa, infatti, precisa che si tratta di incarico “cui
corrisponde una retribuzione di posizione complessiva di pari fascia ovvero una
retribuzione di posizione il cui importo non sia inferiore del 10% rispetto a quello
precedentemente percepito” e, in maniera altrettanto puntuale, disciplina l’operatività
della clausola di “salvaguardia”. Esclude, infatti, che la clausola di salvaguardia operi
nei casi in cui vi sia stata una valutazione negativa, ai sensi del successivo art. 35,
dell’attività svolta nell’espletamento del precedente incarico.
2

contratto individuale sottoscritto con il Varriale 1’8.3.2000 deve ritenersi disciplinato

N. R.G. 6768 2012

12.

La compiutezza della disciplina contenuta nel c. 4 dell’art. 13 consente di riferire

tale disposizione alla “parte normativa” del CCNL sottoscritto il 5.42001, parte che
regola la disciplina il rapporto di lavoro dei dirigenti, attraverso il meccanismo di
saldatura alla disciplina contenuta nel CCNL del 9.1.1997, priva di copertura
contrattuale nel periodo compreso tra la scadenza del vecchio CCNL e la stipula del

13.

Tale contratto all’art. 1 c. 4 ha previsto, infatti, che “Il presente contratto

concerne il periodo 1 gennaio 1998 – 31 dicembre 2001 per la parte normativa e 1
gennaio 1998 – 31 dicembre 1999 per la parte economica”.
14.

Diversamente da quanto opina la ricorrente la formulazione letterale del c. 5

dell’art. 1 non consente di affermare che le parti abbiano inteso differire alla data della
stipula del CCNL (5.4.2001) gli effetti giuridici delle disposizioni contrattuali introdotte
con il nuovo contratto, e tra queste la clausola contenuta nel richiamato c. 4
dell’art.13.
15.

Va al riguardo osservato che il c. 5 dell’art. 1 nel disporre che “Gli effetti

giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diverse decorrenze previste dal
presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della
sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del
perfezionamento delle procedure di cui all’art. 51 e 52 del decreto legislativo n.
29/1993”, lungi, dall’interferire con il meccanismo di saldatura tra il vecchio ed il
nuovo contratto, chiaramente individuato dal c. 4, individua la data a partire dalla
quale, ai sensi del successivo c. 6, le amministrazioni dovranno dare attuazione “agli
istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico
entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore”.
16.

In conclusione, il dato letterale e sistematico contenuto nelle diverse diposizioni

in cui si articola l’art. 1 del CCNL del 5.4.2001 e la puntualità ed esaustività della
disciplina dettata in tema di “equivalenza” degli incarichi nel c. 4 dell’art. 13 CCNL,
attestano la comune volontà delle parti di far coincidere l’operatività temporale della
clausola di salvaguardia della “equivalenza” con l’arco temporale individuato dall’art.
1 c. 4 (periodo 1 gennaio 1998 – 31 dicembre 2001 per la parte normativa e

1

gennaio 1998 – 31 dicembre 1999 per la parte economica).
17.

Le considerazioni svolte assorbono le doglianze formulate con riferimento all’art.

2077 c.c. in quanto fondate unicamente sull’assunta inapplicabilità del c. 4 dell’art. 13
del CCNL 5.4.2001 al contratto sottoscritto con il Varriale.
3

CCNL del 5.4.2001.

N. R.G. 6768 2012

18.

Le doglianze correlate al “peso” degli incarichi sono inammissibili in quanto non

censurano in alcun modo la statuizione della Corte territoriale che ha ritenuto
incontestato il diverso “peso” dell’incarico attribuito al Varriale con il contratto

19.

Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato.

20.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente in

applicazione dell’art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso
Condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di
legittimità, liquidate in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi,
oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.10.2017

dell’8.3.2000 rispetto a quello dell’incarico non confermato.

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