Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24939 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep. 06/12/2016), n.24939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DI MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 28883/11 proposto da:

M.C., elettivamente in Roma, Via Boezio n. 92, presso lo

Studio dell’Avv. Anna Lagonegro che, con l’Avv. Giuliano Lucigrai,

lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza n. 91/09/10 della Commissione Tributaria

Regionale del Friuli-Venezia Giulia, depositata il 22 ottobre 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24

novembre 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 91/09/10 depositata il 22 ottobre 2010 la Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate e – in riforma della decisione n. 81/01/07 della Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia respingeva il ricorso promosso da M.C. contro l’avviso n. (OMISSIS) con il quale veniva rettificato il valore d’avviamento dell’azienda ereditata e per l’effetto liquidata una maggiore imposta di successione.

La CTR – dopo aver affermato che l’ufficio aveva legittimamente rettificato il valore d’avviamento ricorrendo alla presunzione stabilita dal D.P.R. 31 luglio 1996, n. 460, art. 2, comma 4, in materia di accertamento con adesione – riteneva che il contribuente non avesse dato alcuna dimostrazione di un diverso minor valore al momento della successione mortis causa.

Il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

L’intimato ufficio non presentava difese.

Diritto

1. Con il primo complesso motivo di ricorso – “Nullità della sentenza per omessa pronuncia in relazione all’art. 112 c.p.c., art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, omissione di decisione su punto rilevante e decisivo della controversia – difetto assoluto di motivazione su punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – il contribuente deduceva che la CTR non si era pronunciata “sulla nullità illegittimità degli avvisi di accertamento conseguente all’eccepita abrogazione del D.P.R. 31 luglio 1996, n. 460” e nemmeno aveva motivato su di un “punto decisivo della controversia”.

1.1. Il motivo è infondato atteso che la CTR ha invece implicitamente stabilito che l’avviso non poteva giudicarsi nullo perchè per la determinazione del valore dell’avviamento l’ufficio aveva esattamente utilizzato la presunzione contenuta il D.P.R. n. 460, art. 2, comma 4 (Cass. sez. lav. n. 1360 del 2016; Cass. sez. 3 n. 4079 del 2005).

1.2. Il motivo è altresì inammissibile perchè in realtà il contribuente lamenta non un vizio motivazionale circa l’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto decisivo e controverso – denunciabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, previgente – bensì rimprovera la CTR di non aver spiegato in diritto l’applicabilità del cit. D.P.R. n. 460, art. 2, comma 4. Sennonchè – come noto – la motivazione giuridica è rilevante solo quando conduce a una violazione di legge da censurarsi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Tanto è vero che nel caso la legge sia stata esattamente applicata, l’erronea o insufficiente motivazione giuridica deve essere dalla corte soltanto integrata o corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4 (Cass. sez. trib. n. 5123 del 2012; Cass. sez. lav. n. 16640 del 2005).

2. Con il secondo motivo di ricorso – “Violazione e falsa applicazione delle orme di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51 e D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 15, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” – il contribuente deduceva la violazione delle suddette disposizioni, per cui ai fini delle imposte di registro e successioni il valore dell’azienda deve essere “quello venale di comune commercio”, perchè in tesi “l’algoritmo adottato”, D.P.R. n. 460, ex art. 2, comma 4, non teneva per es. conto delle variazioni economiche reddituali verificatesi nel tempo” ecc..

Il motivo è infondato perchè il contribuente censura in realtà non la violazione delle disposizioni che prevedono che l’imponibile da tassarsi sia costituito dal “valore di comune commercio” dell’azienda, bensì la statuizione della CTR secondo cui il ridetto “valore di comune commercio” poteva essere dimostrato a mezzo della presunzione di cui nel cit. D.P.R. n. 460, art. 2, comma 4.

3. Con il terzo complesso motivo di ricorso – “Nullità della sentenza per omessa pronuncia in relazione all’art. 112 c.p.c., art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62 – omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – violazione e falsa applicazione delle orme di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51 e D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 15, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il contribuente deduceva che la sentenza della CTR “ometteva o appariva contraddittoria nella motivazione della riforma della decisione di primo grado per avere completamente pretermesso l’esame, anche in senso negativo, della documentazione specifica e delle specifiche considerazioni di critica che aveva mosso all’avviso di accertamento impugnato” ecc..

Il motivo è inammissibile perchè anche nella sua illustrazione cumula in modo indistinto plurime censure tra loro incompatibili – per es. il vizio di motivazione circa l’accertamento del valore dell’azienda presuppone che una pronuncia ci sia ed è perciò incompatibile con il vizio di omessa pronuncia e come i primi due sono incompatibili con un accertamento basato su una falsa applicazione di norme sostanziali che presuppone che una pronuncia ci sia e che il fatto sia stato esattamente accertato lasciando in pratica alla corte in luogo del contribuente di stabilire in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, quale sia l’esatto vizio da denunciarsi (Cass. sez. un. n. 17931 del 2013; Cass. sez. 1, n. 21611 del 2013).

4. Con il quarto motivo di ricorso – “Violazione e falsa applicazione delle orme di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51 e D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 15, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” – il contribuente deduceva che la CTR “aveva completamente travisato il reciproco bilanciamento dell’onere probatorio” nella sostanza sollevando l’amministrazione dalla dimostrazione del valore dell’avviamento ecc..

Il motivo è infondato perchè la CTR ha invece gravato espressamente l’amministrazione dell’onere di provare il valore dell’avviamento, semplicemente ritiene che l’ufficio l’abbia fornito la prova richiesta sulla scorta della presunzione di cui al cit. D.P.R. n. 460, art. 2, comma 4.

5. Con il quinto complesso motivo di ricorso – “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – violazione e falsa, applicazione delle norme di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51 e D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 15, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” – il contribuente deduceva che la CTR era incorsa in errore laddove “aveva affermato che l’avviamento non è escluso nè dall’esistenza nè dall’ammontare di passività” ecc..

Il motivo – in disparte come prima il cumulo indistinto dei vizi denunciati con la conseguente violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – è anche inammissibile perchè con lo stesso si censura un’irrilevante argomentazione della CTR la quale invece fonda la ragione della decisione sulla circostanza che la prova del valore dell’avviamento era stata raggiunta a mezzo della presunzione di cui nel D.P.R. n. 460, art. 2, comma 4 (Cass. sez. lav. n. 22380 del 2014; Cass. sez. 3, n. 13068 del 2007).

6. In mancanza di avversaria partecipazione al giudizio, non deve farsi luogo ad alcun regolamento di spese processuali.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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