Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24939 del 06/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 24939 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 3155 del ruolo generale dell’anno
2011, proposto

da
Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del ministro
pro tempore, Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’avvocatura dello Stato,
presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
domiciliano;

ricorrenticontro
Metrocampania Nordest s.r.1., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a
margine del controricorso, dall’avv. Enrico Soprano, presso lo
studio del quale in Roma, alla via degli Avignonesi, n. 5,
elettivamente domicilia
RG n. 3155/2011

Angelin. -Mari. ‘era estensore

Data pubblicazione: 06/11/2013

Pagina 2 di 7

controricorrente e ricorrente incidentaleper la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania, sezione 45°, depositata in data 11 novembre 2010, n. 343/45/10;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 8 luglio 2013
dal consigliere Angelina-Maria Penino;
uditi per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Alessandro De Stefano e

per la società l’avv. Fausto Ciapparoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale
Maurizio Velardi, che ha concluso, in via principale, per l’inammissibilità del
ricorso e, in subordine, per il rigetto del ricorso principale, assorbito quello
incidentale
Fatto
Metrocampania Nordest s.r.1., subentrata alla Gestione governativa Ferrovie
Alifana e Benevento, è concessionaria per la gestione e l’esercizio di due linee
ferroviarie (Cancello-Benevento e S.Maria Capua Vetere-Piedimonte Matese)
nonché titolare di una concessione trentennale per la gestione delle infrastrutture
ferroviarie d’interesse regionale. A seguito di una verifica della Guardia di
finanza, nei confronti della società fu redatto un processo verbale di
constatazione il quale, per quanto ancora d’interesse, contestava l’indebita
deduzione in un unico esercizio, ai fini IRPEG ed IRAP ed in relazione all’anno
d’imposta 2001, di costi per un importo complessivo di Curo 92.075,45,
concernenti i lavori di manutenzione delle infrastrutture ferroviarie sul
presupposto che avessero natura straordinaria e che, in conseguenza, dovessero
essere imputati a più esercizi, a

110fIlla

del 3 coi-orna dell’articolo 74 dei decreto

del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986, nel testo all’epoca
vigente. Ne seguì la notifica di avviso di accertamento, che la società impugnò.
La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso, con sentenza che la
Commissione tributaria regionale ha confermato, reputando che, sebbene le

RG n. 3155/2011

Angeli a-Maria Pe *no estensore

2

Pagina 3 di 7

spese in questione siano da reputare straordinarie, «resta demandato alla parte
il momento in cui portare in deduzione le spese».
Ricorrono l’Agenzia delle entrate ed il Ministero dell’economia e delle
finanze per ottenere la cassazione della sentenza, affidando il ricorso a due
motivi.
La società resiste con controricorso, spiegando altresì, in via subordinata,

ricorso incidentale, affidato ad un motivo.

Diritto
1.- Va preliminarmente affermata l’inammissibilità del ricorso proposto dal
Ministero dell’economia e delle finanze, peraltro estraneo alle precedenti fasi
del giudizio.
Giova rimarcare al riguardo che, in tema di contenzioso tributario, a seguito
del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte dell’articolo 57, 1 ° comma, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di tutti i “rapporti giuridici”, i
“poteri”, e le “competenze” facenti capo al Ministero dell’economia e delle
finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno d’inizio di operatività delle
Agenzie fiscali in forza dell’articolo 1 del decreto ministeriale 28 dicembre
2000), unico soggetto passivamente ed attivamente legittimato è l’Agenzia delle
entrate e la controversia non si può instaurare nei confronti del Ministero e non
può essere da esso instaurata (in termini, Cass. 11 aprile 2011, n. 8177; Cass. 29
dicembre 2010, n. 26321; 12 novembre 2010, n. 22992; Cass. 19 gennaio 2009,
n. 1123; Cass. 15 gennaio 2009, n. 874; Cass. 22 maggio 2008, n. 13149).
2.- Col secondo motivo di ricorso, da esaminare preliminarmente, perché
logicamente prodromico rispetto al primo, l’Agenzia lamenta, ex articolo 360,
1° comma, numero 5, c.p.c., il difetto di motivazione della sentenza impugnata,
là dove la Commissione tributaria regionale

«ammette “tout court” la

sussistenza di utilità pluriennali per la ripartizione dei costi senza dare contezza
concreta della loro sussistenza». In particolare, l’Agenzia sostiene che la
capitalizzazione degli oneri pluriennali postula l’esistenza di uno stretto legame
RG n. 3155/2011

Angelin. -Maria Perrino estensore

3

Pagina 4 di 7

fra la spesa sostenuta ed i ricavi futuri, mentre «…il collegio ha ritenuto

inesistente detto stretto legame ed ha rigettato la conclusione proposta
dall’Agenzia tout court, anche se agli atti del processo non esistono prove
dell’esercizio dell’attività in un unico esercizio».
2.1.-11 motivo non è congruente con la decisione ed è in conseguenza
infondato.

2.2.- La sentenza impugnata postula, esattamente al contrario di quanto
affermato dall’Agenzia, che i costi in questione possano corrispondere a

«…spese che hanno effetti in più esercizi».
Il rigetto dell’appello si fonda non già, come vorrebbe l’Agenzia, sulla
valutazione d’inesistenza dell’utilità pluriennale, sibbene sulla affermata
facoltatività della deducibilità delle spese nell’arco di cinque anni, «tanto che —
specifica la sentenza- la giurisprudenza.., non ha escluso che l’ammortamento

avvenga in un unico esercizio in tempi più brevi la cui determinazione è
demandata a scelte aziendali non sindacabili».
3.- Col primo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, 1° comma,
numero 3, c.p.c., l’Agenzia lamenta quindi la violazione dell’articolo 74, 30
comma, del decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986, nel
testo vigente all’epoca dei fatti, in combinazione con gli articoli 52 e 75, 40
comma, del medesimo decreto nonché con l’articolo 2426, 10 comma, numero 5,
del codice civile, sempre nel testo ratione temporis applicabile.
L’Agenzia riconosce che le spese in questione non sono espressamente
contemplate dall’articolo 2426 del codice civile, ma reputa che esse, essendo
contrassegnate da utilità pluriennale, debbano essere assoggettate al regime
stabilito dal numero 5 della norma, il quale prescriverebbe l’obbligo e non la
mera facoltà di capitalizzazione, purché vi sia il consenso del collegio sindacale.
3.1.-Il motivo è carente d’interesse, in quanto, pure a prescindere dalla
fondatezza della prospettazione dell’Agenzia, che invoca l’applicazione

RG n. 3155/2011

Angelina aria

o estensore

4

Pagina 5 di 7

analogica o estensiva dell’articolo 2426, n. 5 alle spese in questione, non si
perverrebbe al risultato auspicato in ricorso.
3.2. -Difatti, la circostanza che, in base alla norma, i costi di ampliamento

aventi utilità pluriennale da essa contemplati possano e non debbano essere
iscritti nell’attivo e che occorra altresì il consenso del collegio sindacale, in
luogo di essere imputati in conto economico come componenti negativi del

reddito dell’esercizio in cui sono sostenuti, induce a ritenere che i costi in tanto
siano capitalizzabili, in quanto sia la società, col consenso del collegio sindacale,
ad optare per la loro capitalizzazione, reputando che producano benefici
prolungati nel tempo, con la precisazione che, a tal fine, essi non devono
rappresentare un mero presupposto per il compimento delle successive
operazioni di ampliamento dell’attività dell’impresa, ma devono costituire la
causa immediata e diretta dei vantaggi pluriennali in seguito ricavati dalla
società (così Cass. 28 agosto 2004, n. 17210).
3.3.-Si tratta, va da sé, di una scelta che, sia pure dettata da elementi
valutativi e congetturali, comunque dev’essere sostenuta da una discrezionalità
meramente tecnica tra il far gravare i costi interamente sull’esercizio in cui sono
stati sostenuti ed il capitalizzarli in vista di un successivo ammortamento
pluriennale (in termini, con riferimento alle spese di pubblicità nel regime
antecedente alla riforma del 1991, Cass. 8 agosto 1997, n. 7398).
3.4. -Ed è sempre la società a valutare, in bilancio, con la medesima
discrezionalità, la durata del beneficio, anche in considerazione del fatto che
l’iscrizione all’attivo dello stato patrimoniale di queste spese è consentita, oltre
che dalla loro utilità pluriennale, dalla circostanza che esse non abbiano avuto,
come contropartita, l’incremento di valore di specifici beni o diritti anch’essi
iscritti all’attivo; circostanza, questa, che la società deve valutare anche ai fini
della graduazione del beneficio.
3.5.-Non si può in conseguenza accreditare la tesi secondo cui, in questi casi,
l’ammortamento debba necessariamente coprire l’arco quinquennale previsto
RG n. 3155/2011

Angelina- aria Perrino estensore

5

Pagina 6 di 7

come limite massimo dall’articolo 2426 del codice civile: e ciò in quanto l’utilità
pluriennale risente di numerose variabili, che ne condizionano durata e
graduazione.
3.6.-Rimane dunque attuale la conclusione già espressa dalla Corte, sia pure
con riguardo al testo ancora previgente dell’articolo 2426 del codice civile,
secondo cui «l ‘applicazione analogica alla fattispecie della regola in tema di

Amministrazione ricorrente, non comporta affatto la conseguenza, che la stessa
Amministrazione vorrebbe trarne, della deducibilità in cinque quote annue di
uguale ammontare del costo pluriennale riferibile ad una delibera di aumento
del capitale» (Cass. 11 gennaio 2006, n. 377).
3.7.-11 che vale a maggior ragione considerando che l’Agenzia non ha mosso

specifiche contestazioni alle valutazioni di bilancio della contribuente, in virtù
delle quali la società, pur riconoscendo l’utilità delle spese in questione, ne ha
previsto la deduzione in un unico esercizio.
3.8.- Va al riguardo rimarcato che «le risultanze del bilancio civilistico
sono destinate a valere anche ai fini delle determinazioni fiscali, a meno che
non si dimostri che le stesse contrastano “con i principi di corretta e veritiera
rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica dell’impresa
stabiliti dal codice civile”» (Cass. 23 novembre 2011, n. 23608; Cass. 23
luglio 2011, n. 16429). In particolare, ha precisato la Corte, «quando vi è un
bilancio approvato, l’amministrazione finanziaria può svolgere una verifica
relativamente alla allocazione di alcune poste al fine di garantire non solo la
veridicità e la correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia
trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono, precisando che
tale verifica può essere attuata con lo strumento dell’accertamento, senza la
necessità di utilizzare la normativa civilistica sull’impugnazione del
bilancio…» (Cass. 20 giugno 2008, n. 16813; conforme, Cass. 8 luglio 2008,
n. 18641).
RG n. 3155/2011

Angelina-M

ammortamento delle spese di impianto e di ampliamento, invocata dalla

Pagina 7 di 7

3.9.-11 ricorso va in conseguenza respinto.

4.-

Va altresì dichiarata l’inammissibilità del

ricorso incidentale

condizionato, col quale la società contesta l’affermazione della sentenza,
secondo cui le spese di manutenzione in questione hanno natura straordinaria.
4. 1.-Si richiama al riguardo l’orientamento della Corte, secondo il quale

quando le questioni oggetto del ricorso incidentale integralmente vittoriosa nel

esame presuppone che la relativa impugnazione sia ammissibile, ma, per
risultare tale, essa deve essere sorretta da un adeguato interesse della parte,
riscontrabile solo nel caso in cui il ricorso principale si mostri fondato (Cass.,
sez. un., 4 novembre 2009, n. 23318; conforme, Cass., sez.un., 6 marzo 2009, n.
5456; Cass., ord. 23 dicembre 2012, n. 23548 e, da ultimo, Cass., sez.un., 25
marzo 2013, n. 7381; vedi, espressamente in termini, anche Cass. 25 novembre
2011, n. 24912).
5.-Le spese seguono la soccombenza.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL
2013

— 6 ROV

per questi motivi
La Corte
-dichiara l’inammissibilità del ricorso principale nella parte in cui è proposto dal
Ministero dell’economia e delle finanze e lo rigetta nel resto;
-dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
-condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in Curo
7500,00 per compensi, oltre Curo 200,00 per spese.
Così deciso in Roma, 1’8 luglio 2013.

11runzion

!abbuio

merito abbiano invece già formato oggetto della pronuncia impugnata, il loro

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA