Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24938 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 25/11/2011), n.24938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

P.N.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Calabria n. 88/16/05, depositata il 19 dicembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13

ottobre 2011 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

udita l’avv. Daniela Giacobbe per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

del ricorso, assorbito il secondo motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 88/16/05, depositata il 19 dicembre 2005, che, nel giudizio promosso da P.N., socia con quota del 44% della srl Associazione Linguistica Calabrese, avverso l’avviso di accertamento, ai fini dell’IRPEF, del maggior reddito da capitale, per l’anno 1987, emesso a seguito dell’accertamento di maggiori redditi a carico della società, accogliendo l’appello della contribuente ha annullato l’atto inpositivo.

Il giudice d’appello, premessa l’esistenza di più sentenze di merito “tutte favorevoli alla P.”, ha infatti ritenuto non sussistente “alcuna prova dell’imputabilità di quote di partecipazione in capo alla ricorrente. Costei ha anzi affermato (e sostanzialmente dimostrato) la sua estraneità alla fruizione degli utili sicchè è venuto meno il presupposto legittimante l’ascrivibilità ad essa di quota parte dei redditi della società”.

La contribuente non ha svolto attività difensiva nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando violazione di legge, l’amministrazione ricorrente deduce la nullità assoluta della sentenza perchè priva dell’esposizione dei motivi in fatto e diritto sui quali si fonda, non potendo considerarsi motivazione la mera adesione acritica alla tesi prospettata da una delle parti; con il secondo motivo censura la sentenza, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, assumendo che secondo ordinari criteri logici la ristretta base associativa di una società di capitali a conduzione familiare può costituire elemento grave, preciso e concordante per ritenere in via presuntiva che gli utili non riportati nelle scritture contabili della società siano stati distribuiti occultamente ai soci. Stabilito pertanto che la società aveva realizzato utili extra contabili e che l’organizzazione aziendale era concentrata in una ristretta cerchia di persone, l’ufficio aveva dedotto, in applicazione dell’art. 2729 cod. civ., che tali utili erano stati distribuiti ai soci secondo la percentuale di partecipazione di ciascuno. Gravava quindi sui soci l’onere di dimostrare che gli utili non esposti erano stati destinati ad impieghi diversi: tale prova non era stata fornita dalla contribuente, che si era limitata a mere affermazioni verbali circa la sua estraneità alla gestione della società.

Il ricorso è fondato, ove si consideri che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nell’accertamento delle imposte sui redditi, con riguardo alle società di capitali a ristretta base azionaria, in caso di accertamento di utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione “pro quota” ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria e la dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti. Tale presunzione non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poichè il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (Cass. n. 16885 del 2003, n. 20851 del 2005, n. 9519 del 2009).

Una prova contraria in ordine all’impiego dei ricavi non risulta essere stata fornita dalla contribuente.

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dei gradi di merito.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Condanna la contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.000 oltre alle spese prenotate a debito, e dichiara compensate fra le parti le spese per i gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA