Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24938 del 20/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.20/10/2017), n. 24938
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5764/2017 proposto da:
A.H., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato FILIPPO FINOCCHIARO;
– ricorrente –
contro
PREFETTO della PROVINCIA di RAGUSA;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 254/2016 del GIUDICE DI PACE di RAGUSA,
depositata il 27/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
il Giudice di pace di Ragusa ha dichiarato inammissibile il ricorso del sig. A.H., cittadino nigeriano, avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto, ritenendo inesistente la procura ad litem in quanto non rilasciata davanti all’autorità consolare e perchè il ricorrente era privo di documenti di identificazione;
il sig. A. ha proposto ricorso per cassazione;
il Prefetto intimato non si è difeso;
il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti dal punto di vista della funzione nomofilattica di questa Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
va accolto il primo motivo di ricorso perchè la necessità del rilascio davanti a un funzionario della rappresentanza diplomatica o consolare della procura a ricorrere avverso il decreto di espulsione sussiste, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 18, comma 3, nel solo caso che, trovandosi il ricorrente all’estero, il ricorso sia inoltrato appunto per il tramite di detta rappresentanza; nella specie, dunque, non risultando che il ricorrente si trovasse all’estero, era sufficiente l’autenticazione della procura da parte del difensore;
in presenza di quest’ultima, inoltre, l’autenticità della sottoscrizione può essere contestata soltanto con la querela di falso (cfr., tra le molte, Cass. 17473/2015, 10240/2009, 6047/2003), sicchè, difettando nella specie tale querela, il Giudice di pace non poteva ritenere l’inesistenza della procura;
le restanti censure sono assorbite;
il ricorso va pertanto accolto e il provvedimento impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Ragusa in persona di altro magistrato.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017