Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24938 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. II, 15/09/2021, (ud. 06/05/2021, dep. 15/09/2021), n.24938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12117/2019 R.G. proposto da:

VEROLIO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Di Porto, e Gaetano

Sansone, con domicilio eletto in Roma, alla Via G.B. Martini n. 13;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del Curatore

p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Pansini, con domicilio

eletto in Roma, alla Via Paolo Emilio n. 7, presso l’avv. Ester

Perifano.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 269/2019,

depositata in data 5.2.2019.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno

6.5.2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Edil Service s.r.l., ora Verolio s.r.l., ha adito il tribunale di Bari, chiedendo di emettere sentenza ex art. 2932 c.c., in esecuzione dell’obbligo di trasferire gli immobili descritti in atti – assunto dalla (OMISSIS) s.r.l. con la transazione del 4.6.2008 – previo accertamento del totale adempimento, da parte della società attrice, degli obblighi derivanti dal contratto e con condanna della convenuta al risarcimento dei danni.

La causa è transitata per competenza al tribunale di Foggia, sezione di Trinitapoli, ed è stata interrotta a seguito del fallimento della (OMISSIS).

Riassunto il giudizio, si è costituita la Curatela fallimentare, eccependo la tardività della riassunzione e l’avvenuto scioglimento del contratto ai sensi della L. Fall., art. 72.

Esaurita la trattazione, il tribunale di Foggia ha disposto il trasferimento degli immobili in favore della società attrice, respingendo ogni altra richiesta e regolando le spese.

Su appello della Curatela, la Corte territoriale di Bari ha integralmente riformato la decisione.

Dopo aver affermato che il Curatore non poteva sciogliersi dal contratto preliminare, poiché la domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare era stata trascritta prima della trascrizione della sentenza di fallimento, il Collegio giudicante ha respinto l’azione di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il definitivo, rilevando che la promissaria acquirente non aveva formulato un’offerta di adempimento, né aveva dato prova di aver già eseguito i pagamenti, mancando la volontà dell’attuale ricorrente di corrispondere il prezzo del trasferimento.

La cassazione della sentenza è chiesta dalla Verolio s.r.l. con ricorso in quattro motivi, illustrati con memoria.

La Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. ha depositato controricorso e memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va esaminato preliminarmente il secondo motivo di ricorso,

con cui si deduce la violazione degli artt. 1362,1363,1366 e 1369 c.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, sostenendo che il giudice distrettuale abbia erroneamente individuato il corrispettivo del trasferimento degli immobili nel pagamento di Euro 250.000,00 in base ad una lettura meramente letterale del contratto, mentre, dal tenore complessivo e dalla funzione dell’accordo, emergeva che la ricorrente si era limitata ad assumere – quale corrispettivo della futura vendita – i debiti della promittente venditrice. Quindi, già con la sottoscrizione della transazione vi era stato il completo adempimento del preliminare.

La censura è inammissibile.

L’interpretazione del contenuto della transazione, quanto, specificamente, al fatto che essa prevedesse, a carico della promissaria acquirente, l’obbligo di procedere all’accollo dei debiti della fallita (anziché al pagamento dell’importo di Euro 250.000,00 in favore dei creditori della (OMISSIS) s.p.a., secondo lo schema dell’indicazione di pagamento ex art. 1188 c.c.) è tema di cui la sentenza non fa alcuna menzione.

La stessa ricorrente – in violazione del principio di specificità dell’impugnazione – non ha indicato se e dove detta questione sia stata sottoposta al contraddittorio delle parti, sicché il motivo non può avere ingresso in sede di legittimità alla luce del principio secondo cui, qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass. 32804/2019; Cass. 24480/2005).

2. Per la loro stretta connessione, vanno esaminati congiuntamente il primo e il quarto motivo di ricorso.

Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1120 e 2932 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che, allorquando, come nel caso in esame, il pagamento del prezzo deve essere effettuato contestualmente alla conclusione del definitivo, l’offerta della prestazione da parte della futura acquirente è implicita nella stessa proposizione della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare.

Si assume inoltre che, con la transazione del 4.6.2008, la promissaria acquirente si era assunta i debiti della (OMISSIS) verso i terzi e che, essendosi l’accollo già perfezionato con la sottoscrizione della transazione, non residuava in capo alla ricorrente alcun obbligo ulteriore. Di conseguenza, il preliminare doveva considerarsi adempiuto, non occorrendo l’offerta del prezzo.

Il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 2932 c.c., comma 2 e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, lamentando che la Corte di merito abbia erroneamente sostenuto di non poter condizionare d’ufficio il trasferimento degli immobili al pagamento del prezzo, in mancanza di una esplicita richiesta in tal senso ad opera della promissaria acquirente.

I due motivi sono fondati nei termini che seguono.

Ribadita l’inammissibilità delle questioni concernenti la corretta interpretazione del contenuto della transazione, quanto al fatto che la ricorrente fosse tenuta – in base al contratto – ad accollarsi i debiti della (OMISSIS) senza dover provvedere ad alcun pagamento alla data del definitivo, va rilevato che la promessa scritta di trasferimento degli immobili controversi prevedeva che la promissaria acquirente dovesse corrispondere – solo al momento della stipula del definitivo – Euro 100.000,00 all’Alba Costruzioni, Euro 100.000 alla Varenne ed Euro 50.000,00 alla Rete Servizi, ad estinzione dei debiti della (OMISSIS) verso le società di software e di consulenza (cfr. transazione del 4.6.2008, pagg. 5-6).

La Corte distrettuale, non solo ha escluso che tale adempimento fosse già intervenuto, ma ha ritenuto che l’accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. fosse precluso dalla mancata formulazione di un’offerta di pagamento da parte della Verolio.

Non poteva però trascurarsi che tale versamento doveva aver luogo alla stipula del definitivo e che il requisito dell’offerta di cui dell’art. 2932 c.c., comma 2, era da ritenersi soddisfatto con la proposizione della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre, essendo tale offerta necessariamente implicita nella domanda.

Inoltre, in tali ipotesi il giudice deve emettere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, imponendo il pagamento del prezzo come condizione per il verificarsi dell’effetto traslativo derivante dalla pronuncia del giudice (Cass. 59/2002, Cass. 477/2010; Cass. 17688/2010; Cass. 29849/2011).

Non occorrendo l’offerta esplicita di pagamento del prezzo, la domanda non poteva – solo per detta omissione – essere respinta.

3. Il terzo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione degli artt. 115,116 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, per aver la sentenza omesso di considerare che, con lettera del 27.10.2008, avente valore di offerta non formale, la Verolio, l’Alba Costruzioni, la Varenne e la Rete servizi avevano dichiarato la propria disponibilità ad attuare la transazione.

Il motivo è assorbito, non essendo necessario accertare se la ricorrente avesse comunque formulato – prima del giudizio un’offerta di adempimento, poiché, come detto, tale adempimento preliminare non era indispensabile ai fini dell’accoglimento della domanda.

Sono quindi accolti il primo e il quarto motivo, nei sensi di cui in motivazione, è respinto il secondo ed è dichiarato assorbito il terzo.

La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, respinge il secondo e dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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