Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24938 del 07/10/2019

Cassazione civile sez. I, 07/10/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 07/10/2019), n.24938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18623/2015 proposto da:

T.F., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Re di Roma

n. 21, presso lo studio dell’avvocato Fiumara Angelo, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A., in proprio e nella qualità di liquidatore della

Assicurazioni P., T.A. e T.F.,

elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Irnerio n. 67, presso lo

studio dell’avvocato Quadrani Furio, che lo rappresenta e difende,

giusta procura alle liti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2288/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/06/2019 dal cons. Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 2288/2015 pubblicata il 13 aprile 2015, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha rigettato la domanda proposta da T.F. nei confronti della Assicurazioni P. e T. snc nonchè di P.A. in proprio per sentir condannare i convenuti in solido al pagamento di 32.816,17 Euro, a titolo di mancata corresponsione della quota di reddito derivante dallo scioglimento della società convenuta ed il P. in proprio al risarcimento dei danni.

La Corte territoriale, in particolare, ha ritenuto che, dalla dichiarazione datata 5 marzo 2001, sottoscritta da T.F. e non disconosciuta, risultava che egli aveva ricevuto l’importo di Lire 19.460.000, a saldo delle sue totali spettanze e di non avere più nulla a pretendere; di conseguenza nessuna ulteriore somma poteva essere ulteriormente pretesa dal T., a titolo di liquidazione della propria quota della società, non avendo egli dimostrato che la somma oggetto del riconoscimento di debito fosse imputabile ad altro titolo.

Del pari, la Corte riteneva che, avuto riguardo alla domanda di risarcimento derivante dalla mancata cancellazione della società, non era stata provata neppure l’esistenza di un danno, onde il giudice di primo grado non poteva pervenire ad una liquidazione dello stesso, neppure in via equitativa.

Per la cassazione di tale pronuncia propone ricorso, con nove mezzi, T.F..

P.A. e la Assicurazioni P. e T. snc sono rimasti intimati.

In prossimità dell’odierna adunanza sia il T. che il P. hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Si osserva in via preliminare l’inammissibilità della memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c. depositata dal difensore del P. rimasto intimato, posto che non risulta alcun atto di rituale costituzione in giudizio di quest’ultimo ed il difensore risulta privo di regolare procura speciale ad litem per il presente giudizio (Cass. 24422/2018; 10813/2019).

Con il primo mezzo si denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la Corte territoriale omesso di rilevare la nullità dell’atto di appello per la mancata specifica indicazione dei motivi di impugnazione.

Il motivo è inammissibile, per novità della censura, non risultando che tale eccezione sia stata ritualmente sottoposta alla cognizione della Corte d’Appello.

Anche sotto altro profilo, il motivo è inammissibile, poichè il ricorrente non riporta nel corpo del ricorso il contenuto dell’atto di impugnazione che assume affetto da nullità.

Se infatti è vero che la Corte di cassazione, allorquando sia denunciato un “error in procedendo”, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio”, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale(Cass.2771/2017).

Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 345 e 184 c.p.c. e censura la sentenza impugnata per aver fondato il rigetto della domanda su un documento tardivamente prodotto e che legittimamente non era stato esaminato dal Tribunale.

Il motivo è infondato.

Come evidenziato dalla recente pronuncia delle Sezioni unite, nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola, senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass. Sez. U. 10790/2017).

Nel caso di specie, la valutazione di indispensabilità deve ritenersi insita nella ratio della pronuncia della Corte territoriale, che ha fondato la propria statuizione unicamente sulla scrittura privata del 5 marzo 2001, sottoscritta dall’odierno ricorrente e da costui non disconosciuta.

Il terzo mezzo denuncia violazione di legge, con riferimento alla valutazione della citata dichiarazione 5 marzo 2001 sottoscritta dal T., effettuata dalla Corte territoriale, la quale avrebbe in particolare omesso di rilevare che tra il T. ed il P. esisteva una pluralità di rapporti; il T., oltre ad essere socio della Assicurazioni di P. e T. snc, era infatti subagente della SAI e la dichiarazione citata dalla Corte territoriale risultava rilasciata su carta intestata SAI; tale dichiarazione dunque, secondo la prospettazione del ricorrente, si riferiva alle sole competenze relative al rapporto di agenzia SAI, ma non anche alla quota spettante al ricorrente a seguito della liquidazione della società in nome collettivo, effettuata successivamente alla dichiarazione suddetta.

Il ricorrente lamenta, inoltre, la mancata considerazione della dichiarazione sottoscritta dal P. in data 31.5.2002 e dunque successiva alla dichiarazione del T. (datata 5.3.2001), in cui si riconosceva un credito in favore del T. di L. 63.452.000, a titolo di quota di partecipazione(35%) al reddito complessivo conseguito dalla società relativo all’anno 2001, prodotto in giudizio e non disconosciuto.

Il quarto motivo denuncia violazione di legge, censurando la mancata valutazione da parte della Corte della mancata risposta da parte del P. all’interrogatorio formale deferitogli sulla mancata corresponsione al T. della quota di reddito relativo al 2001, mancata risposta di cui pure aveva dato atto il giudice di primo grado.

Il quinto mezzo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’esistenza del rapporto societario tra le parti, circostanza che era stata allegata dal ricorrente sin dall’atto introduttivo del giudizio e sulla quale la Corte territoriale non ha espresso alcuna valutazione, con la conseguenza di aver omesso di rilevare che la dichiarazione del 5.3.2001, non poteva estendersi al reddito da partecipazione alla società.

Il sesto mezzo denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c. e nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione ex art. 132 c.p.c., n. 4), per avere la Corte territoriale omesso ogni motivazione circa la dichiarazione del 31.5.2002, omettendo in particolare di rilevare che la stessa era successiva alla scrittura in forza della quale la Corte territoriale aveva escluso l’esistenza del credito del T..

Il terzo, quarto, quinto e sesto motivo, che, per la loro connessione vanno unitariamente esaminati, sono fondati.

La sentenza impugnata ha infatti del tutto omesso di considerare, dandone conto in motivazione, la portata della scrittura privata del 31.5.2002 e la rilevanza della mancata risposta, da parte del P., all’interrogatorio formale deferitogli proprio sulla natura della scrittura suddetta, in cui si dava atto del reddito complessivo della società e della percentuale spettante all’odierno ricorrente e dunque sull’esistenza del credito derivante dalla liquidazione della società.

Tale credito, secondo la prospettazione del ricorrente, sia in quanto maturato e divenuto esigibile in data 31.5.2002 e dunque successivamente alla dichiarazione – datata 5.3.2001 – sia in quanto relativo ad un distinto rapporto giuridico, non era “coperto” da tale dichiarazione.

Orbene, la sentenza impugnata non ha in alcun modo indicato in motivazione le ragioni per le quali ha ritenuto che la scrittura del 5.3.2001 fosse idonea ad escludere l’esistenza del credito fatto valere dal T. e relativo alla liquidazione della società, che, secondo il documento riportato nel corpo del ricorso, è divenuto esigibile in data 31.5.2002 (rendiconto di liquidazione della società) e dunque in data ben successiva, di oltre un anno, alla dichiarazione su menzionata.

Non risulta inoltre specificamente esaminata la rilevanza della dichiarazione sottoscritta dal P. e la mancata risposta all’interrogatorio formale deferitogli.

La motivazione risulta dunque meramente apparente, in quanto non è desumibile, in modo chiaro e coerente, la ratio della pronuncia.

Essa trascura, infatti, elementi potenzialmente decisivi, che avrebbero dovuto essere quanto meno presi in esame e la cui portata avrebbe dovuto essere in ogni caso valutata nella motivazione della sentenza, fermo restando che, evidentemente, la complessiva valutazione delle risultanze istruttorie, ben avrebbe potuto condurre, in ogni caso, a ritenere infondata la pretesa creditoria.

In difetto però di una specifica valutazione e confutazione di elementi decisivi quali quelli in esame e considerato altresì che dal complessivo contenuto della motivazione non risulta in alcun modo desumibile, neppure implicitamente, la ratio della mancata rilevanza ad essi attribuita, la motivazione non può che ritenersi irrimediabilmente carente, in quanto non è dato comprendere l’iter logico seguito dal giudice di merito, e la sentenza è dunque affetta da nullità, essendo fondata su motivazione apparente.

Il settimo mezzo denuncia violazione degli artt. 2909 e 2935 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4), deducendo che la statuizione del primo giudice, sulla declaratoria di responsabilità del liquidatore P. per mancata cancellazione della società e sulla liquidazione equitativa del danno, non sarebbe stato oggetto di impugnazione, essendosi il P. limitato ad una generica contestazione al riguardo, con conseguente formazione del giudicato interno.

Il motivo è infondato.

Si osserva che, come desumibile dall’atto di appello trascritto, il P. aveva specificamente dedotto il vizio di ultrapetizione, avendo il T. allegato un pregiudizio per la mancata corresponsione della quota di reddito, mentre il Tribunale glielo aveva riconosciuto per la mancata cancellazione della società, per di più sulla base di un documento tardivamente prodotto con la comparsa conclusionale.

Il P. aveva inoltre espressamente dedotto la mancanza di prova del danno, essendo tra l’altro il socio receduto prima della liquidazione della società, sicchè il medesimo era esente da ogni responsabilità per le obbligazioni sorte dopo il recesso.

Il motivo di appello risulta dunque sufficientemente specifico, sia in relazione al capo della sentenza oggetto di impugnazione che alle ragioni della censura, onde non può ritenersi che su tale capo della sentenza di primo grado si sia formato il giudicato, essendo stata contestata dall’appellante la natura della responsabilità del liquidatore e la stessa sussistenza del danno.

L’ottavo motivo denuncia violazione degli artt. 1223 – 1226 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), censurando la statuizione della Corte, secondo cui il giudice di prime cure non avrebbe potuto fare ricorso al criterio equitativo nella valutazione del danno in favore del T..

Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio della pronuncia.

La Corte territoriale ha infatti affermato che non risultava provata neppure l’esistenza del danno, con la conseguenza che non poteva darsi luogo ad una valutazione equitativa, che presuppone appunto l’esistenza del danno stesso.

L’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall’altro non ricomprende l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l’onere della parte di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno(Cass. 4310/2018).

L’accoglimento del terzo, quarto, quinto e sesto motivo e la conseguente cassazione della sentenza impugnata assorbe l’esame del nono motivo, relativo alla regolazione delle spese di lite ivi stabilita.

In conclusione, rigettati il primo, secondo, settimo e ottavo motivo, vanno accolti il terzo, quarto, quinto e sesto motivo, assorbito il nono mezzo.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivi accolti e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo, quarto, quinto e sesto motivo; rigetta il primo, secondo, settimo e ottavo motivo; assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivi accolti e rinvia la causa, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2019

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