Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24938 del 06/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep. 06/12/2016), n.24938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DI MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 26857/11 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.V.D., D.V.M. e D.V.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 241/24/10 della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia sez. staccata di Lecce, depositata il 27

settembre 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24

novembre 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. dello Stato Giammario Rocchitta, per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Il collegio autorizza la motivazione semplificata non essendo necessaria alcuna particolare attività nomofilattica.

2. Con l’impugnata sentenza n. 241/24/10 depositata il 27 settembre 2010 la Commissione Tributaria Regionale della Puglia sez. staccata di Lecce confermava la decisione n. 138/01/00 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce che aveva accolto il ricorso promosso dai fratelli D.V.D., D.V.M. e D.V.P. contro l’avviso di liquidazione dell’imposta di donazione n. (OMISSIS) determinata dall’ufficio semplicemente a seguito di attribuzione della rendita agli immobili oggetto di liberalità – e avendo i contribuenti ai sensi del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 12, comma 1, conv. con modif. in L. 13 maggio 1988, n. 154, optato per la cosiddetta “valutazione automatica” – questo perchè secondo la CTR anche l’impugnato avviso di liquidazione emesso a seguito di “valutazione automatica” non poteva comunque essere “un atto privo totalmente dell’obbligo di motivazione”.

3. L’ufficio proponeva ricorso per cassazione – mentre gli intimati contribuenti non presentavano difese – senza aver versato in atti la prova della notifica con la conseguente inammissibilità del primo e senza quindi doversi provvedere a regolare le spese processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA