Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24938 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 06/11/2020), n.24938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17459-2018 proposto da:

N.O.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO,

23, presso lo studio dell’avvocato ANDREA VOLPINI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE di ROMA;

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 66565/2017 del TRIBUNALE di ROMA,

depositato il 24/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

FIDANZIA.

 

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Roma del 24 aprile 2018, il quale ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che il Ministero intimato si è costituito con controricorso;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis.

Diritto

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per avere il giudice di merito ritenuto che la situazione di pericolo dallo stesso rappresentata sia disancorata dal contesto generale del Paese;

2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per avere erroneamente il giudice di merito ritenuto stabilizzata la situazione nella zona del (OMISSIS) del Senegal nonchè venuto meno il pericolo di grave danno proveniente dai ribelli, pur dando atto del grave scenario di crisi del 2009, e non considerando il rischio del ricorrente di finire nuovamente nelle mani di coloro che lo hanno costretto a lasciare il paese d’origine;

3. che con il terzo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e D.Lgs. n. 225 del 2008, art. 32, comma 3, per non avere considerato, ai fini della concessione del permesso umanitario, il rischio effettivo per la propria incolumità e di grave violazione dei diritti umani per via del conflitto armato tuttora in corso in (OMISSIS), oltre alla mancata valutazione del percorso di integrazione del paese d’accoglienza;

4. che tutti e tre i motivi, da esaminare unitariamente fondandosi sulla dedotta perdurante esistenza del conflitto armato in (OMISSIS), sono inammissibili;

– che, in particolare, il richiedente svolge mere censure di merito in quanto finalizzate a sollecitare, in ordine alla dedotta sussistenza nella zona del (OMISSIS) in Senegal di una situazione di violenza generalizzata e diffusa derivante da conflitto armato (rilevante per la protezione sussidiaria), una diversa valutazione in fatto rispetto a quella operata dal giudice di primo grado, svolgendo critiche generiche al preciso rilievo del Tribunale di Roma secondo cui, a partire dal 2012, il nuovo Presidente M.S. ha attuato progressivamente un’opera di pacificazione generalizzata nel territorio del (OMISSIS), con la conseguenza che il conflitto con il movimento indipendentista può considerarsi ormai chiuso, con solo alcuni strascichi di banditismo;

– che parimenti di merito si appalesano le censure svolte con riferimento alla richiesta di protezione umanitaria, fondandosi la dedotta violazione dei diritti fondamentali, come già evidenziato, sull’allegazione del perdurante conflitto armato in (OMISSIS), la cui esistenza è stata esclusa dal giudice di merito con precisi riferimenti a qualificate fonti internazionali (Amnesty International e Freedom House);

che, in ogni caso, il terzo motivo è, inoltre, manifestamente infondato, atteso che ai fini della protezione umanitaria, la eventuale integrazione del richiedente nel paese d’origine non può rilevare da sola, essendo orientamento consolidato di questa Corte che il percorso di integrazione è un elemento che può essere sì considerato in una valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza della situazione di vulnerabilità, ma non può, tuttavia, da solo esaurirne il contenuto (vedi Cass. n. 4455 del 23/02/2018);

– 5. che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.100,00 oltre S.P.A.D;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

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