Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24938 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24938 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 4519 del ruolo generale
dell’anno 2011, proposto
da
Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura
dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
– ricorrente –

2-2Ps3
contro

Tuttofrutta Quaranta s.r.1., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta
mandato a margine del controricorso, dagli avvocati
Simona Mellano e Eugenio Zoppis, domiciliato presso lo
studio di quest’ultimo, in Roma, alla via Avezzana, n. 51
controricorrente e ricorrente incidentale—
RG n. -1.5 19 “:2 1

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!

Angelina-Mari Pe

estensore

Data pubblicazione: 06/11/2013

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per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, sezione 10 0
‘2,040
depositata in data 7 settembre l2=, n. 48;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 25’
giugno 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

Albenzio e per la società l’avv. Eugenio Zoppis;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Tommaso Basile, che ha concluso per il rigetto di
entrambi i ricorsi
Fatto
La s.r.l. Tuttofrutta Quaranta importò 57.220 chilogrammi di
agli freschi di provenienza argentina, usufruendo di un trattamento
daziario agevolato in seno ai contingenti stabiliti in sede
comunitaria, essendo titolare dei relativi certificati utili alla
fruizione dell’agevolazione.
L’Agenzia

delle

dogane

procedette

alla revisione

dell’accertamento, notificando alla società relativo avviso, a base
del quale dedusse che la contribuente era una società di comodo,
per mezzo della quale si procedeva all’importazione degli agli con
la tariffa agevolata; importazione che, in realtà, era orchestrata dalla
s.r.l. Malvi Cervati, che non poteva utilizzare certificati utili ad
ottenere l’agevolazione ed alla quale i beni importati arrivavano per
mezzo di una catena di cessioni tramite ulteriori società
compiacenti, ossia la s.r.l. Banana Service e la s.a.s. Tonini Roberto
& C., entrambe riferibili al medesimo soggetto.
La contribuente impugnò l’avviso e la Commissione tributaria
provinciale accolse il ricorso, con sentenza che la Commissione
tributaria regionale ha confermato, escludendo la sussistenza di
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Angelina-Ma

uditi per l’Agenzia delle dogane l’avvocato dello Stato Giuseppe

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elementi sufficienti a consentire di ritenere realizzata l’operazione
in frode alla legge prospettata dall’ufficio.
Ricorre l’Agenzia delle dogane per ottenere la cassazione della
sentenza, affidando il ricorso a cinque motivi.
Resiste con controricorso la società contribuente, che spiega

Entrambe le parti depositano memoria ex articolo 378 del
codice di procedura civile.
Diritto
/.- Va preliminarmente respinta l’eccezione d’inammissibilità
della produzione dei documenti indicati sub 16., 17., 18., 21. e 22.
del foliario inserito in ricorso, proposta dalla società contribuente
per l’asserita violazione dell’articolo 372 del codice di procedura
civile. E ciò in quanto i documenti in questione risultano già
prodotti in allegato alla memoria illustrativa del 31 marzo 2010
depositata dall’Agenzia in seno al giudizio di appello; basti
richiamare, al riguardo, l’indirizzo della Corte secondo cui, <> (Cass.
15 marzo 2006, n. 5682).
2.- Nel merito, logicamente prodromico è l’esame del terzo e
del quinto motivo di ricorso, da valutare congiuntamente, in quanto
strettamente avvinti, con i quali, rispettivamente, l’Agenzia delle
dogane lamenta:

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altresì ricorso incidentale.

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-ex articolo 360, 1° comma, numero 3, c.p.c., la violazione e
falsa applicazione degli articoli 2727-2729 e 2697 del codice civile
nonché dei principi generali in materia di prova per presunzioni e di
onere della prova, per non aver considerato che l’evasione dei dazi
dovuti è comprovata dal ricorso alle presunzioni in ordine alla

dalle società in esso coinvolte, là dove la contribuente non ha
addotto elementi probatori certi ed idonei a contrastare quanto
emerso —terzo motivo;
-ex articolo 360, 10 comma, numero 5, c.p.c., l’omessa ed
insufficiente motivazione della sentenza, rappresentando che,
sebbene la pronuncia abbia dato atto che fosse stato architettato un
complesso sistema volto ad aggirare fraudolentemente, in favore di
s.r.l. Malvi Cervati e per il sicuro tramite di Banana Service s.r.l. e
di Tonini Roberto & C. s.a.s., i vincoli comunitari posti, mediante la
fissazione di contingenti, all’importazione di agli freschi argentini
con tariffe daziarie agevolate, ha poi reputato insufficienti gli
elementi a carico di s.r.l. Tuttofrutta Quaranta, senza
compiutamente esporre le ragioni di tale convincimento e senza
dare conto in maniera esauriente degli elementi dedotti a suo
sostegno —quinto motivo.
La complessiva censura è fondata e va in conseguenza accolta.
21-Con la sentenza impugnata, la Commissione tributaria
regionale non mostra di dubitare, analogamente alla Commissione
di primo grado, <>, ossia del fatto che <<...la frode veniva realizzata mediante l'acquisto fittizio di partite di aglio a tariffa agevolata da parte di società compiacenti per conto della azienda facente capo ai C., che si interessava di predisporre tutta la documentazione RG n.4519/2011 Angelina-Maria P re ricostruzione del sistema elusivo del pagamento dei dazi realizzato Pagina 5 di 10 all'uopo occorrente presso il Ministero delle Attività Produttive, e riacquistava cartolarmente le partite di aglio dalle predette società compiacenti>>.
2.2.-La ricostruzione di fatto del congegno ben si presta ad
essere sussunta nello schema dell’abuso del diritto, di matrice

dell’operazione economica che, tenuto conto sia della volontà delle
parti implicate, che del contesto fattuale e giuridico, si connoti per
lo scopo di ottenere vantaggi fiscali altrimenti non conseguibili.
E ciò in quanto, hanno precisato le sezioni unite, è di diretta
derivazione dall’art. 53 Cost. la regola in virtù della quale il
contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo
distorto, pur se non direttamente contrastante con alcuna specifica
disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio
fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che
giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel
risparmio fiscale (Cass., sez.un., 23 dicembre 2008, n. 30057).
Con la particolarità che, nel caso in questione, il meccanismo è
strumentale all’aggiramento del meccanismo di tutela del mercato
interno predisposto dalla —allora- Comunità Europea, mediante
l’imposizione di dazi differenziati per quantità di merce importata e
il contingentamento delle importazioni tra i singoli operatori, di
guisa che l’effetto ottenuto è il mancato pagamento del diritto di
confine effettivamente dovuto.
2.3.-Ciò posto, gli arrangiamenti formali che le parti possono
porre in essere al fine di pagare meno non possono avere valore,
poiché a nessuno è consentito di sottrarsi ai propri obblighi di
pagare quanto dovuto.

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tensore

comunitaria, riconoscibile, in materia tributaria, al cospetto

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3.-La Commissione tributaria regionale parimenti non dubita
che <>che riguarda Tuttofrutta Quaranta sia
correlata a questo meccanismo; esclude, tuttavia, <>, giacché ciò che
contraddistingue l’elusione rispetto alla simulazione sta appunto nel
fatto che, nel caso della prima, l’operazione economica è voluta e
realizzata esattamente come appare e proprio per mezzo di
quell’operazione, nella conformazione ad essa data dalle parti, si
tende a conseguire un risultato consistente, di norma, in un indebito
risparmio d’imposta. Dunque, l’attività profusa dalla società non
esclude la fattispecie elusiva, anzi, ne integra indice di conferma
(nel senso che lo scopo elusivo è conseguibile mediante operazioni
effettive e reali, vedi Cass. 10 giugno 2011, n. 12788; Cass. 10
gennaio 2013, n. 449).
3.3.-11 che esclude ogni rilievo anche dell’insistito riferimento
della società, sia in controricorso, sia in memoria, alla regolarità del
titolo d’importazione di cui era titolare in relazione all’operazione
della quale si discute.
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Angelina-Mari

quantitativi importabili con dazio agevolato».

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4.

D i contro, i dati che la stessa sentenza enumera e <> determinano l’operatività del meccanismo della

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dalla società contribuente col meccanismo descritto dal giudice
penale e la specifica condotta realizzata dalla società, come
ricostruita dalla stessa sentenza, giustifica il giudizio di
partecipazione di questa alla condotta frodatoria realizzata, là dove
nessun elemento probatoriamente rilevante in senso opposto è stato

prospettazione dei fatti offerta in ricorso. Anzi: la società riconosce
nella narrativa del controricorso, che puntigliosamente enumera
tutti i passaggi dell’operazione, di aver acquistato la merce <> dalla s.r.l. Banana service e di averla rivenduta alla
Tonini Roberto & C. s.a.s. dopo aver proceduto all’importazione a
dazio agevolato; merce che è poi pervenuta nella disponibilità di
s.r.l. Malvi Cervati, che, secondo la sentenza penale di questa Corte
numero 17961/2008, ampio stralcio della quale è riportato e
condiviso dalla Commissione tributaria regionale, non era munita di
titoli utili alla fruizione delle agevolazioni daziarie ottenute da s.r.l.
Tuttofrutta Quaranta.

5.-11 giudizio di partecipazione della società al meccanismo
elusivo dinanzi descritto comporta l’inoperatività delle agevolazioni
daziarie vantate, con la conseguente responsabilità della
contribuente, ex articolo 201 del codice doganale comunitario, nella
qualità di dichiarante, per l’obbligazione doganale all’importazione
di merce soggetta a dazi in misura superiore a quella applicata,
derivante dall’esclusione dell’agevolazione.
Di qui l’accoglimento del primo motivo di ricorso, proposto
ex articolo 360, 1° comma, n. 3, c.p.c., col quale, appunto,
l’Agenzia delle Dogane censura la violazione e falsa applicazione
degli articoli 1, 2 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, numero 43, degli articoli 4, 201 e 202 del codice
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Angelina-Maria Pe in.

sore

addotto dalla società, che si è limitata ad una critica astratta della

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doganale comunitario e dei principi generali in materia di
imposizione fiscale delle importazioni.

5.1.-È mal posta, al riguardo, l’eccezione di novità proposta
dalla contribuente in riferimento a tale censura, in quanto, per
consolidato orientamento della Corte, sono inammissibili per novità
soltanto le questioni giuridiche che implichino accertamenti di fatto

consolidato. Vedi, tra le tante, Cass. 28 luglio 2008, n. 20518); là
dove, nel nostro caso, la configurabilità della responsabilità della
contribuente è diretta derivazione delle circostanze di fatto note, e
già allegate, ossia l’esistenza di un congegno elusivo e la
partecipazione ad esso della società contribuente.
6. Le considerazioni che precedono e, in particolare, il giudizio

di partecipazione della società alla complessa condotta frodatoria
dinanzi illustrata comportano l’assorbimento del secondo e del
quarto motivo di ricorso che si riferiscono, sotto diversi profili,
all’esimente della buona fede.
7.-Ne risulta assorbito anche il ricorso incidentale, calibrato sul
regolamento delle spese del doppio grado del giudizio di merito.
8.-Il ricorso va in conseguenza accolto, la sentenza va cassata e,
non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, il ricorso va deciso
nel merito, col rigetto dell’impugnazione originariamente proposta
dalla contribuente.
La particolarità della controversia comporta la compensazione
delle spese inerenti alle fasi di merito.
Seguono, invece, la soccombenza le voci di spesa concernenti
questa fase.
per questi motivi
La Corte:
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che non risultino proposte nei precedenti gradi di giudizio (principio

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-accoglie il ricorso principale, nei sensi di cui in motivazione,
assorbito quello incidentale;
-cassa la sentenza impugnata;
-decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione originariamente
proposta dalla società;
-compensa le spese in renti lle fasi di merito;
a pagare le spese concernenti la fase di

legittimità, liquidate in Curo 7500,00 per compensi, oltre spese
prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, il 25 giugno 2013.

-condanna la

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