Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24937 del 20/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.20/10/2017),  n. 24937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. 11206-2016

sollevato dal Tribunale di Rovigo con ordinanza n. R.G. 40/2016

depositata il 2/05/2016 vertente tra:

R.M.;

(OMISSIS) SAS (OMISSIS) SAS;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha chiesto

dichiararsi la competenza per territorio del Tribunale di Ferrara.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

in ordine alla dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) e della socia accomandataria in proprio, promossa dalla sig.ra R.M., il Tribunale di Rovigo, adito a seguito della declaratoria di incompetenza del Tribunale di Ferrara, ha sollevato conflitto negativo di competenza davanti a questa Corte; nessuna delle parti ha presentato memorie;

il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti dal punto di vista della funzione nomofilattica di questa Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

risulta dagli atti che la sede legale della società debitrice è in (OMISSIS), a far data dal 1 agosto 2014, oltre un anno prima della presentazione dell’istanza di fallimento;

non risultano circostanze tali da superare la presunzione di coincidenza della sede effettiva con la sede legale;

va pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di Ferrara;

non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di regolamento, nel quale nessuna della parti ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Ferrara.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017

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