Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24937 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep. 06/12/2016), n.24937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DI MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 22404/11 proposto da:

L.D. erede di L.F. e

P.M.G. erede di B.P., elettivamente domiciliati in Roma,

Via Belle Arti n. 7, presso lo Studio dell’Avv. Giuseppe Ambrosio,

rappresentati e difesi dall’Avv. Ennio Gorrasi, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e

Ministero dell’Economia e delle Finanze;

– intimato –

avverso la sentenza n. 160/01/10 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata il 13 luglio 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24

novembre 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Olivia Mammarella Tosè, per delega, per i ricorrenti;

udito l’Avv. dello Stato Giammario Rocchitta, per la

controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con la impugnata sentenza n. 160/01/10 depositata il 13 luglio 2010 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – quale giudice del rinvio a seguito della decisione di questa corte n. 19407 del 2008 respingeva il ricorso promosso da L.F. e L.E. contro l’avviso n. 88359/1994 che ai fini dell’accertamento dell’imposta di successione aveva rettificato il valore di taluni immobili. La CTR – accertato che “non risultando agli atti alcuna eccezione in ordine al quantum” i contribuenti avevano nell’originario ricorso soltanto contestato il potere del Ministero delle Finanze di rettificare il valore degli immobili perchè ritenevano non perentorio il termine di giorni sessanta entro cui era previsto dovesse essere “allegata la specifica istanza per l’attribuzione di rendita catastale D.L. 14 marzo 1988, n. 70, ex art. 12, comma 1, conv. con modif. in L. 13 maggio 1988, n. 154 – respingeva il ridetto originario ricorso semplicemente prendendo atto che la corte aveva invece stabilito che trascorso il termine di giorni sessanta senza allegazione dell’istanza di attribuzione della rendita l’ufficio aveva in effetti il potere di accertare il valore degli immobili secondo le ordinarie regole.

L.D. e P.M.G. – quali eredi dei contribuenti che avevano impugnato l’avviso – proponevano ricorso per cassazione affidato a quattro motivi ulteriormente illustrati da memoria. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

L’intimato Ministero non presentava difese.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso – “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 56, 57 e 62, artt. 110, 111, 102, 331 e 132 c.p.c. e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – Mancata integrazione del contraddittorio in litisconsorzio necessario – Nullità del rapporto processuale e conseguente nullità del procedimento e della sentenza stessa – i contribuenti deducevano che nel giudizio di rinvio non era stato parte il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che quest’ultimo era da ritenersi litisconsorte necessario nonostante che nel rapporto controverso fosse succeduta l’Agenzia delle Entrate, che pertanto la sentenza era da dichiararsi nulla non avendo la CTR disposto l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, comma 1 e segg..

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza perchè come noto – in ragione dell’art. 111 c.p.c., comma 3 – la giurisprudenza della corte si è consolidata nel senso che tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate ci sia stata una successione a titolo particolare ex lege per cui nel caso che il processo sia senza alcuna avversaria contestazione proseguito dalla sola Agenzia delle Entrate consegue la estromissione del Ministero delle Finanze anche in assenza di un formale provvedimento (Cass. sez. trib. n. 26321 del 2010; Cass. sez. trib. n. 1123 del 2009). Cosicchè i contribuenti – per il principio dell’autosufficienza pena appunto l’inammissibilità del motivo – erano tenuti a chiarire il tempo e il luogo processuale in cui nel giudizio di rinvio avevano eccepito la violazione del contraddittorio processuale e ciò indipendentemente dal potere della corte di controllare direttamente il fascicolo d’ufficio (Cass. sez. lav. n. 11738 del 2016; Cass. sez. trib. n. 19410 del 2015).

2. Con il secondo complesso motivo di ricorso – “Violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, per non essersi uniformato il giudice del rinvio al principio di diritto enunciato da codesta corte e art. 394 c.p.c., commi 1 e 2, per non aver osservato lo stesso giudice le norme previste per il giudizio davanti a sè e per non aver considerato che l’Agenzia delle Entrate conservava la stessa posizione processuale che aveva avuto nel giudizio terminato con la sentenza cassata, nonchè del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 51 e 52 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – i contribuenti deducevano che la corte aveva rinviato alla CTR per la determinazione dell’imponibile, mentre la medesima CTR incorrendo nel lamentato errore a ciò non aveva provveduto accertando invece “contrariamente al vero” che nell’originario ricorso non era stato in alcun modo contestato il valore della rettifica di cui all’impugnato avviso.

2.1. Con il terzo complesso motivo di ricorso – “Violazione degli artt. 112 e 115, perchè non vi è corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e perchè la decisione non è fondata sui fatti e prove allegate, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 e per aver disapplicato e quindi violato i criteri legali di determinazione del valore venale degli immobili contenuti nel D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 51 e 52, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione sul fatto controverso della contestazione da parte dei contribuenti dell’an e del quantum dell’avviso di rettifica ad essi notificato dall’ufficio” – i contribuenti deducevano che la CTR era incorsa nel denunciato di vizio di omessa pronuncia per non aver deciso sul valore degli immobili e annullato l’impugnato avviso atteso che quest’ultimo non conteneva alcuna prova o motivazione della rettifica e altresì deducendo che la CTR era incorsa in un vizio motivazionale peraltro in nessun modo illustrato.

2.2. Con il quarto complesso motivo di ricorso – “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 35, comma 3, art. 276 c.p.c., comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63, commi 1 e 3 e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, commi 1 e 2 e art. 20, comma 1 e 2, nonchè dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – Omessa decisione su eccezioni di rito relative alla validità del ricorso dell’ufficio, introduttivo del giudizio di rinvio – nullità della sentenza impugnata – i contribuenti deducevano di aver eccepito l’inammissibilità del ricorso di riassunzione dell’ufficio perchè mancante di “specifici motivi” circa la “correttezza della stima” degli immobili e la mancanza di motivazione dell’impugnato avviso ecc. e che la CTR aveva a riguardo omesso di pronunciare incorrendo nella violazione dell’art. 112 c.p.c..

2.3. I motivi – invero tutti al limite dell’inammissibilità perchè le plurime censure cumulate in ciascuno di essi sono tra di loro distinte in modo appena sufficiente – possono essere esaminati congiuntamente perchè strettamente connessi. I riuniti motivi sono comunque infondati.

Come difatti rammentato in narrativa del presente la CTR quale giudice del rinvio aveva accertato che nell’originario ricorso non era stata proposta “alcuna eccezione in ordine al quantum” – statuizione che all’evidenza assorbe ogni questione circa il merito della rettifica dell’imponibile per l’impossibilità di esaminarlo atteso che per la CTR nell’originario ricorso mancavano a riguardo i motivi cit. D.Lgs. n. 546, ex art. 18, comma 2, lett. e), come noto non integrabili successivamente per il divieto contenuto nel cit. D.Lgs. n. 546, art. 24, commi 2 e segg. – con la conseguenza che risultano infondate sia le censure di omessa pronuncia sul merito della controversia e sia le censure circa la non dimostrazione da parte dell’ufficio del valore di rettifica degli immobili e sia le censure relative al ricorso per riassunzione che su di ciò nulla di “specifico” avrebbe detto.

In realtà i contribuenti censurano l’assorbente statuizione della CTR quale giudice del rinvio – per cui appunto nel ricorso originario non era contenuta “alcuna eccezione in ordine al quantum” dell’imponibile soltanto con il secondo motivo laddove in un passaggio del tutto incidentale deducono che l’affermazione è contraria “al vero”. Censura all’evidenza inammissibile per difetto di autosufficienza perchè dai contribuenti – non solo non viene precisato con quale mezzo tra quelli vincolati previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, la ridetta statuizione viene denunciata – ma nemmeno viene integralmente trascritto sia il contenuto dell’originario ricorso e sia il contenuto delle controdeduzioni d’appello onde per es. consentire alla corte di verificare se le eccezioni di merito che i contribuenti asseriscono di aver svolto nell’originario ricorso siano state o meno riproposte o rinunciate ai sensi del D.P.R. n. 546, art. 56 (Cass. sez. 3 n. 14839 del 2016; Cass. sez. 1 n. 9888 del 2016).

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dell’ufficio come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna i contribuenti in solido tra loro a rimborsare all’ufficio le spese processuali, che si liquidano in Euro 5.200,00 a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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