Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24936 del 10/10/2018

Cassazione civile sez. II, 10/10/2018, (ud. 27/02/2018, dep. 10/10/2018), n.24936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11475/2015 proposto da:

Prefetto Di Rimini, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei

Portoghesi 12, presso Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1211/2014 del Tribunale di Rimini, depositata

il 24/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2018 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

– il presente giudizio trae origine dal processo promosso da C.G. per l’annullamento del provvedimento/verbale di sequestro amministrativo del 29.07.2011 del veicolo Fiat Grande Punto Tg. (OMISSIS) di sua proprietà;

– il Giudice di Pace, ritenute infondate le doglianze del ricorrente, aveva rigettato il ricorso, compensando le spese del giudizio tra le parti;

– il Tribunale di Rimini, in funzione di giudice di appello, con sentenza del 24 ottobre 2014 accoglieva la domanda dell’appellante C. e per l’effetto annullava il provvedimento/verbale di sequestro amministrativo del 29/7/2011 del veicolo Fiat Grande Punto di sua proprietà;

– la cassazione della sentenza è stata chiesta dalla Prefettura di Rimini, sulla base di un unico motivo;

– non ha svolto difese l’intimato C.;

considerato che:

– con l’unico motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 1, e art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), artt. 194 e 224 ter C.d.S., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver il Tribunale – nel ritenere violato il principio di irretroattività della sanzione – considerato che la sanzione, dapprima penale e poi amministrativa obbligatoria, della confisca, essendo stata introdotta dal D.L. n. 92 del 2008, già sussisteva al momento della commissione del fatto da parte del C. (avvenuta l’1.1.2009), essendo cambiata (con la I. n. 120/2010) solo l’autorità competente ad adottarla (quella amministrativa

– Prefetto -, in luogo di quella giudiziaria – giudice penale -);

– il motivo è fondato;

– infatti, pur a fronte del mutamento della qualifica della confisca del veicolo in caso di guida in stato di ebbrezza, è tuttavia rimasto fermo l’obbligo (previsto per espressa disposizione di legge anche prima dell’ultima novella di cui alla L. n. 120 del 2010, in quanto introdotto con la riforma del 2008) per il giudice di disporre la confisca (quale sanzione amministrativa accessoria, al pari della sospensione della patente di guida) nel caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena per quei reati per i quali la stessa è prevista dalla legge quale ulteriore conseguenza;

– analogamente a quanto avviene già per l’applicazione (obbligatoria) della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, il giudice dispone la confisca con sentenza che a cura del cancelliere viene trasmessa in copia al prefetto competente (art. 224 ter C.d.S., comma 2, come novellato), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato (Cassazione penale, sez. 4^, 15/09/2015, n. 40095);

– per quanto riguarda la confisca del veicolo, la stessa, prevista per la più grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza (nonchè per il reato di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest e di guida sotto l’influenza di sostanze psicotrope), è ora qualificata dalla L. n.120/2010 come sanzione amministrativa e non più penale, come in precedenza, sciogliendo dubbi interpretativi, era stato affermato da questa Corte (Sez. Un. 25 febbraio 2010, Rv. 247042) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 196/2010);

– dunque, il legislatore operando una specifica scelta, ha optato per la natura amministrativa della confisca di cui all’art. 186 C.d.S., in riferimento alle ipotesi di reato sopra ricordate, e per la natura amministrativa anche della procedura di sequestro del veicolo (art. 224 ter C.d.S.);

-la diversa qualificazione della confisca del veicolo in relazione alla guida di un’auto in stato di alterazione alcolica da sanzione penale accessoria a sanzione amministrativa non incide, nondimeno, sulla competenza del giudice penale ad irrogarla, come emerge dal tenore letterale dell’art. 186 C.d.S., (cfr. altresì Cassazione penale, sez. 4^, 18/02/2014, n. 13006, e Cassazione penale, sez. 4^, 24/09/2013, n. 41415);

– in quest’ottica, i sequestri eseguiti nella vigenza della precedente normativa di ordine generale possono ritenersi attualmente “sopravvissuti” – nonostante la recente novella – nel caso in cui risultino legittimamente adottati anche sotto il profilo amministrativo e, quindi, a condizione che sussista (come nel caso di specie) il presupposto dell’accertata configurabilità della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 2 lett. c) (Cassazione penale, sez. IV, 01/03/2011, n. 24549);

– in tal caso, la trasformazione della natura giuridica del vincolo reale da penale ad amministrativo non implica la violazione del principio di legalità previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 1, in tema di sanzioni amministrative (Cassazione penale, sez. 4^, 10/05/2012, n. 22046);

– invero, il citato art. 1 recita “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”, quest’ultima da intendersi, ovviamente, “amministrativa”;

– diversamente, la violazione, per il caso che ci occupa (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), non integra un’ipotesi di condotta illegale amministrativa, bensì esclusivamente penale, solo che per essa si applica anche una sanzione che ha natura amministrativa (confisca);

– inconferenti sono poi i richiami operati dal Tribunali di Rimini a due pronunce della Cassazione penale (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata), atteso che le stesse hanno enunciato il principio, non estensibile al caso di specie, secondo cui la confisca obbligatoria del veicolo, prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza, non si applica relativamente ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125, che l’ha introdotta (Cassazione penale, sez. 4^, 21/01/2011, n. 15010);

alla stregua delle considerazioni che precedono, il sequestro amministrativo adottato non integrava una “nuova” sanzione nè violava il principio generale sancito dalla L. n. 689 del 1981, art. 1, con la conseguenza che erroneamente il Tribunale di Rimini ha disposto l’annullamento del provvedimento del 29.7.2011 di sequestro del veicolo;

– per quanto sin qui considerato, il ricorso è quindi meritevole di accoglimento e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Rimini in persona di diverso magistrato per nuovo esame;

– il giudice del rinvio deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Rimini, in persona di diverso magistrato anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2018

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