Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24936 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep. 06/12/2016), n.24936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DI MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 20260/11 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.F.G., elettivamente domiciliato in Roma, Viale

Giulio Cesare n. 14, presso lo Studio dell’Avv. Gabriele Pafundi,

che con gli Avv.ti Gianfranco Gaffurri e Giancarlo Lombardi, lo

rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e

Equitalia Esatri S.p.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 17/34/11 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata il 22 febbraio 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24

novembre 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. dello Stato Giammario Rocchitta, per la ricorrente;

udito l’Avv. Alessia Ciprotti, per delega, per il controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 17/34/11 depositata il 22 febbraio 2011 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello di C.F.G. e – in riforma della decisione n. 404/03/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano – annullava la cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa a seguito della sentenza di questa corte n. 12283 del 2007 che aveva rigettato “il ricorso introduttivo” promosso contro l’atto presupposto costituito dall’avviso di liquidazione d’imposta di successione n. 92/92/3167.

La CTR accoglieva l’appello perchè giudicava fondata sia “l’eccezione processuale del difetto di notifica” del ricorso per cassazione e sia “soprattutto perchè” la sentenza di questa corte n. 12283 del 2007 consisteva in un “atto giuridico processuale” da interpretarsi nel senso che il ricorso del contribuente avverso l’avviso di liquidazione n. 92/92/3167 era stato in realtà in parte accolto con la conseguenza che la cartella doveva annullarsi in quanto erroneamente emessa per l’intera imposta.

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui con controricorso resisteva il contribuente, mentre l’intimato concessionario non si costituiva.

Il contribuente si avvaleva della facoltà di depositare memoria.

Diritto

1. Con il primo complesso motivo di ricorso – rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 391 bis, 391 ter e 395 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” – l’ufficio deduceva che erroneamente la CTR aveva annullato la cartella nonostante la sentenza di questa corte n. 12283 del 2007 avesse rigettato integralmente il ricorso avverso il presupposto avviso di liquidazione, secondo l’ufficio difatti la sentenza di questa corte avrebbe potuto impugnarsi soltanto per revocazione sia con riferimento alla sua eventuale nullità per difetto di notifica del ricorso per cassazione e sia per non aver rilevato l’eventuale “formarsi di un giudicato interno favorevole al contribuente su parte dell’avviso di liquidazione”.

1.1. Con il secondo complesso motivo di ricorso – rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 391 bis, 391 ter e 395 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” – l’ufficio deduceva ut supra ma sotto il profilo della violazione della legge sostanziale.

1.2. I due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente perchè espongono identica denuncia sotto differenti profili – sono inammissibili perchè non censurano in modo esatto la seconda ratio decidendi della CTR secondo cui l’interpretazione della decisione di questa corte n. 12283 del 2007 doveva essere nel senso che il prodromico avviso di liquidazione era stato dalla stessa solo in parte annullato cosicchè l’impugnata cartella doveva essere in toto annullata perchè erroneamente con essa si chiedeva il pagamento dell’intera imposta.

1.3. In effetti – in disparte la prima esatta denuncia di violazione dell’art. 391 bis c.p.c., atteso che il mancato rilievo della nullità di notifica del ricorso per cassazione doveva dal contribuente essere fatto valere davanti alla corte con lo straordinario mezzo della revocazione (Cass. sez. lav. n. 14420 del 2015; Cass. sez. lav. n. 12483 del 2003) – la CTR con la seconda ratio decidendi non ha affatto fondato la sua decisione di annullamento della cartella rilevando un giudicato favorevole al contribuente in luogo della corte. E bensì – interpretando come consentito il giudicato formatosi a seguito della sentenza della corte n. 12283 del 2007 – ha affermato che quest’ultima aveva appunto dato luogo a un giudicato parzialmente favorevole al contribuente. Una violazione della regula iuris – quella che in tesi dell’ufficio sarebbe stata costituita dalla violazione del giudicato esterno formatosi a seguito della sentenza della corte n. 12283 del 2007 – che perciò non dà ingresso ad alcun vizio revocatorio impugnabile con lo straordinario mezzo di cui all’art. 391 bis c.p.c. e bensì invece ad una violazione di giudicato inteso come legge “del caso concreto” altrimenti denunciabile (Cass. sez. un. n. 23242 del 2005; Cass. sez. un. n. 21639 del 2004).

1.4. Come noto le “autonome” ragioni della sentenza – che come la seconda ratio decidendi sono ex se idonee a sorreggere la decisione – se non sono correttamente impugnate passano in giudicato con la conseguente inammissibilità del ricorso (Cass. sez. 3, n. 14740 del 2005; Cass. sez. 3 n. 2273 del 2005).

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore della sola parte costituita come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’ufficio a rimborsare al contribuente le spese processuali, queste liquidate in Euro 4.000,00, oltre a spese forfetarie e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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