Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24936 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/11/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 06/11/2020), n.24936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10402-2018 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FULCIERI

PAULUCCI DE’ CALBOLI 9, presso lo studio dell’avvocato PIERO

SANDULLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PATRIZIA SEBASTIANELLI;

– ricorrente –

contro

F.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6166/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- A seguito di ricorso presentato da F.A., il Tribunale di Cassino ha emesso decreto ingiuntivo (n. 287/2013) nei confronti di S.L., per il pagamento di una serie di cambiali, tutte recanti come data di rilascio quella del (OMISSIS).

S.L. ha proposto opposizione. Che il Tribunale di Cassino ha respinto, con sentenza depositata il 20 giugno 2016.

Anche la successiva impugnazione, proposta avanti alla Corte di Appello di Roma, è stata respinta, con sentenza depositata il 27 settembre 2017.

2.- A fronte dei motivi di appello articolati da S.L., questa pronuncia ha in specie rilevato quanto segue.

Quanto all’eccezione di nullità del ricorso per ingiunzione “per carenza di rappresentanza processuale”, la sentenza ha osservato che la “procura, posta su foglio allegato al ricorso, ad esso unito con punti di congiunzione e timbro, risulta pienamente rispondente ai criteri di legge”: “attraverso il collegamento con l’atto cui accede è possibile infatti ricavare anche tutti gli elementi formali sui quali si è fondata la doglianza”.

In relazione alle eccezioni di litispendenza e/o continenza con altro giudizio pendente avanti alla Corte di Appello di Roma, la decisione ha ritenuto che la censura svolta “non si connota di alcuna specificità, consistendo in sostanza in una mera reiterazione dell’affermazione priva di specificità circa la sussistenza tra i giudizi di litispendenza o di continenza”.

Nei confronti dell’affermata sussistenza di una “parcellizzazione del credito”, indebitamente posta in essere da F., la Corte territoriale ha precisato che trattasi di eccezione “inammissibile ex art. 345 c.p.c., in quanto nuova”.

Rispetto alle “eccezioni formali sulle cambiali e sulla prescrizione dell’azione cambiaria”, la sentenza ha riscontrato che esse non “intaccano in alcun modo la decisione” del giudice del primo grado, “che si fonda sul valore di promessa di pagamento delle cambiali azionate con la conseguente dispensa di colui che agisce dall’onere della provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, gravando sull’emittente la prova circa l’inesistenza del rapporto causale sottostante, che nel caso di specie non è mai stata nemmeno richiesta”. Nelle sue conclusioni, l’appellante “ha chiesto di ammettere o rinnovare istanze istruttorie”: che, tuttavia, “non risultano essere state formulate”.

3.- Avverso questo provvedimento S.L. ha presentato ricorso, adducendo cinque motivi di cassazione.

F.A. non ha svolto difese nel presente grado di giudizio.

Il ricorrente ha anche depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- I motivi di ricorso svolgono le censure che qui di seguito si vengono a riferire.

Primo motivo: “violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c.”. Si assume che la procura, rilasciata da F. in sede si ricorso per decreto ingiuntivo, è “irregolare”: non soltanto per l’errore terminologico perpetrato anche in epigrafe dai giudici d’appello di definirla a margine del ricorso anzichè in calce al ricorso monitorio”, ma pure perchè “non consentiva alcuna identificazione del conferente o riconduzione alla persona del mandante, tale da far ritenere difettare di ius postulandi”.

Secondo motivo: “violazione e falsa applicazione di norme di diritto – art. 39 c.p.c.”. Si afferma, al riguardo, che F., “con l’attivazione autonoma delle cambiali con il giudizio monitorio e con l’atto di intervento nella procedura esattoriale, a seguito del quale si è innescato un giudizio di accertamento del credito anche nei confronti del sig. F.A., ha innescato due giudizi aventi ad oggetto, oltre che lo stesso petitum e la stessa causa petendi”.

Terzo motivo: “violazione dell’art. 111 Cost., artt. 112 e 115 c.p.c., per la ritenuta mancanza di specifica doglianza inerente alla parcellizzazione e frammentazione del credito”. Si sostiene che i giudici del merito hanno “apoditticamente” rigettato le doglianze relative a tale comportamento di F.: nei fatti, “le cambiali azionate, tutte emesse in data (OMISSIS) e scadenti mensilmente, sono state azionate dinnanzi a giudici diversi, anche in termini di competenza per valore. Difatti il sig. F. avrebbe potuto porre a base del ricorso per decreto ingiuntivo azionato davanti al Tribunale di Cassino anche le altre cambiali”.

Quarto motivo: “erronea e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.”. Si segnala, in proposito, che l’eccezione di parcellizzazione non è nuova, come ritenuto dal giudice dell’appello. La stessa era già stata proposta già nel testo dell’atto di citazione in opposizione, dove si evidenziava che la “fattispecie è caratterizzata dalla proposizione della domanda giudiziale conseguente a frazionamento del credito, attraverso lo strumento della parcellizzazione”.

Quinto motivo: “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

5.- Il ricorso è inammissibile.

5.1.- In relazione al primo motivo, è da osservare che lo stesso difetta del pur necessario requisito dell’autosufficienza, di cui all’art. 366 c.p.c.. Il ricorso, che è stato predisposto, ingloba nel suo corpo il testo della procura incriminata e nemmeno indica gli atti e i modi in cui, nel merito, sarebbe stato rilevato che questo testo non consente “l’identificazione del conferente”.

Non può essere ritenuto vizio dirimente della sentenza impugnata, poi, quello di avere la sentenza erroneamente indicato – nell’intestazione dell’atto – che la procura, rilasciata per il giudizio di opposizione da F., era “a margine” e non “in calce”. Tale indicazione (in ipotesi erronea) non incide comunque su alcuna delle parti sostantive della pronuncia; in punto di esame effettivo di tale procura, del resto, la Corte territoriale richiama in modo univoco il concetto della procura “in calce”.

5.2.- Pure il secondo motivo di ricorso non rispetta il requisito dell’autosufficienza, posto che neppure identificale cambiali che sarebbero contemporaneamente oggetto dei due giudizi: secondo la giurisprudenza di questa Corte, perchè possa essere dichiarata la litispendenza, occorre che sussista non solo identità di soggetti, ma anche che di causa petendi e di petitum, nel senso che questo debbono fare necessariamente riferimento agli stessi beni: nel caso, alle stesse cambiali (cfr. già Cass., 19 agosto 1964, n. 2338).

5.3.- Il terzo motivo non si confronta con la ratio decidendi adottata dalla sentenza impugnata. Quest’ultima ha rilevato il carattere meramente autoreferenziale della doglianza relativa al frazionamento della domanda giudiziale svolta da F.. Il motivo, dal canto suo, si limita a ribadire l’affermazione che la specie presenta un frazionamento, senza altro precisare o comunque aggiungere: anche solo in punto di concreta ed effettiva “modificazione peggiorativa della posizione del debitore” (cfr. Cass., 27 luglio 2018, n. 198989.

5.4.- Il mancato accoglimento del terzo motivo comporta assorbimento del quarto motivo.

5.5.- Il quinto motivo non si confronta con la ratio decidendi adottata dalla pronuncia della Corte romana. Questa, infatti, si basa espressamente sul fatto che le cambiali azionate contenevano comunque una promessa di pagamento da parte del debitore cartolare (cfr. nell’ultimo capoverso del n. 2).

6.- Non ha luogo di provvedere alle spese del presente giudizio di legittimità, non essendosi costituito l’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA