Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24935 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 25/11/2011), n.24935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Energheia s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te

dom.to in Roma, al viale di Villa Massimo n. 57, presso lo studio

dell’avv. Brocchieri Guido, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente

agli avv.ti Camilli Claudio e Polacco Giuliana, giusta procura in

atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– resistente –

nonchè

Ministero delle Finanze, in persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimato –

Per la revocazione della sentenza di questa Corte n. 19818/2008

depositata il 18/7/2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udito l’avv. Camilli per il ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Energheia s.r.l., con atto del 4-6/8/2010, ricorre per la revocazione della sentenza di questa Corte n. 19818/2008, depositata il 18/7/2008, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dal Ministero delle Finanze e dalla Agenzia delle Entrate contro il Fallimento della Sisa s.p.a. e della Energheia s.r.l., venne cassata con rinvio la sentenza della CTR della Lombardia n. 22/12/05 depositata il 15/2/2005.

Resiste l’Agenzia delle Entrate; nessuna attività difensiva ha svolto il Ministero delle Finanze. La causa, per la cui trattazione è stata dapprima fissata adunanza in camera di consiglio, è stata quindi rimessa alla pubblica udienza non ravvisandosi i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c.. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente, premesso di avere avuto conoscenza della sentenza di cassazione della quale chiede la revocazione, solo a seguito della notifica della cartella di pagamento – avvenuta il 16/6/2010 – ad istanza dell’Agente della Riscossione per la Provincia di Milano – Esatri s.p.a., assume che la sentenza di cassazione è stata emessa nell’ambito di un rapporto processuale validamente costituito soltanto nei confronti del Fallimento S.I.S.A.S. e non anche nei confronti della Energheia, che avrebbe dovuto invece essere estromessa dal processo di cassazione per l’intervenuto passaggio in giudicato, nei suoi riguardi, della sentenza di primo grado, che aveva annullato l’avviso originariamente impugnato. Nulla sarebbe infatti la notifica dell’atto di appello, in quanto non eseguita presso il procuratore domiciliatario della Energheia; e tale nullità si sarebbe riflessa nella successiva sentenza della CTR della Lombardia. Il giudizio di cassazione si sarebbe quindi instaurato avverso la Energheia “dando per scontata la correttezza di un fatto del tutto errato, ossia che la sentenza di appello potesse spiegare un qualche effetto nei suoi confronti e quindi che l’Energheia stessa potesse essere parte del giudizio di legittimità o destinatario, della sentenza che lo ha definito”. Analoga nullità si – sarebbe – verificata con riguardo alla proposizione del giudizio di cassazione, posto che il ricorso dell’Avvocatura dello Stato, per conto del Ministero dell’Economia e dell’Agenzia delle Entrate, è stato notificato all’esponente presso il preteso domicilio eletto, nello studio dell’avv. Salvatore Capodiferro – difensore del solo coobbligato Fallimento S.I.S.A.S. s.p.a.-, che mai l’ha rappresentata in alcun grado”.

La sentenza di Cassazione meriterebbe quindi di essere revocata, nella parte che attiene alle pronunce che riguardano l’Energheia per essere l’effetto di un doppio errore di fatto risultante dagli atti di causa, ossia dell’assunto, ..che sia la sentenza di appello che la sentenza i cassazione siano state correttamente pronunciate nei suoi confronti, a seguito della corretta instaurazione del contraddittorio nei suoi riguardi, tanto nel giudizio di secondo grado che in quello di cassazione.

Secondo la ricorrente, la nullità della notifica degli atti introduttivi del giudizio di appello e di quello di cassazione comporterebbe, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 2, la tempestività del ricorso per revocazione.

Il ricorso è inammissibile. L’impugnazione proposta ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 2, è inammissibile qualora il contumace, che ne ha l’onere, non provi la sussistenza di una delle nullità indicate dalla norma di rito e della mancata conoscenza fattuale del processo, dovuta alla specifica nullità dedotta, in ragione di un dimostrato nesso di causalità. Ciò posto, va rilevato che l’esecuzione della notifica del ricorso per cassazione alla società presso la sede legale, e non al procuratore presso il quale essa abbia eletto domicilio, in violazione dell’art. 330 c.p.c., se integra una delle nullità previste dall’art. 327 c.p.c., comma 2, non ha tuttavia la potenziale attitudine di impedire una conoscenza minima del processo da parte del contumace, non legittimando quindi la proposizione oltre l’ordinario termine annuale dell’impugnazione della sentenza emessa in esito a quel processo (v. Sentenza n. 7316 del 29/03/2006; Sentenza n. 9172 del 21/04/2011; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12004 del 31/05/2011/ Nel caso in esame, dalla relata di notifica dell’originale del ricorso per cassazione proposto dall’Avvocatura dello Stato risulta l’avvenuta notifica del ricorso medesimo alla Soc. Energheia s.n.c. alla via (OMISSIS), con consegna a persona al servizio del destinatario (la relativa casella risulta sbarrata e di seguito vi è la indicazione:

“dipendente”). Nè ha rilievo a riguardo la presenza, sullo stesso avviso di ricevimento, nello spazio sottostante destinato alla firma del destinatario, in aggiunta alla sottoscrizione del dipenente, di un timbro con la scritta “Air Liquid Italia s.p.a. Sede (OMISSIS)”, dovendo ritenersi, fino a querela di falso, che l’agente postale abbia consegnato copia dell’atto da notificare a persona a servizio del destinatario, Soc. Energheia s.n.c. alla via (OMISSIS) – soggetto cui era diretta la raccomandata – così come prescritto dalla L. n. 890 del 1982, art. 7.

Va rilevato inoltre che nessuna contestazione in ordine a tale relata è stata sollevata dalla Energheia con il ricorso per revocazione, nonostante una fotocopia della stessa sia presente nel fascicolo del ricorso per cassazione proposto dal Ministero dell’Economia e dall’Agenzia delle Entrate (R.G. 6754/06).

Alla luce di quanto sopra non può ritenersi provata, da parte dell’attuale ricorrente, la mancata conoscenza del giudizio di cassazione, stante, come sopra evidenziato, l’avvenuta consegna di copia dell’atto a persona al servizio del destinatario. Nè a diversa conclusione può condurre il comportamento della società, sia prima della decisione oggi impugnata – notifica della sentenza di 1^ grado, mancata partecipazione al giudizio di appello ed a quello di cassazione – che successivamente alla notifica della cartella di pagamento, trattandosi di fatti non idonei a far ritenere presuntivamente provata la suddetta mancata conoscenza.

Al giudizio di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’amministrazione finanziaria, delle spese del giudizio liquidate in complessivi Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese liquidate in complessivi Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito, in favore dell’Agenzia delle Entrate.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA