Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24935 del 10/10/2018

Cassazione civile sez. II, 10/10/2018, (ud. 27/02/2018, dep. 10/10/2018), n.24935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24241/2014 proposto da:

Regione Calabria, elettivamente domiciliata in Roma, V.le Giulio

Cesare 61, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Maria Toscano,

rappresentato e difeso dall’avvocato Ferdinando Mazzacuva;

– ricorrente –

contro

G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 195/2014 del Tribunale di Paola, depositata il

11/03/2014;

lette le conclusioni depositate il 7/2/2018 dal P.M., in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/02/2018 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– la vicenda trae origine dall’opposizione proposta da G.A. contro l’ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti dalla regione Calabria – Dipartimento Agricoltura e Forestazione settore (OMISSIS) con cui era comminata la sanzione di Euro 1.167,00 per la vendita non a norma di prodotti ittici;

– il Giudice di pace accoglieva l’opposizione ed avverso la pronuncia la Regione ha proposto appello che il Tribunale di Paola ha respinto con la sentenza n. 195 depositata il 12/3/2014;

– il giudice del gravame ha osservato che l’eccezione di nullità della notifica della sentenza impugnata effettuata presso il Dipartimento Regionale e non presso il Presidente della Giunta Regionale era infondata e che l’appello era inammissibile perchè tardivo;

– la Regione Calabria ha con ricorso notificato in data 6 ottobre 2014 chiesto la cassazione della sentenza d’appello depositata l’11 marzo 2014 e notificata il 7 aprile 2014 in forma esecutiva presso la sede legale della Regione e non presso il procuratore costituito in appello ai sensi dell’art. 170 c.p.c., comma 1 e art. 285 c.p.c.;

– il ricorso è articolato su due motivi e l’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– preliminarmente va precisato che il presente ricorso notificato il 6/10/2014 è ammissibile perchè proposto nel termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., cui vanno aggiunti i 46 gg. del periodo feriale come vigente nel 2014, essendo pacifico che la notifica in forma esecutiva direttamente alla parte è inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare, per il quale rileva solo la notifica ai sensi dell’art. 170 c.p.c., comma 1 e art. 285 c.p.c.;

– con il primo motivo la Regione Calabria deduce nuovamente la nullità della notifica della sentenza del Giudice di pace effettuata il 12/5/2011 alla Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura e Forestazione per violazione dell’art. 145 c.p.c.;

– con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c., per avere ritenuto la capacità processuale in capo al Dipartimento cui sono riconosciute funzioni finali;

– i due motivi possono essere esaminati congiuntamente e vanno dichiarati infondati;

– in via di principio vale, infatti, la regola secondo la quale l’art. 145 c.p.c., impone di eseguire le notifiche alle persone giuridiche nel luogo in cui esse hanno la sede legale, con la conseguenza che la notifica è nulla ove sia effettuata in luogo diverso, come un ufficio periferico e distaccato, privo di autonomia e soggettività distinta (Cass. n. 9813/2002);

– tuttavia, in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione nelle forme stabilite dalla L. n. 689 del 1981, il principio sancito dall’art. 23 delle Legge stessa, della necessaria correlazione tra competenza ad emanare il provvedimento sanzionatorio e legittimazione a partecipare al relativo giudizio di opposizione, opera anche con riguardo a provvedimenti emanati da autorità regionale; pertanto, ove l’ordinamento proprio della Regione conferisca la competenza suddetta ad un organo periferico, a quest’ultimo soltanto, e non all’amministrazione centrale, spetta la qualità di parte (necessaria) del procedimento di opposizione e la susseguente legittimazione rispetto alla impugnazione della relativa decisione con il ricorso per cassazione (Cass. n. 3915/1992);

– l’applicazione del richiamato principio alla fattispecie in esame porta a concludere, in conformità a quanto ritenuto dal P.M., che la notifica della sentenza del Giudice di pace fatta presso il Dipartimento Agricoltura e Forestazione della Regione e non presso la sede della Regione Calabria era valida e, conseguentemente, tardivo l’appello proposto dalla Regione con citazione spedita per la notifica il 6/7/2011 a fronte della notifica della sentenza impugnata spedita per la notifica in data 10/5/2011, cioè oltre il termine di trenta giorni;

-invero, la legittimazione ad impugnare la sentenza di prime cure esisteva in capo al Dipartimento Agricoltura e Forestazione della Regione Calabria, perchè si tratta dello stesso ente legittimato ad emettere l’ordinanza ingiunzione, secondo la previsione della L. n. 689 del 1981, art. 23 e perchè il Dipartimento in questione, creato secondo le previsioni della L.R. n. 7 del 1996 e dirette a realizzare il decentramento organizzativo della Regione, rientra fra quelli, per legge (cfr. art. 4 L.R. cit.), aventi funzioni “finali”, cioè legittimazione esterna e potere di adottare ordinanze-ingiunzione nelle materie di competenza;

– conseguentemente appare corretta la decisione del Tribunale di Paola e da rigettare il ricorso in esame;

– nulla va disposto sulle spese in ragione della mancata costituzione dell’intimato;

– ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2018

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