Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24935 del 06/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep. 06/12/2016), n.24935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DI MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 19689/11 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.G.A., elettivamente domiciliata in Roma, Viale

del Vignola n. 5, presso lo Studio dell’Avv. Livia Ranuzzi,

rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Quercia, giusta delega in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e

Equitalia ETR S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro

tempore R.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Costabella n. 26, presso lo Studio dell’Avv. Antonella Fiorini,

rappresentata e difesa dall’Avv. Ivana Carso, giusta delega in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 69/06/10 della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia, depositata il 25 giugno 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24

novembre 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. dello Stato Giammario Rocchitta, per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

p.q.r..

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 64/06/10 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia depositata il 25 giugno 2010 – respinto l’appello proposto da P.G.A. – confermava la decisione n. 122/12/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari che aveva rigettato il ricorso promosso dalla contribuente contro la cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa per la riscossione di imposte di successione e ipotecarie catastali a seguito di avviso di liquidazione divenuto definitivo per mancanza d’impugnazione l’8 giugno 2003.

Per quanto rimasto d’interesse la CTR confermava il rigetto del ricorso osservando che la notifica della cartella a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno ai sensi del ex D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, doveva ritenersi rituale – e che comunque l’eventuale nullità della notifica era stata sanata con la proposizione del ricorso per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., comma 3 – e che la motivazione della cartella doveva ritenersi sufficiente rispondendo “pienamente alla previsione normativa di contenuto minimo, necessario e sufficiente per l’esatta individuazione della pretesa azionata dell’ente, che si sostanziava negli elementi indicati e definiti dal modello di cui al D.M. 28 giugno 1999” e che infine l’amministrazione non era incorsa nelle decadenze stabilite dal cit. D.P.R. n. 602, artt. 17 e 25, perchè per i tributi in discussione doveva trovare applicazione “il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 41, comma 2, che fissava in dieci anni il termine per recuperare i crediti d’imposta definitivamente accertati”.

La contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resistevano con controricorso l’ufficio e il concessionario che eccepiva la preliminare inammissibilità del ricorso ex adverso.

Diritto

1. Come rammentato in narrativa del presente il concessionario ha eccepito l’inammissibilità dell’avversario ricorso perchè “farcito” – e cioè senza una idonea selezione con conseguente impegno della corte a ricercare i fatti di causa e i motivi sui quali era fondata la richiesta di cassazione – ma l’eccezione deve giudicarsi infondata perchè la contribuente in relazione a ciascun motivo ha comunque operato una sintesi dei fatti rilevanti e delle ragioni poste a sostegno.

2. Con il primo motivo di ricorso – rubricato “Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 3 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26. Denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3” – la contribuente deduceva che erroneamente la CTR aveva reputato corretta la notifica della cartella ch’era invece da dichiararsi inesistente perchè avvenuta “senza l’intermediazione” di un ufficiale giudiziario e perchè mancante della relata di notifica comunque necessaria anche nel caso di notifica a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno cit. D.P.R. n. 602, ex art. 26, comma 1.

2.1. Con il secondo motivo di ricorso – rubricato “Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 156 e 160 c.p.c.. Denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la contribuente deduceva che stante l’inesistenza della notifica della cartella, questa non poteva sanarsi ex art. 156 c.p.c., comma 3, con la sua impugnazione siccome erroneamente ritenuto dalla CTR.

2.2. I motivi – che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati atteso in modo assorbente che secondo la consolidata giurisprudenza della corte la notifica della cartella con ricevuta di ritorno, cit. D.P.R. n. 602, ex art. 26, comma 1, può essere fatta direttamente dal concessionario e non necessita di relata di notifica (Cass. sez. 6 n. 21558 del 2015; Cass. sez. trib. n. 6395 del 2014).

3. Con il terzo motivo di ricorso – rubricato “Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3. Denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la contribuente deduceva che erroneamente la CTR aveva giudicato sufficientemente motivata la cartella nonostante nella stessa fossero stati “riportati solo alcuni semplici riferimenti (ANNO (OMISSIS) VOLUME (OMISSIS) NUMERO (OMISSIS) SOTTONUMARO (OMISSIS) NOTIFICA DEL 9.4.2003)” ecc..

Il motivo è infondato perchè la cartella emessa a seguito di avviso di liquidazione divenuto definitivo ben può essere motivata con la semplice individuazione dell’atto tassato e dell’avviso divenuto definitivo ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 3 – per cui “Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributarla” – nonchè del D.M. 3 settembre 1999, n. 321, artt. 1 e 6, con i quali ben si coordina (Cass. sez. trib. n. 15733 del 2012; Cass. sez. trib. n. 11466 del 2011).

4. Con il quarto motivo – rubricato “Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25 e 17 (vigente ragione temporis) del D.P.R. n. 602 del 1973 e del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 41. Denuncia ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.” – la contribuente deduceva che erroneamente la CTR non aveva ritenuto applicabili le decadenze di cui al cit. D.P.R. n. 602, artt. 17 e 25, all’epoca in vigore e bensì il termine decennale di prescrizione previsto dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 41, comma 2, secondo cui “Il credito dell’amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni”.

Il motivo – seppure con una motivazione corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, rispetto a quella adottata dalla CTR – è infondato giacchè come questa corte ha già avuto occasione di chiarire: “L’imposta di successione è suscettibile di essere liquidata mediante uno specifico atto, costituito dall’avviso di liquidazione, assolvendo la cartella di pagamento alla sola funzione di mezzo di riscossione, sicchè alla notifica di quest’ultima non si applica il termine decadenziale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 3, senza che ne derivi alcun sospetto di illegittimità costituzionale poichè è la stessa attività di liquidazione soggetta ad un termine di decadenza biennale ai sensi del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 27, così da escludere che il contribuente resti assoggettato all’azione amministrativa per un tempo indeterminato od eccessivo, mentre, quanto all’esercizio della successiva azione di riscossione, non viene in questione una pretesa liquidatoria ma un diritto di credito, soggetto, in quanto tale, all’ordinario termine decennale di prescrizione (Cass, sez. trib. n. 12754 del 2016; Cass. sez. trib. n. 1974 del 2015).

5. Nel recente consolidarsi dell’ultimo rammentato orientamento giurisprudenziale – in materia peraltro contrassegnata da estrema difficoltà di interpretazione e disomogeneità di disciplina tra tributo e tributo – debbono farsi consistere le ragioni che inducono la corte a compensare integralmente le spese tra tutte le parti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese tra tutte le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA