Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24935 del 06/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 06/11/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 06/11/2020), n.24935
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9007-2020 proposto da:
B.A., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituita –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 8961/2016 R.G. del TRIBUNALE di BARI,
depositata l’11/12/2019;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/09/2020 dal Presidente LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
Fatto
RILEVATO
che:
il Relatore designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
“IMPROCEDIBILITA’ DEL RICORSO, per omesso deposito dello stesso nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., (giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto), trattandosi di sanzione processuale rilevabile d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente (Cass., Sez. 2, n. 22092 del 04/09/2019; Cass., Sez. 6 – 2, n. 25453 del 26/10/2017; Cass., Sez. 6 – 3, n. 12894 del 24/05/2013)”.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– il Collegio condivide la proposta del Relatore, in quanto il ricorso è stato notificato il 30/12/2019 e non depositato nel termine di legge, come da certificazione della cancelleria in atti;
– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile;
– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;
– ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione:
dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento) per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 16 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020