Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24935 del 06/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 24935 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA
sul ricorso 25966-2007 proposto da:
PROMOZIONE & DISTRIBUZIONE SRL IN LIQUIDAZIONE in
persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA G. PALUMBO 26, presso lo
studio EP SPA, rappresentato e difeso dagli avvocati
GAETA CARLO, GAETA UGO con studio in NAPOLI VIA DEI
MILLE 16 (avviso postale), giusta delega a margine;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 06/11/2013

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente ,

avverso la sentenza n. 82/2007 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 01/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/06/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO

udito per il controricorrente l’Avvocato DE STEFANO
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’inammissibilità e in subordine rigetto del ricorso.

CHINDEMI;

R.G. 25966/2007
4

Fatto
La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n.82/27/07, depositata il
1.6.2007,

confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n.

267/17/2005 che dichiarava la legittimità dell’avviso di accertamento IVA + Irpeg + Irap per
l’anno di imposta 1996, nei confronti della società Promozione e Distribuzione s.r.l. in liquidazione,

bancaria acquisita (conti correnti intestati all’amministratore unico e a suoi congiunti)
Proponeva ricorso per cassazione la società deducendo i seguenti motivi:
a) violazione degli articoli 39, comma 2, e 40 d.p.r. 600/ 1973, artt. 51 e 54 d.p.r. 633/ 1972, 2697 e
2729 cc, in relazione all’articolo 360, numero tre, c.p.c., censurando la sentenza impugnata avenzin
confermato l’accertamento induttivo del reddito con riferimento ai presupposti non consentiti nella
specie ( studi di settore non applicabili e ricerche non specificate)
b) violazione dell’articolo 36 D.lgs 546/1992, in relazione all’articolo 360, numero quattro, c.p.c.,
avendo la CTR omesso di motivare in ordine alla censura relativa alla insufficiente motivazione
dell’avviso di accertamento che riteneva corretta la ricostruzione del processo verbale della
Guardia di finanza, fondato su studi di settore non applicabili e ricerche non specificate.
c) insufficiente, illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ritenendo
mancare la ratio decidendi , rilevando anche la motivazione contraddittoria.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 6.6.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto l’accertamento induttivo non risulta effettuato sulla
base degli studi di settore, così come lamentato dalla società ricorrente, e la CTR lo ha ritenuto
fondato in presenza di una contabilità formalmente corretta, allorché la stessa sia nel suo complesso
inattendibile, ravvisando anche l’esistenza di gravi incongruenze fra i ricavi e i corrispettivi
dichiarati, con riferimento anche alle percentuali di ricarico, utilizzate quale presunzioni semplici,
risultando rispettati i presupposti e le condizioni di cui all’articolo 54 d.p.r. 633/ 1972 e 39, comma
2, d.p.r. 600/ 1973.
Devono, peraltro, ritenersi legittime le indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente
persona fisica, ovvero a quelli degli amministratori della società contribuente – in quanto sia l’art.
32, n. 7, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riguardo alle imposte sui redditi, che l’art. 51 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riguardo all’IVA – autorizzano l’Ufficio finanziario a procedere

con cui venivano contestati acquisti e vendite senza fattura anche in forza della documentazione

all’accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a
, terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, ipotesi, questa,
ravvisabile nel rapporto familiare, sufficiente a giustificare, salva prova contraria, la riferibilità al
contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari degli indicati soggetti
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18083 del 04/08/2010)
Col secondo motivo si chiede se “la violazione della norma processuale riguardante l’obbligo della
CTR napoletana di dare conto delle ragioni che l’hanno indotta ad assumere la decisione emessa, in

dei p.v.c. della Guardia di Finanza, ponga o meno nel nulla la sentenza “.
Col terzo motivo si chiede se “nella sentenza… si riscontra da un lato in parte la radicale mancanza
della ratio decidendi in ordine un punto decisivo, cioè la inidoneità a fare percepire le ragioni che
stanno a base della decisione e d’altro lato la contraddittorietà della motivazione …. per le ragioni
poste a fondamento della decisione in palese e sostanziale contrasto tale da non consentire la
individuazione della ratio decidendi ”
Il quesiti di diritto relativo al secondo motivo risultano innanzitutto non autonomi nel senso che
non contengono tutte le informazioni necessarie a consentire una risposta utile alla definizione
della controversia prescindendo dalla lettura del relativo motivo che, come ripetutamente ribadito
dalla giurisprudenza di questa Corte, deve consistere in una sintesi originale e autosufficiente della
censura dedotta (cfr Cass. , S.U. n. 19444/2009).
Il quesito inoltre, non risulta adeguato alla funzione di far comprendere alla Corte di legittimità,
dalla sola lettura del medesimo, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, quale sia
l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione
del ricorrente, la regola da applicare (cfr Cass. S.U. n. 7433/2009) e sono, in ogni caso, inidonei a
consentire a questo giudice una risposta che sia suscettibile di definire la questione controversia e di
ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sub iudice (cfr Cass. S.U. n. 2658/2008).
Il motivo lamenta sostanzialmente la contraddittorietà della motivazione e avrebbe dovuto, inoltre
essere formulato ai sensi dell’articolo 360, numero cinque, c.p.c. e non quale error in procedendo,
sub art. 360, numero quattro, c.p.c. , risolvendosi, peraltro, in valutazione di merito.
Il terzo motivo del ricorso (col quale si deduce motivazione insufficiente circa un fatto controverso
e decisivo) è inammissibile sia per la genericità della censura sia per l’assoluta inidoneità
dell’indicazione prevista dalla seconda parte dell’articolo 366 bis c.p.c..
Il motivo di censura ex art. 360,n. 5 c.p.c., in forza della giurisprudenza di questa Corte, deve
contenere un’indicazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare nell’esposizione
chiara e sintetica del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o
2
,

presenza di una dichiarazione esplicita dell’ufficio finanziario relativa all’assenza di reale veridicità

ESENTE D.,5 . ?r,-;n1sm,A7JoNE
vt6
“.’
l’I
Ai SENSì
5
N. 131TA.ALI.

WITLRIA TRII3UTARIA
contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende

inidonea a giustificare la decisione (cfr Cass. ,S.U. n. 20603/2007; Cass. n. 8897/2008)
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità.
PQM

Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che
liquida in E.4.500 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito

Così deciso in Roma, il 6.6.2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA