Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24934 del 23/10/2017

Cassazione civile, sez. VI, 20/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.20/10/2017),  n. 24934

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17059/2016 proposto da:

ERREDI DI N.R., M.D. SNC IN LIQUIDAZIONE, in

persona del legale rappresentante pro tempore, M.D., in

qualità di socio liquidatore della medesima società, nonchè in

persona del sig. N.R., nella qualità di socio della

stessa, M.D., N.R., in proprio, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA TACITO, 41, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO DI CIOMMO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

INTESA SANPAOLO SPA, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso

lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCO FAGGIN;

– controticorrente –

e contro

CASTELLO FINANCE SRL, che agisce a mezzo del suo procuratore

ITALFONDIARIO SPA, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso

lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE FANCHIN;

– contraticorrente –

avverso la sentenza n. 678/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

– che la parte ricorrente ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, contro la sentenza della Corte d’appello di Milano del 23 febbraio 2016, la quale ha respinto l’impugnazione avverso la decisione del Tribunale della stessa città, che aveva a sua volta disatteso le domande proposte da Erredi s.n.c., M.D. e N.R. contro Banca Intesa San Paolo s.p.a. e Italfondiario s.p.a., relativamente a segnalazioni effettuate alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia;

– che la corte del merito, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a) non sussisteva l’interesse ad agire degli attori, essendo la società personale autonomo soggetto giuridico ed essendo le segnalazioni riferibili solo alla società; b) il credito della banca verso la società, in ordine al quale avvenne la segnalazione, non era prescritto, data l’applicazione dell’art. 1310 c.c., con riguardo all’atto interruttivo della prescrizione posto in essere nei confronti di un socio, nè la banca era decaduta dalla garanzia ex art. 1957 c.c., essendo la relativa eccezione tardiva; c) le segnalazioni contestate erano meramente irregolari, ma non illecite, e non è provato il diritto al risarcimento del danno vantato dalla società e dai soci, come ritenuto già dal tribunale, in quanto gli appellanti si sono limitati ad affermarne l’automatica verificazione, mentre al contrario esso era soggetto all’onere della prova, non assolto; d) gli attori decaddero dalla prova per testi in primo grado, per tardiva intimazione dei testimoni ex art. 104 att. c.p.c.;

– che resistono le intimate con controricorso;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c.;

– che le parti hanno depositato le memorie.

Diritto

CONSIDERATO

– che i motivi di ricorso sono tutti genericamente prospettati come “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio dedotto ed oggetto di causa, nonchè omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata”, anche se le norme asseritamente violate sono indicate nel testo dei medesimi, onde in tali limiti essi sono esaminabili;

– che, invero, in generale occorre ricordare come il giudizio di cassazione sia a critica vincolata, delimitato e veicolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito: ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c. (cfr., e multis, Cass. 9 giugno 2016, n. 11868; ord. 22 settembre 2014, n. 19959; 4 marzo 2010, n. 5207): in particolare, ove si censuri la violazione di legge, occorre anzitutto individuare quale sia la norma male interpretata o male applicata dal giudice, per poi illustrare, nel corpo del motivo, quali parti della sentenza si intendano censurare e la tesi addotta a sostegno della critica stessa;

– che tutti i motivi di ricorso sono manifestamente inammissibili, laddove propongono la censura di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, essendosi in presenza di una cd. doppia conforme: onde, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 5, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 della menzionata disposizione;

– che, altresì, sono inammissibili tutti i motivi, nella parte in cui denunziano il vizio di motivazione, alla stregua del precedente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non più applicabile nel presente giudizio;

– che, quanto alla violazione di legge, il primo motivo censura la sentenza impugnata per avere negato la legittimazione attiva dei soci, rectius il loro interesse ad agire: esso coglie nel segno, laddove afferma che il loro interesse in proprio derivava dalla richiesta di danni soggettivamente patiti, ma sul punto va meramente corretta la motivazione della decisione impugnata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, essendo il dispositivo sia conforme a diritto;

– che, invero, la corte territoriale ha riscontrato l’insussistenza di una condotta illecita in capo agli istituti segnalanti, sia per l’esistenza, di contro, del credito a sofferenza, sia per una mera irregolare indicazione del medesimo, mentre ha aggiunto altresì (anche con riferimento ai soci) che gli appellanti si limitarono a sostenere l’automatica verificazione di un danno, omettendo di fornirne ogni concreta prova;

– che il secondo motivo, per la parte in cui può ritenersi denunziare la violazione degli artt. 1310 e 1957 c.c., è manifestamente infondato, avendo la corte del merito fatto corretta applicazione del principio della prima disposizione, secondo cui gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori; quanto alla ritenuta decadenza dalla eccezione ex art. 1957 c.c. (da proporre semmai nel giudizio di pagamento della somma garantita), essa avrebbe potuto al più riguardare i fideiussori, non la società, il cui credito ha condotto alla segnalazione alla centrale dei rischi, onde sul punto il motivo non coglie nel segno; quanto alla deduzione di una decisione difforme da parte del Tribunale di Vicenza nel 2013, non è provato il giudicato nè l’efficacia di esso tra le parti;

– che il terzo motivo di ricorso, il quale si duole della valutazione della corte territoriale circa l’insussistenza di illegittimità delle segnalazioni, nonchè circa la mancata prova della condotta illecita, del nesso causale e del danno cagionato – richiamando l’art. 2043 e le “regole della responsabilità contrattuale” – è manifestamente inammissibile, intendendo sollecitare un continuo giudizio sul fatto in ordine a questioni concrete, affatto insindacabili in sede di legittimità, ed ancora ribadendo l’esistenza di una sentenza di merito di diverso tenore (di cui non si prova l’efficacia di giudicato esterno) e l’inesistenza del credito segnalato (questione di fatto): laddove la corte del merito ha confermato la sentenza del tribunale, che ha negato la sussistenza nel caso di specie della prova dell’elemento soggettivo ed oggettivo della fattispecie risarcitoria, con accertamento non sindacabile in questa sede;

– che occorre altresì ricordare come le S.U. abbiano ormai chiarito che “l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053): in sostanza, dunque, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4 (da ultimo, Cass. 10 giugno 2016, n. 11892) e risolvendosi, così, la censura in esame in una riproposizione del giudizio di fatto;

– che il quarto motivo censura la ritenuta decadenza della prova testimoniale in primo grado, deducendo il ricorrente che l’art. 103 att. c.p.c., non prevede un termine perentorio per la citazione dei testimoni: il motivo, tuttavia, è manifestamente infondato, avendo la corte del merito ritenuto gli attori decaduti per la mancata intimazione dei testimoni alla udienza fissata, in corretta applicazione del disposto dell’art. 104 c.p.c.;

– che, in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile (cfr. Cass., sez. un., 21 marzo 2017, n. 7155);

– che la condanna alle spese segue la soccombenza, dovendo tenersi altresì conto del principio secondo cui “in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dal D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 8 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (art. 4 D.M. cit.), nè che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale, in quanto la ratio della disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 8, comma 1, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall’art. 92 c.p.c., comma 1” (Cass. 27 agosto 2015, n. 17215);

– che deve provvedersi alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida complessivamente in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017

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