Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24934 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. II, 15/09/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 15/09/2021), n.24934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7257/2020 proposto da:

C.F., M.G., CO.GI.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via G Avezzana 6, presso lo

studio dell’avvocato Matteo Acciari, rappresentati e difesi

dall’avvocato Bruno Guaraldi;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Campobasso, depositata il

04/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/03/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con ricorso depositato il 23/1/2019 M.G., C.F. e Co.Gi. hanno chiesto l’indennizzo per l’irragionevole durata della procedura fallimentare della (OMISSIS) s.r.l., aperta con sentenza di fallimento dichiarato il 25/1/2006 e nella quale hanno svolto domanda di ammissione al passivo a seguito della quale per effetto dell’esecutività del riparto finale erano stati soddisfatti per la maggior parte del credito;

– l’istanza è dichiarata improponibile con decreto monocratico della Corte d’appello e in sede di opposizione rigettata e ritenuta manifestamente infondata con decreto collegiale della Corte d’appello;

– la Corte d’appello ha ritenuto che il termine semestrale per l’esercizio dell’azione per l’irragionevole durata del processo decorre dalla data del decreto di esecutività del riparto finale intervenuto il del 21/7/2016 e non dal momento della chiusura della procedura fallimentare, disposta con decreto del 23/5/2017, non comunicato e, pertanto, divenuto definitivo considerando il termine lungo per l’impugnazione ex art. 327 c.p.c. – il 25 giugno 2018 con conseguente tempestività del ricorso ex legge Pinto depositato il 23 gennaio 2019;

– inoltre la Corte d’appello di Campobasso ha condannato gli odierni ricorrenti al pagamento di Euro 1000,00 ciascuno ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-quater, a titolo di sanzione processuale avuto riguardo alla manifesta infondatezza della domanda proposta da ciascuno di essi;

– la cassazione del decreto collegiale è chiesta con ricorso affidato a due motivi, illustrati anche da memoria;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero di giustizia.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, in relazione all’art. 6, paragrafo 1 CEDU, all’art. 1 del primo protocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 Cost., nonché violazione dell’art. 327 c.p.c., L. Fall., art. 119,L. n. 69 del 2009, art. 58 e D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 150, comma 1, per avere erroneamente ritenuto che il termine semestrale entro il quale proporre l’azione per l’equa riparazione inizia a decorrere da quello in cui finisce la sofferenza per l’irragionevole durata del fallimento e coincidente con la data di pagamento del credito ammesso e non dalla definitività del provvedimento di chiusura del fallimento;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3,23 e 24 Cost., in relazione alla L. n. 89 del 2001, art. 5 quater ed agli artt. 91 e 92 e 96 c.p.c.” nonché violazione dell’art. 6, paragrafo 1 Cedu, all’art. 1 del primo protocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 Cost.;

– assumono i ricorrenti l’illegittimità della condanna al pagamento di Euro 1000,00 ciascuno in applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 5 quater, a seguito dell’accoglimento del primo motivo ed altresì l’illegittimità costituzionale per violazione dei canoni di ragionevolezza ed uguaglianza delle parti che agiscono in giudizio al fine di far valere il diritto all’equa riparazione;

– ritiene il collegio che i motivi del ricorso pongano questioni la cui rilevanza renda opportuna la trattazione in pubblica udienza e pertanto dispone provvedersi in conformità.

P.Q.M.

La Corte dispone fissarsi la pubblica udienza per la trattazione del presente ricorso.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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