Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24934 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep. 06/12/2016), n.24934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DI MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26707/2011 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.G. BELLI

39, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO LEMBO, rappresentato e

difeso dall’avvocato EZIO NARDI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA

DELLE ENTRATE UFFICIO DI FIRENZE (OMISSIS) in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 37/2011 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 29/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato NARDI che si riporta agli atti;

udito per i controricorrenti l’Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. C.V., C.G. e B.R. impugnavano l’avviso di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni, notificato il 23 novembre 2006, relativo alla dichiarazione di successione numero 3404 del 20 luglio 1998 in morte di Ca.Gr., deceduto l'(OMISSIS). Sostenevano i ricorrenti di aver presentato in data 5 maggio 2003 l’istanza di definizione agevolata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 11 e che, in forza di ciò, avrebbero dovuto versare la somma pari al 25% dei valori dichiarati. Sostenevano, inoltre, che l’agenzia aveva violato il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 27, comma 3, in quanto il provvedimento avrebbe dovuto essere notificato entro due anni dal pagamento dell’imposta principale. La commissione tributaria provinciale di Firenze rigettava il ricorso con sentenza che era parzialmente confermata dalla commissione tributaria regionale della Toscana. Osservavano i giudici di appello che il condono non si estendeva all’avviso di accertamento per cui è causa in quanto esso era relativo a cespiti ricompresi nell’asse ereditario per i quali i dichiaranti avevano richiesto di volersi avvalere della valutazione automatica ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, sicchè era esclusa la natura valutativa dell’avviso stesso. Inoltre l’agenzia non era incorsa nella denunciata decadenza poichè l’avviso di liquidazione non era valso a portare a conoscenza dei contribuenti la pretesa erariale ma con esso era stata data solamente esecuzione alla sentenza numero 8/19/2005, depositata il 21 marzo 2005, con la quale la commissione tributaria provinciale di Firenze aveva rideterminato la rendita con riguardo ad uno dei tre immobili oggetto dell’avviso di liquidazione, confermandola con riguardo agli altri due. La CTR infine, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava non dovute le sanzioni.

2. Avverso la sentenza della CTR propongono ricorso per cassazione i contribuenti affidato a due motivi illustrati con memoria. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.

3. Con il primo motivo i ricorrenti deducono omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 289 del 2002, art. 11 e alla L. n. 154 del 1988, art. 12. Sostengono che ha errato la CTR nel ritenere l’inapplicabilità della L. n. 289 del 2002, art. 11, all’avviso di accertamento per cui è causa sulla base del fatto che con esso l’agenzia non aveva proceduto a un esame valutativo della dichiarazione di successione presentata il 20 luglio 1998 e si doveva considerare che sussistevano tutti presupposti previsti dalla norma per l’estensione all’avviso di liquidazione del 25 marzo 2003, prodromico a quello del 23 novembre 2006, della norma sul condono prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11. Peraltro, qualora si ritenesse inapplicabile il condono alle dichiarazioni aventi ad oggetto beni privi di rendita per i quali è stata chiesta la valutazione automatica ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, si profilerebbe un vizio di incostituzionalità, non ravvisandosi ragione per la quale debba essere riservato un trattamento deteriore a coloro che ereditano beni sprovvisti di rendita rispetto a coloro che rendono dichiarazioni erronee con riguardo ad immobili accatastati.

4. Con il secondo motivo deducono omessa insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 27, comma 3, artt. 34 e 41. Sostengono che la CTR erroneamente non ha ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 27, comma 3, richiamato dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 34, comma 6, ritenendo che la pretesa erariale avesse ad oggetto l’esecuzione di quanto già stabilito dal giudice investito della controversia. Ciò in quanto l’avviso di liquidazione di cui si discute era stato notificato il 23 novembre 2006, ben cinque anni e sette mesi dopo il pagamento dell’imposta principale. In ogni caso si doveva ritenere che con l’avviso di liquidazione qui impugnato l’ufficio aveva provveduto ad un nuovo calcolo automatico che avrebbe potuto essere effettuato già dal 31 dicembre 2001, data di deposito della sentenza avente ad oggetto l’impugnazione della rendita catastale. Appariva, dunque, contraddittorio affermare che l’avviso di liquidazione notificato il 23 novembre 2006 fosse la mera conseguenza della sentenza della CTP di Firenze n. 8 del 21 marzo 2005, relativa alla impugnazione dell’avviso di liquidazione emesso sulla base delle rendite catastali accertate con la sentenza della CTP di Firenze numero 94 del 31 dicembre 2001, e non, invece, conseguenza di quest’ultima sentenza.

5. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è inammissibile, oltre che infondato. In primo luogo è inammissibile in quanto risulta formulato con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, laddove, nel ricorso per cassazione, non è ammessa la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (cfr. Cass. n. 21611 del 20/09/2013; Cass. n. 19443 del 23/09/2011).

In secondo luogo il motivo è infondato perchè con l’avviso di accertamento notificato il 23.11.2006, oggetto di questo giudizio, l’ufficio ha dato esecuzione alla sentenza della CTP di Firenze n. 8 del 21 marzo 2005, passata in giudicato, relativa alla impugnazione dell’avviso di liquidazione emesso 25 marzo 2003 sulla base delle rendite catastali accertate con la sentenza della CTP di Firenze numero 94 del 31 dicembre 2001. I contribuenti da un lato non hanno dedotto di aver richiesto, nella causa conclusasi con la sentenza n. 8 del 21 marzo 2005, la declaratoria di estinzione del giudizio in applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 11, dall’altro in ogni caso il condono non si estendeva all’avviso di accertamento notificato il 25.3.2003 per la ragione che esso aveva ad oggetto i cespiti immobiliari elencati nella denuncia di successione ai numeri 1, 2 e 3, per i quali avevano dichiarato di avvalersi della valutazione automatica ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52. Questo collegio, invero, intende uniformarsi, condividendone le ragioni, al principio di diritto espresso dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 7789 del 03/04/2006, secondo cui: “In tema di condono fiscale, e con riferimento alla chiusura delle liti pendenti disciplinata dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, non è suscettibile di definizione agevolata la controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di successione e dell’INVIM, notificato al contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi del sistema di valutazione automatica di cui al D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 12, convertito con modificazioni nella L. 13 maggio 1988, n. 154; in tal caso, infatti, resta esclusa ogni possibilità di contesa in ordine alla determinazione della base imponibile, in quanto il valore dell’immobile è ricavato senza margini di discrezionalità da parte dell’Ufficio, applicando il coefficiente legale fisso alla rendita attribuita dall’UTE, la cui contestazione, pur essendo destinata ad incidere sulla determinazione del tributo, non rientra tra le controversie suscettibili di definizione agevolata, non avendo ad oggetto l’imposta, ma il classamento”. Tale interpretazione restrittiva si impone alla luce del testo della L. n. 289 del 2002, art. 11, che limita l’applicabilità del condono ai “… valori dichiarati per i beni ovvero (a)gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione…”. Neppure si profila il vizio di incostituzionalità prospettato, dovendosi considerare che le due ipotesi considerate, ovvero quella di chi eredita beni non accatastati e quella di chi, invece, ne eredita di accatastati e ne indica il valore in misura inferiore a quello reale, sono diverse poichè la procedura attivata dai contribuenti in data anteriore all’entrata in vigore del condono costituisce di per se una agevolazione rispetto all’ordinario criterio valutativo e la legge 289/2002 prevede agevolazioni per le situazioni che non abbiano già fruito di specifico beneficio.

6. Il secondo motivo è parimenti inammissibile perchè formulato con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Esso è, inoltre, infondato, per la ragione che, con la sentenza n. 8 pronunciata il 21 marzo 2005, la CTP, decidendo sull’impugnazione dell’avviso di liquidazione notificato il 25.3.2003, ha definitivamente accertato quale fosse la rendita relativa ai cespiti 1, 2 e 3, dopo che con la sentenza n. 94 del 12.10.2001 la medesima CTP aveva definito la questione del classamento. A tal punto, essendo stata accertata in modo definitivo la rendita, l’avviso di liquidazione notificato il 23.11.2006 costituiva mera esecuzione della sentenza n. 8 del 21 marzo 2005, essendo basato su calcoli matematici cui era estranea ogni attività discrezionale e soggiaceva al termine prescrizionale decennale di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 41, comma 2.

Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, in considerazione della particolarità delle questioni trattate, si compensano per l’intero.

PQM

La corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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