Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24934 del 06/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 06/11/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 06/11/2020), n.24934
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5910-2019 proposto da:
R.F.G., T.E., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO 4, presso lo studio dell’avvocato
AMERICO CARAMANTE, rappresentati e difesi dall’avvocato CARMELINA
TRUSCELLI;
– ricorrenti –
contro
P.N.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1642/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 23/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA
GIANNACCARI.
Fatto
RILEVATO
che:
– R.F.G. e T.E. hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, depositata il 23.12.2015, che aveva confermato la sentenza di primo grado, con la quale era stata parzialmente accolta la domanda proposta da P.N. di violazione delle distanze legali;
– la parte intimata non ha svolto attività difensiva;
– il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso;
– in prossimità dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il ricorso è inammissibile;
– esso è stato proposto in data 12.2.2019 oltre il termine di un anno dal deposito della sentenza d’appello, avvenuto 23.12. 2015;
– l’art. 327 c.p.c., prevede la decadenza della impugnazione dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla notificazione di questa, quale espressione di un principio di ordine generale, diretto a garantire certezza e stabilità dei rapporti giuridici (Cassazione civile sez. un., 01/12/1994, n. 954);
– detto principio è indipendente dalle vicende processuali che hanno impedito l’inosservanza del termine di impugnazione e, nella specie, dalla deduzione – con l’unico motivo di ricorso – della nullità della sentenza per omessa interruzione del giudizio in seguito alla sospensione del difensore dall’esercizio della professione forense;
– conseguentemente è irrilevante che la sentenza sia stata notificata il 18.12.2018, trattandosi di attività di impulso della parte, al solo fine di far decorrere il termine breve di impugnazione;
– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;
– non deve provvedersi sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva;
– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile- 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 23 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020