Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24933 del 10/10/2018

Cassazione civile sez. II, 10/10/2018, (ud. 27/02/2018, dep. 10/10/2018), n.24933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. CASADOETE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18922/2015 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20,

presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA MAGNANELLI, che la rappresenta e difende;

– c/ricorrente e ricorrente incidentale –

e nei confronti di:

EQUITALIA SUD S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 839/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

15/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2018 dal Consigliere RAFFAELE SABATO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. Il tribunale di Roma – adito in sede di appello da T.G. nei confronti di Roma Capitale e della Equitalia Sud s.p.a. avverso sentenza del giudice di pace di Roma – ha, con sentenza depositata il 15/01/2015, qualificato “ex art. 615 c.p.c.”, come opposizione all’esecuzione l’impugnativa proposta in prime cure in ordine a comunicazione agevolata di debiti notificata alla signora T. per violazioni del codice della strada, siccome recuperatoria della conoscenza dei verbali di infrazione non notificati, e l’ha dichiarata peraltro inammissibile per tardività rispetto al termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22,computato dal ricevimento della comunicazione; ha annullato tuttavia la pretesa limitatamente alla contestazione – qualificata invece “di cui all’art. 617” (c.p.c.) e quindi come opposizione agli atti esecutivi – dell’iscrizione a ruolo delle maggiorazioni per ritardato pagamento L. n. 689 del 1981, ex art. 27, ritenendo applicabile alle sanzioni pecuniarie disciplinate dal codice della strada l’art. 203, comma 3, del codice medesimo che derogherebbe all’art. 27 cit. prevedendo per il ritardato pagamento l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10% previsti dal ripetuto art. 27.

2. Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso T.G. su un unico motivo, cui l’ente territoriale Roma Capitale ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale su un n motivo; non ha espletato attività difensiva l’agente per la riscossione.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo la ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., art. 1367 c.c., e art. 615 c.p.c., In particolare, assume che, avendo essa richiesto anche accertamento dell’inesistenza del titolo esecutivo per omessa notifica, l’atto introduttivo non era meramente recuperatorio dell’opposizione ai verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada, con conseguente inapplicabilità del termine di cui all’art. 22 della L. n. 689 del 1981. Sostiene che, comunque, il termine risulterebbe rispettato, ove si consideri la data di notifica della citazione in opposizione avanti al giudice di pace e non quella del suo deposito.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Il tema delle opposizioni agli atti finalizzati alla riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione stessa in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, è stato affrontato – al fine di dirimere un contrasto di giurisprudenza – da Cass. sez. U n. 22080 del 22/09/2017 (conf., Cass. n. 16282 del 04/08/2016). Tale pronuncia nomofilattica ha chiarito che, anche quando sia dedotta (come nel caso di specie) la causa petendi della mancanza o di un vizio del titolo esecutivo, sia esclusa la possibilità di esperire l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e l’opposizione debba essere proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, (e precedentemente, come nel caso di specie, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 22, – cfr. Cass. n. 16282, del 04/08/2016) entro il termine decorrente dalla notificazione dell’atto.

1.3. Nel caso di specie, essendo la notificazione dell’atto avvenuta il 12/05/2010, il deposito dell’opposizione presso il giudice di pace in data 08/09/2010 lo rende tardivo, non potendo tenersi conto della data di notifica, prevedendo l’art. 22 cit. là forma del ricorso e quindi dovendo darsi rilievo alla data di deposito (cfr. Cass. n. 5468 del 29/02/2008, n. 19085 del 6/11/2012); ed essendo esclusa, stante la non vigenza all’epoca del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, qualsiasi possibilità di conversione, che comunque a norma del medesimo art. 4, comma 5, avrebbe lasciato ferme le decadenze avveratesi.

2. Con il motivo di ricorso incidentale l’ente Roma Capitale ha dedotto violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 27, sostenendo l’erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso l’iscrizione a ruolo delle maggiorazioni per ritardato pagamento L. n. 689 del 1981, ex art. 27, ritenendo applicabile alle sanzioni pecuniarie disciplinate dal codice della strada l’art. 203, comma 3, del codice medesimo che derogherebbe all’art. 27 cit..

2.1. Il motivo è fondato. Dopo un iniziale indirizzo in senso diverso (Cass. n. 3701 del 16/2/2007) la successiva giurisprudenza di questa corte (tra le varie Cass. n. 22100 del 22/10/2007 e, di recente, Cass. n. 1884 del 1/2/2016, n. 21259 del 20/10/2016, n. 25865 del 24/10/2016, n. 2538 del 31/1/2017 e n. 3621 del 10/2/2017) è nel senso della applicazione anche al caso in esame della maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione era esigibile, e ciò sino a quando il ruolo non venga trasmesso all’esattore, previsione compatibile con un sistema afflittivo di carattere sanzionatorio in caso di ulteriore ritardo nel pagamento in relazione al chiaro disposto della L. n. 689 del 1981, art. 27; del resto la Corte Cost. con l’ord. 14/7/1999.n. 308 ha qualificato tale sanzione non risarcitoria o corrispettiva ma aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata.

2.2. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto del ricorso incidentale; poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa corte è abilitata a decidere nel merito dall’art. 384 c.p.c., comma 2, ult. inc., senza procedere a rinvio.

2.3. In particolare, reputata corretta l’applicazione delle maggiorazioni per le quali è stata fatta l’iscrizione a ruolo ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 27, va quindi respinta la corrispondente censura dell’opponente onde va integralmente rigettata l’opposizione proposta da T.G..

3. Allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice dell’impugnazione è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese: Le spese debbono pertanto seguire la soccombenza per i gradi di merito e per il giudizio di legittimità, con liquidazione come in dispositivo.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del solo,, ricorrente principale dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

P.Q.M.

la corte rigetta il ricorso principale, accoglie l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, dichiara dovute le maggiorazioni L. n. 689 del 1981, ex art. 27; condanna T.G.:

– alla rifusione a favore di Roma Capitale delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 900 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15/0 e accessori di legge;

– alla rifusione a favore di Roma Capitale e di Equitalia Sud s.p.a. delle spese processuali dei giudizi di merito che liquida, per ciascuna controparte, rispettivamente in Euro 16 per esborsi ed Euro 120 per compensi per il primo grado – oltre spese generali nella misura del 12,5% e accessori di legge – ed Euro 28 per esborsi ed Euro 250 per compensi per il secondo grado – oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, del sussistere dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2018

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