Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24933 del 07/10/2019

Cassazione civile sez. I, 07/10/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 07/10/2019), n.24933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Edoardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3162/2015 proposto da:

N.D., elettivamente domiciliato in Roma, Via Gavorrano

n. 12, presso lo studio dell’avvocato Giannarini Mario,

rappresentato e difeso dall’avvocato Ricca Silvana, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2105/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 24/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/05/2019 dal cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 24 dicembre 2013, ha rigettato il gravame di N.D. avverso la sentenza del Tribunale che gli aveva imposto di corrispondere all’ex moglie C.M.P. l’assegno divorzile di Euro 300,00 mensili, in considerazione del divario tra le condizioni economiche e reddituali degli ex coniugi, in conseguenza del quale la ex moglie non era in condizioni di raggiungere il tenore di vita matrimoniale, tenuto conto anche della non breve durata del matrimonio (quattordici anni) e della convivenza matrimoniale (otto anni).

Avverso questa sentenza il N. ha proposto ricorso per cassazione e ha presentato una memoria, nella quale ha riferito di una sopravvenuta sentenza (allegata agli atti) della Corte d’appello di Catania, in data (OMISSIS), passata in giudicato, che ha delibato nell’ordinamento italiano la sentenza di nullità matrimoniale emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo in data (OMISSIS), munita del decreto di esecutività dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. La C. non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Si deve dare continuità al costante orientamento secondo il quale il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell’efficacia, nell’ordinamento dello Stato, della pronuncia ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, determinando il venir meno del vincolo coniugale, travolge la sentenza civile di divorzio e le statuizioni economiche in essa contenute, in quanto tali statuizioni presuppongono la validità dei matrimonio e del vincolo conseguente (Cass. n. 2600 del 2010, n. 10055 del 2003; con riferimento alla sentenza di separazione personale, Cass. n. 30496 del 2017, n. 17094 del 2013).

Pertanto, giudicando sul ricorso, si impone la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, essendo intervenuto un evento (il riconoscimento nell’ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio) che ha impedito al processo di proseguire, a norma dell’art. 382 c.p.c., comma 3, essendo venuta meno per legge la possibilità di configurare (e di statuire sulle) conseguenze economiche di un matrimonio nullo.

Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo la C. svolto attività difensiva. Le spese dei gradi di merito devono essere compensate, in considerazione dell’esito finale della lite.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata senza rinvio; compensa le spese del giudizio di merito.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2019

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