Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24933 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep. 06/12/2016), n.24933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23618/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.T., C.M., C.D., elettivamente domiciliati

in ROMA VIA MONTI PARIOLI 28, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

FOLCHITTO, rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE MARRA,

FRANCESCA MARRA giusta delega in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 113/2010 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 15/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta e chiede

l’accoglimento;

udito per i controricorrenti l’Avvocato GIUSEPPE MARRA che si riporta

e chiede il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

1. M.T., C.D. e C.M. impugnavano la cartella esattoriale con cui era stato richiesto il pagamento di Euro 44.985,72 per interessi, oltre ad Euro 2.091,84 per compensi di riscossione, sostenendo che nella cartella era stato indicato che la somma era dovuta a titolo di “interessi di sospensione per il periodo dal 1 giugno 2005 al 31 ottobre 2006 a seguito di revoca della sospensione n. (OMISSIS) del 1 giugno 2005”. Si trattava di interessi pretesi dall’agenzia delle entrate in relazione alla somma dovuta per l’imposta di successione che era stata pagata in ritardo a causa della sospensione della cartella originaria disposta dall’agenzia stessa. Sostenevano i ricorrenti che nella cartella impugnata mancava qualsiasi riferimento al tasso degli interessi sicchè essa era da considerarsi priva di motivazione. La commissione tributaria provinciale di Varese accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Lombardia sul rilievo che i contribuenti non erano stati posti in condizione di ricostruire l’iter logico-giuridico e computistico seguito dall’Ufficio nell’addebitare le somme pretese.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato a due motivi. I contribuenti si sono costituiti in giudizio con controricorso.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 15, e L. n. 212 del 2000, art. 7. Sostiene che la cartella impugnata doveva ritenersi sufficientemente motivata in quanto era indicato il periodo relativamente al quale gli interessi erano dovuti ed il provvedimento di revoca della sospensione della cartella afferente l’imposta di successione. Inoltre si doveva considerare che era stato comunicato via fax il provvedimento di sospensione della cartella impugnata nel giudizio concernente l’imposta di successione. Dunque i contribuenti erano in condizione di conoscere gli elementi costitutivi della pretesa fiscale.

4. Con il secondo motivo deduce motivazione illogica, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè la CTR non ha tenuto conto del fatto che i contribuenti si trovavano già nelle condizioni di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale sicchè era sufficiente il mero richiamo al provvedimento di revoca della sospensione.

5. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

7. Osserva la Corte che i motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica. La cartella impugnata contiene il solo riferimento al periodo di debenza degli interessi ed al provvedimento di revoca della sospensione della cartella impugnata nel giudizio concernente l’imposta di successione. Ora, la cartella esattoriale, quando essa non sia stata preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, e recepiti, per la materia tributaria, dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, (Cass. n. 26330 del 16/12/2009). Nel caso che occupa, mancando l’indicazione del tasso e del metodo di calcolo, i contribuenti non sono stati posti nella condizione di controllare la correttezza del calcolo degli interessi operato dall’agenzia sulla base della somma dovuta a titolo di imposta di successione. Essi, invero, seppure si può affermare che fossero a conoscenza della somma dovuta a titolo di imposta di successione, pari alla metà di quella originariamente pretesa dall’ufficio con la cartella poi sospesa, e del periodo relativamente al quale gli interessi erano stati calcolati, non avevano contezza alcuna del tasso e del metodo di calcolo, sicchè avrebbero dovuto attingere aliunde a nozioni giuridiche per ricostruire il metodo seguito dall’ufficio.

8. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere ai contribuenti le spese processuali che liquida in Euro 5.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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