Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24933 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/11/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 06/11/2020), n.24933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32085-2018 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

RENZO VALENTINI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PALUMBO 3, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIO RONCHIETTO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 57465/2017 del TRIBUNALE di ROMA,

depositata l’08/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.

GIANNACCARI ROSSANA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

11 Tribunale di Roma, con ordinanza dell’8.10.2018, accolse il ricorso proposto da Renzo Valentini s.r.l. avverso il decreto di liquidazione del compenso per la custodia di 130 metri cubi di merci in sequestro e liquidò la somma di Euro 70.801,87.

1.1.Secondo il Tribunale non erano applicabili le tariffe concordate tra il Presidente del Tribunale di Roma ed il Procuratore della Repubblica in quanto non erano state accettate dal custode. Fece, quindi, riferimento ai criteri stabiliti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 276 e dal D.M. n. 265 del 2006, secondo cui l’indennità di custodia di beni diversi dai veicoli e natanti va determinata sulla base degli usi locali. Accertò che, sebbene non sussistesse, al riguardo, una raccolta degli usi della Provincia di Roma, da anni la Prefettura di Roma determina le indennità di custodia dei beni in sequestro con riferimento all’Agenzia del Demanio, applicando le riduzioni di cui al D.P.R. n. 265 del 2006, sicchè la costante applicazione delle suddette tariffe in ipotesi di custodia del tutto assimilabili a quelle in esame, aveva assunto valore di consuetudine.

2.Per la cassazione della citata ordinanza, ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia sulla base di due motivi.

2.1.Ha resistito con controricorso la Renzo Valentini s.r.l..

2.2.11 relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, si censura la violazione delle norme sulla competenza per aver il Tribunale giudicato in composizione monocratica, a fronte della competenza spettante al Presidente del Tribunale.

1.1.II motivo è infondato.

1.2.Come più volte affermato da questa Corte, con orientamento consolidato al quale il collegio intende dare continuità, anche in seguito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, la pronuncia sull’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, spetta alla competenza funzionale di un giudice monocratico del Tribunale o della Corte d’appello cui appartiene il magistrato che ha emanato il provvedimento di liquidazione oggetto di impugnazione, da identificare con il Presidente del medesimo ufficio giudiziario o con un giudice da questo delegato (Cassazione civile sez. II, 12/09/2019, n. 22795).

1.3.Ne consegue che non può configurarsi, all’interno di uno stesso ufficio giudiziario, questione di competenza tra il presidente ed i giudici da questo delegati, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione, sicchè non è nulla l’ordinanza impugnata, adottata da un giudice delegato dal Presidente del Tribunale (Cass. n. 9911 del 2019; Cass. n. 9879 del 2012; conf. Cass. 15940 del 2015; Cass. n. 18080 del 2013).

2.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 58, 59 e 70 e del D.M. 2 settembre 2006, n. 265, dell’art. 8 delle disp. gen., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; il Ministero ricorrente si duole sia dell’erroneo riconoscimento della natura di uso locale alle tariffe di custodia delle merci previste dall’Agenzia del Demanio che della mancata prova del costante utilizzo di tale tariffe. Essendo incontestato che per i beni diversi dai veicoli o dai natanti non sussisteva alcun decreto o altra fonte normativa che avesse fissato delle tariffe, avrebbe errato il Tribunale ad applicare le tariffe dell’Agenzia del Demanio, utilizzate dalla Prefettura per liquidare i compensi di custodia dei beni mobili oggetto di sequestro amministrativo, in quanto gli usi non possono derivare da un’attività di tariffazione predisposta da un’autorità ma costituiscono una fonte normativa autonoma, la cui cogenza deriva dall’opinio iuris ac necessitates. Inoltre, la natura di usi normativi delle tariffe avrebbe dovuto essere allegata dalla parte che ne deduceva la sussistenza, mentre nella specie difetterebbe tale onere di allegazione. Assume il ricorrente che, in tale ipotesi, dovrebbe trovare applicazione il Protocollo adottato dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica di Roma, rivolto ai magistrati dei rispettivi uffici perchè adottassero criteri omogenei di liquidazione.

2.1. Il motivo non è fondato.

2.2. Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 58, prevede che al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un’indennità per la custodia e la conservazione, da determinarsi sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell’art. 59 (con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 3 e 4), e, in via residuale, secondo gli usi locali.

2.3.11 D.M. 2 settembre 2006, n. 265, art. 5, per la determinazione dell’indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti, dispone di far riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dal Testo Unico Spese di Giustizia, art. 58, comma 2.

2.4. L’art. 8 disp. gen. prevede che nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati.

2.5. Nella specie, il rinvio agli usi locali è espressamente previso in forza dell’espresso richiamo operato agli usi da parte del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58 e dal D.M. n. 296 del 2006, art. 45.

2.6. Il quadro normativo è stato interpretato nel senso che la determinazione dell’indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati va operata, ai sensi dell’art. 5 del citato D.M. n. 296 del 2006 e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58, comma 2, sulla base degli usi locali, senza che, per questi, occorra verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis, ossia della convinzione, comune ai consociati, dell’obbligatorietà dell’osservanza delle tariffe, poichè il recepimento e la legittimazione delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale.

2.7.Poichè sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale, di per sè, a recepire e a legittimare, ai fini della determinazione dell’indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l’elemento materiale dell’uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris (Sez. 6-2, 18/01/2016, n. 752, e le pronunce conformi in pari data n. 753, 755 e 756, nonchè 19/1/2016, n. 775 e 776; poi, in seguito: Sez. 2, 4/5/2018 n. 10622; Sez. 2, 7/7/2017 n. 21649; Sez. 2, 15/9/2017 n. 21388).

2.8.Nella specie, il Tribunale ha accertato che, sebbene non sussistesse, al riguardo, una raccolta degli usi della Provincia di Roma, da anni la Prefettura di Roma determinava le indennità di custodia dei beni in sequestro con riferimento all’Agenzia del Demanio, applicando le riduzioni di cui al D.P.R. n. 265 del 2006, sicchè la costante applicazione delle suddette tariffe in ipotesi di custodia del tutto assimilabili a quelle in esame, aveva assunto valore di consuetudine.

2.9.11 Tribunale non ha, quindi, attribuito valore di uso al fatto che l’Agenzia del Demanio abbia predisposto il tariffario in questione, ma al fatto storico osservato e ritenuto abituale che la Prefettura applicava tali tariffe per compensare i custodi di beni sequestrati in via amministrativa, che a loro volta, evidentemente recepivano tali compensi.

2.10.11 ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-2 della Corte Suprema di Cassazione, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

 

 

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