Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24932 del 20/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/10/2017, (ud. 21/09/2017, dep.20/10/2017), n. 24932
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – rel. Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21155/2016 proposto da:
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, (OMISSIS), in persona del
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI
GROTTA PERFETTA 130, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
OLIVERIO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE FIERTLER;
– ricorrente –
e contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA
SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA
D’ALOISIO;
– resistenti –
e contro
PIANETA VERDE SOCIETA’ COOPERATIVAS A RL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 93/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata l’08/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 21/09/2017 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO
CURZIO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. La società Pianeta Verde ha proposto opposizione presso il Tribunale di Cosenza contro la cartella esattoriale n. (OMISSIS), previa acquisizione, presso Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., di un estratto di ruolo, emesso dall’ente concessionario in data 21.11.2013.
2. Il Tribunale di Cosenza ha accolto l’opposizione e ha dichiarato non dovute le somme portate dalla cartella esattoriale, per il compimento del termine quinquennale di prescrizione, iniziato a decorrere dal 23.05.2008, cioè dalla data di notifica della cartella indicata dall’estratto di ruolo.
3. Equitalia ha impugnato la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro, sostenendo, con l’adesione di INPS, la tesi che il termine di prescrizione non è di cinque ma è di dieci anni, ai sensi dell’art. 2953 c.c..
Pianeta Verde società cooperativa a r.l. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.
Il Collegio ha respinto l’appello, confermando il termine quinquennale applicato dal Tribunale.
4. Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. ha proposto ricorso per Cassazione.
Le altre parti non hanno svolto attività difensive.
5. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1. Il ricorso, basato su di un unico motivo, è manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016.
Con tale decisione, si è affermato: “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010).
2. Dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, che ha riallineato le disarmonie della giurisprudenza (si vedano le sentenze 4338/2014; 11749/2015 e 5060/2016, di segno opposto rispetto alla citata sentenza delle SSUU 23397/2016), la soluzione adottata dalla Corte d’Appello di Firenze risulta corretta e conforme a diritto.
3. Nulla sulle spese, poichè le altre parti non hanno svolto attività difensive.
4. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017